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Numero d'incarto:
52.2002.239
Data decisione, Autorità:
24.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.239
52.2002.241
Lugano
24 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
b)
5 giugno 2002 del
__________,
6 giugno 2002 di
Contro
la decisione 21 maggio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2419), che annulla la decisione 22 ottobre 2001 del municipio __________
di non revocare le licenze edilizie 13 dicembre 1995 e 31 gennaio 1996,
rilasciate all'insorgente __________ per la costruzione di un apiario e per
la posa di cento arnie in località __________;
viste le risposte:
-
12 giugno 2002 di
__________;
-
18 giugno 2002 del
Consiglio di Stato;
-
9 luglio 2002 di don
__________;
ad entrambi i ricorsi;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13
dicembre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________
una licenza edilizia per erigere in un angolo del giardino di casa sua (part.
n__________ zona residenziale estensiva R2A) una baracca in legno prefabbricata
ad uso apiario, di m 3 x 6 m, dotata di 22 arnie.
Il 31 gennaio 1996, l'autorità comunale ha
autorizzato lo stesso ricorrente a posare ulteriori 100 arnie mobili su due
fondi contermini (part. n. __________ e __________ RF).
Entrambe le licenze edilizie, rilasciate
previa pubblicazione all'albo e notifica ai vicini, sono state utilizzate.
B. Nel corso dell'estate 2000
alcuni vicini, fra cui il resistente __________, proprietario di una casa
d'abitazione situata a circa 250 m dalle arnie, si sono lamentati per i disturbi
causati dalle api. Su invito dell'autorità comunale il ricorrente ha rimosso la
baracca e ridotto il numero delle arnie.
C. Insoddisfatto
della semplice riduzione del numero delle arnie, il 30 aprile 2001 __________
ha chiesto l'intervento dell'autorità di vigilanza sui comuni. Dando seguito
alla richiesta, il 19 luglio 2001 i Servizi generali del Dipartimento del
territorio hanno invitato il municipio a revocare le licenze edilizie accordate
nel 1995 e nel 1996, ritenendole contrarie alla destinazione residenziale della
zona.
Il 7 novembre 2001 il municipio ha deciso di
non revocare le licenze in questione.
D. Con giudizio 21 maggio
2002 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, accogliendo il
ricorso contro di essa interposto da __________. Gli atti sono stati rinviati
all'autorità comunale affinché revocasse le licenze accordate a suo tempo.
Richiamata la giurisprudenza di questo
tribunale in materia di rilascio di permessi per la posa di apiari in zona
residenziale (RDAT II -1999, N. 24) e ponderati gli interessi pubblici e
privati contrapposti, il Governo ha in sostanza ritenuto che le esigenze di
tutela dei residenti prevalessero sull'interesse del ricorrente.
E. Contro il predetto
giudizio governativo si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo
il municipio e __________, entrambi chiedendo il ripristino della decisione
annullata.
Delle rispettive motivazioni si dirà per
quanto necessario nei considerandi di diritto.
F. All'accoglimento dei
ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione
perviene __________, che produce un rapporto di constatazione del 22 marzo
2002, dal quale risulta che i fondi sono liberi da qualsiasi impianto fisso e
mobile destinato all'apicoltura.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art 21 LE.
1.2. Certa è la legittimazione attiva del
ricorrente don __________, direttamente e personalmente toccato dal giudizio
governativo impugnato.
Al municipio deve invece essere negata la
potestà ricorsuale, ritenuto che lo stesso è soltanto l'organo esecutivo del
comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC). Legittimato a ricorrere in materia
edilizia e detentore della qualità per agire in giudizio è unicamente il comune
(art. 21 cpv. 2 LE). Il municipio non ha invece capacità di parte (RDAT II -
1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di Mendrisio, STA 27
novembre 2001 in re municipio di Chiasso; ZBl 1995, 474).
L'impugnativa inoltrata dal municipio di
__________ va quindi respinta in ordine, siccome irricevibile per carenza di
legittimazione attiva.
1.3. Il ricorso di __________, tempestivo, è
invece ricevibile in ordine.
1.4. Avendo il medesimo fondamento di fatto,
le impugnative possono essere evase sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm) e con unico giudizio (art. 51 PAmm).
La situazione dei luoghi emerge chiaramente
dalle fotografie agli atti. La visita in luogo, sollecitata dall'insorgente
Pontarolo, non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
- Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LE, la licenza edilizia concessa in contrasto con le
prescrizioni di diritto pubblico o che viene a contrastare con esse al momento
della sua utilizzazione, può essere revocata. Se importanti lavori sono già
stati eseguiti secondo la licenza accordata, soggiunge la norma (cpv. 2), la
revoca è possibile solo se l'istante ha ottenuto la licenza inducendo
l'autorità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono.
La revoca di un atto amministrativo dipende,
in sostanza, dall'esito del confronto tra l'interesse all'attuazione del
diritto oggettivo e quello riferito alla sicurezza giuridica. Di principio, la
revoca è esclusa, quando la decisione è stata emanata dopo un procedimento in
cui gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati o se
l'interessato ha fatto uso, in buona fede, dei diritti conferitigli, iniziando
i lavori o investendo somme ragguardevoli in vista degli stessi (Imboden
Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 41 B I seg.;
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 18 LE, n. 906).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, la baracca in legno autorizzata con licenza 13 dicembre
1995 è stata rimossa nel corso del mese di novembre del 2001 e trasportata altrove.
