AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.237
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00237
Lugano
9 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 giugno 2002 di
__________,
contro
la risoluzione 14 maggio 2002 (n. 2321) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 1° marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di ammonimento;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina italiana __________ (1954) è entrata in Svizzera il 12 luglio 1970 ed
è attualmente al beneficio di un permesso di domicilio con prossimo termine di
controllo fissato per il 6 marzo 2005. La ricorrente, divorziata, è madre di
, nato nel 1971
Trasferitasi in Ticino nel 1984, dove ha
lavorato dapprima come operaia, successivamente in qualità di cameriera, aiuto
famigliare e aiuto infermiera, dopo un infortunio alla schiena nel 1991 e un
periodo di inattività, la ricorrente si è messa in proprio, fornendo un
servizio come "consulente terapeuta".
Avviata la procedura per l'ottenimento di
una rendita AI, il 28 gennaio 2002 il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha annullato la decisione dell'Ufficio AI che le negava
tale prestazione e ha rinviato gli atti all'autorità di prime cure affinché
determinasse nuovamente il grado di capacità lavorativa della stessa.
B. L'11
febbraio 2002 l'Ufficio dell'assistenza sociale e dell'inserimento (USSI) ha comunicato
alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni
che dal 1998 Anna __________ aveva ottenuto prestazioni per una somma
complessiva di fr. 80'767.20 e beneficiava mensilmente di un sussidio
assistenziale di fr. 2'100.–.
Il 1° marzo 2002 il dipartimento, rilevato
che la ricorrente è a carico dello Stato, l'ha ammonita con l’avvertenza che,
in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame
la possibilità di adottare adeguate misure amministrative, segnatamente
l'espulsione o il rimpatrio.
La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 16 cpv. 3 ODDS e 3 RLALPS.
C. Con
giudizio 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, ritenuto che
l'ammonimento nei confronti della ricorrente sarebbe conforme al principio
della proporzionalità.
Esperita l'istruttoria, l'Esecutivo
cantonale ha rilevato che l'insorgente adempiva i requisiti per essere
rimpatriata perché non aveva fatto tutto il possibile per evitare di dover
ricorrere in maniera continua e rilevante all'aiuto finanziario dello Stato, ma
che tale misura non era a quel momento opportuna a causa di diversi problemi di
salute, famigliari e personali che affliggevano l'interessata, limitandosi
perciò all'ammonimento.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Critica l'autorità inferiore per non essersi
sufficientemente chinata sui motivi che l'hanno portata all'indigenza e per non
aver tenuto conto che in Ticino risiedono suo figlio e i suoi nipoti. Sostiene
che in Italia si troverebbe senza risorse.
Precisa di aver dovuto ricorrere all'assistenza
sociale perché impedita a lavorare come consulente telefonica dalla Swisscom,
che le forniva la linea. Per di più essa sarebbe attualmente totalmente
incapace di lavorare per motivi di salute; per questo motivo chiede di
attendere l'esito di una perizia volta ad accertare il suo grado di invalidità
e il suo eventuale reinserimento professionale.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il dipartimento, con argomenti di cui si dirà
semmai qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto al rilascio di un
permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso di
diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione,
rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS
(STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). E'
dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS;
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Ai fini del giudizio non occorre infatti sentire l'insorgente. Né la
legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte
il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far
valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e
rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
-
Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta
in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace
di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure
quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo
e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). Tale provvedimento può
essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese
d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2
LDDS). L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze
sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà
essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per valutare se tale
presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità
della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in
Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di
espulsione (art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS). Se un'espulsione, nonostante la
sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non
appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà
minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia
anche nel caso previsto all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: cfr. Wisard, Les
renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg.
108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e
motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art.
16 cpv. 3 terza frase ODDS).
-
In
concreto il presente giudizio è volto a verificare se, al momento della decisione
dipartimentale, erano dati i presupposti per ammonire __________ e minacciarla
di espulsione. Va qui precisato che, contrariamente a quanto teme la
ricorrente, la misura adottata dall'autorità inferiore non è volta a
rimpatriarla, bensì ad ammonirla.
