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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.242
Data decisione, Autorità:
24.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00242
Lugano
24 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito
dal segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 giugno 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
il bando con cui la delegazione consortile del
consorzio scolastico dei comuni di __________ e __________ ha messo a
pubblico concorso il servizio di trasporto degli allievi di scuola
__________;
viste la risposta 14 giugno 2002 della delegazione
consortile del consorzio scolastico dei comuni di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
delegazione consortile del consorzio scolastico dei comuni di __________ e
__________, con bando apparso sul FU no. __________ del 24 maggio 2002, ha
messo a pubblico concorso il mandato di trasporto degli allievi delle scuole
__________ da __________ a __________ e viceversa a far tempo dal 1° gennaio
2003;
che contro il predetto bando è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo __________, adducendo che il
servizio in questione le sarebbe già stato affidato sino al 31 dicembre 2003 e
che, fino a tale data, sarebbe peraltro titolare della relativa autorizzazione
cantonale;
che, invitata a prendere posizione
sull'impugnativa, la delegazione consortile ha comunicato che, con risoluzione
12 giugno 2002 ha deciso di annullare il bando di concorso, a motivo dell'esistenza
della suddetta autorizzazione cantonale;
che, preso atto di tale decisione,
l'insorgente ha invitato a stralciare il gravame dai ruoli, con protesta di
spese e ripetibili;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la legittimazione
attiva della ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo,
è dunque ricevibile in ordine;
che, giusta l'art. 50 cpv.
1 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta,
modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che in caso di adesione all'impugnativa,
l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e
ripetibili (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
50 PAmm, n. 4);
che, decidendo di "annullare il bando
di concorso", la delegazione consortile ha in sostanza aderito alla
domanda principale formulata dalla ricorrente;
che il ricorso va quindi dichiarato privo
d'oggetto;
che risulta così parimenti evasa la
richiesta di adozione di misure provvisionali formulata dalla ricorrente;
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia;
che l'adesione al ricorso non permette
invece di prescindere dalla condanna del consorzio al pagamento di un'indennità
per ripetibili, essendosi la ricorrente avvalsa del patrocinio di un legale
iscritto al relativo albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è privo d'oggetto.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Il
consorzio scolastico dei comuni di __________ e __________ rifonderà alla ricorrente
fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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