Il ricorrente __________ ha quindi rinunciato per atti concludenti al permesso
ricevuto. Di conseguenza, la licenza non può nemmeno essere revocata. È invero
certo che la baracca non potrebbe essere ricollocata dove sorgeva in precedenza
senza una nuova licenza; un'opera edilizia demolita o andata distrutta può in
effetti essere ricostruita soltanto sulla base di un nuovo permesso.
Da questo profilo, il ricorso è quindi privo
d'oggetto.
3.2. Diverse sono invece le conclusioni che
s'impongono per quanto concerne la licenza 31 gennaio 1996, rilasciata al ricorrente
__________ per la posa di 100 arnie sui fondi vicini.
A differenza della baracca, che è legata in
modo più o meno stabile e permanente al terreno, le arnie sono infrastrutture
mobili. Si tratta in sostanza di semplici cassette, appoggiate su supporti
destinati ad isolarle dal terreno, che vengono spostate da un luogo all'altro a
seconda delle particolari esigenze dell'apicoltura. La licenza edilizia, esatta
dall'art. 4 lett. e RLE, autorizza essenzialmente l'utilizzazione del terreno
per il loro stazionamento.
Considerate le particolari modalità di
utilizzazione di queste infrastrutture (nomadismo), la temporanea assenza delle
arnie dal luogo di stazionamento autorizzato non provoca la perdita dei diritti
derivanti dalla licenza edilizia. La decadenza del permesso subentra soltanto
quando nell'allontanamento da un fondo per il quale è stata rilasciata
un'autorizzazione di deposito sono ravvisabili gli estremi di una rinuncia a
farne uso. Ipotesi, questa, che per quanto riguarda le arnie, in concreto, non
appare data.
3.3. Accertato che la licenza accordata per
la posa delle arnie non è decaduta a seguito del loro allontanamento, si deve
negare che siano date le premesse per revocarla.
Considerata la natura esclusivamente
residenziale della zona in discussione, l'ingente numero di arnie autorizzate
ed il divieto, sancito dall'art. 169 RC, di realizzare nella zona edificabile installazioni
per animali, suscettibili di costituire fonte di oggettiva e seria molestia,
non è fuori luogo ritenere che la licenza sia stata accordata in contrasto con
il diritto applicabile.
La licenza è tuttavia stata emanata in esito
ad un procedimento in cui sono stati esaurientemente esaminati gli interessi
pubblici e privati contrapposti. La domanda di costruzione è stata pubblicata
all'albo comunale e notificata ai vicini. Pur avendone avuto l'occasione,
__________, a differenza di altri vicini, non vi si è opposto. La licenza
edilizia è quindi cresciuta in giudicato formale ed il ricorrente __________ ne
ha fatto uso, sistemando adeguatamente il terreno.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, nelle particolari circostanze del caso in esame, la decisione del
municipio di considerare l'interesse alla sicurezza del diritto prevalente su
quello riferito all'attuazione del diritto oggettivo non presta il fianco a
critiche. Non si può invero ignorare che per diversi anni, nessuno si è seriamente
lamentato della presenza delle api. Anche oggi, l'unico abitante della zona che
contesta attivamente l'insediamento è il resistente. Altri residenti, benché
più vicini, sono rimasti passivi. In tali circostanze, la decisione del municipio
di privilegiare la sicurezza del diritto e di tutelare l'affidamento riposto
dal ricorrente nel permesso accordatogli appare tutto sommato ancora
sostenibile. Tenuto conto della latitudine di giudizio che l'autonomia comunale
impone di riconoscere al municipio nell'ambito della ponderazione degli
interessi contrapposti, il rifiuto opposto dall'autorità comunale alla
richiesta avanzata dal resistente di revocare la licenza in oggetto non viola
il diritto. Lesiva del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'autonomia comunale,
appare piuttosto la decisione del Consiglio di Stato di imporre al municipio la
revoca di tale atto per salvaguardare "l'interesse pubblico alla tutela
delle persone residenti in zona residenziale estensiva, ritenuto il fastidio e
l'apprensione che questi insetti suscitano nelle persone che non li
coltivano".
Entro questi limiti, il ricorso di
__________ va di conseguenza accolto.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata
va quindi annullata, confermando la decisione 22 ottobre 2001 del municipio limitatamente
al rifiuto di revocare la licenza edilizia 31 gennaio 1996 rilasciata a
__________ per la posa di 100 arnie sulle part. __________, __________ e
__________ RF. La licenza edilizia 13 dicembre 1995, accordata per la
costruzione di una baracca sulla part. n. __________ RF, va invece dichiarata
decaduta in seguito a rinuncia del beneficiario.
La tassa di giustizia va suddivisa fra il
ricorrente __________ ed il resistente __________ proporzionalmente al
rispettivo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 14, 18, 21 LE; 39 RLE; 3, 18, 28,
31, 43, 51, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
del municipio di __________ è irricevibile.
-
Il ricorso
di __________ è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
la decisione 21 maggio 2002 del Consiglio di Stato
(n.
2419) è annullata;
la decisione 22 ottobre 2001 del municipio di __________ è confermata limitatamente
al rifiuto di revocare la licenza edilizia 31 gennaio 1996; la licenza edilizia
13 dicembre 1995 è dichiarata decaduta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente __________ nella misura di fr.
200.- e del __________ per la differenza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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