-
era - e lo è tuttora - a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e
rilevante. Dal 1998 fino alla decisione di ammonimento, la ricorrente ha ottenuto
prestazioni per una somma complessiva di fr. 80'767.20 e beneficiava mensilmente
di un sussidio assistenziale di fr. 2'100.– (v. formulario di segnalazione 11
febbraio 2002 dell'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento alla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione).
Di conseguenza, le condizioni per
l'espulsione previste dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS sarebbero in concreto
adempiute.
- Le
autorità inferiori hanno tuttavia ritenuto proporzionato emanare nei confronti
di __________ solo un ammonimento anziché una decisione di espulsione o di rimpatrio,
perché questi ultimi provvedimenti non apparivano opportuni in considerazione
delle circostanze.
Malgrado la sua difficile situazione
lavorativa, non risulta in effetti che __________ abbia profuso tutti gli
sforzi necessari per trovare un nuovo lavoro ed evitare di ricorrere
all'assistenza pubblica. Il fatto che l'insorgente abbia avuto diversi problemi
con la __________, la quale non le avrebbe permesso di lavorare non fornendole
la linea telefonica, non le impediva di sottoscrivere un contratto di
abbonamento con un altro operatore di telefonia, oppure di tentare di reperire
un'attività nei settori in cui essa aveva un'esperienza lavorativa (consulente
terapeutica, aiuto famigliare, operaia, cameriera o aiuto infermiera). In
questo senso, non porta a diversa conclusione il fatto che la ricorrente soffra
in particolare di mal di schiena e che sia in attesa dell'esito di una perizia
multidisciplinare volta a determinare il suo grado d'invalidità. Nulla le
imponeva di aspettare l'esito del referto peritale per tentare di procacciarsi
un lavoro. Difatti, se è vero che il 28 gennaio 2002 il vicepresidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato la precedente decisione
dell'Ufficio AI del 29 agosto 2001 che negava a __________ una rendita di
invalidità e ha rinviato gli atti all'autorità di prime cure affinché
determinasse nuovamente il grado di capacità lavorativa dell'interessata, è però
altrettanto vero che il medico curante della ricorrente ha attestato che la
stessa, nonostante alcune affezioni psicofisiche, era in grado di esercitare
un'attività lavorativa, ancorché leggera (v. in particolare rapporto 9 febbraio
2001 del dr. __________, agli atti, menzionato nella sentenza del Vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, consid. 2.5. pag. 6). Del resto,
__________ ha affermato di voler lavorare fino al pensionamento, avendone le potenzialità
(v. ricorso 8 novembre 2001 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, pagg.
3, nel mezzo, e 4).
Al momento della decisione dipartimentale,
esistevano quindi le premesse affinché l'insorgente evitasse in futuro di
ricorrere ancora all'assistenza. Va ricordato al proposito che l'obiettivo perseguito
con l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS è di impedire che il debito nei confronti
dell'ente pubblico aumenti.
Non va comunque sottovalutato che __________
è entrata in Svizzera all'età di 15 anni, vive nel nostro Paese da ben 32 anni
e non ha mai dato adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno. Orbene,
le autorità inferiori hanno tenuto conto di tali aspetti. Il Consiglio di Stato
ha finanche posto in evidenza i problemi di salute e personali della ricorrente.
- La
decisione impugnata risulta dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa
del principio della proporzionalità. Limitandosi ad ammonire la ricorrente, le
autorità inferiori non hanno disatteso le disposizioni legali invocate.
Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere
di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri
in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
All'insorgente rimane sempre riservato il
diritto di ricorrere contro eventuali provvedimenti che la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione dovesse eventualmente adottare, in futuro, nei suoi confronti.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm). Date le circostanze, vista anche
l'attuale situazione finanziaria di __________, in via d'eccezione si prescinde
dal prelievo di una tassa di giudizio, di certo di difficile incasso.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 6, 10, 11
LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tasse né spese.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster