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Numero d'incarto:
52.2002.235
Data decisione, Autorità:
26.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00235
Lugano
26 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 giugno 2002 di
__________,
patr. dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 14 maggio 2002 (n. 2327) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 8 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rilascio di un
permesso di dimora;
viste le risposte:
preso atto della replica 19
agosto 2002 del ricorrente e delle dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 ottobre 1998 il cittadino
senegalese __________ (1974) è stato autorizzato a entrare nel nostro Paese
dalle autorità competenti in materia di stranieri al fine di frequentare un
corso d'architettura d'interni, della durata di sei semestri, presso il Dipartimento
di arte applicata della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI);
che, da quel momento, il ricorrente è stato
posto al beneficio di successivi permessi di dimora temporanei per motivi di
studio (art. 32 OLS), l'ultimo dei quali valido fino al 19 ottobre 2001;
che il 17 luglio 2001 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il
permesso di dimora a __________, perché egli aveva terminato gli studi una decina
di giorni prima (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS);
che il termine di partenza con scadenza il
31 luglio 2001 fissatogli dall'autorità per lasciare il territorio cantonale è
stato eccezionalmente prorogato sino al 30 settembre 2001 perché il ricorrente
intendeva convolare a nozze con una cittadina svizzera;
che il 21 settembre 2001 __________ si è
sposato a __________ con __________ (1982), già sua compagna di studi alla
SUPSI, e ha successivamente richiesto al dipartimento il rilascio di un
permesso di dimora per vivere insieme alla moglie;
che il 26 settembre 2001 __________,
assistita da una legale, ha informato la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, tra l'altro, di aver sposato __________ sotto le pressioni e
minacce di quest'ultimo;
che con petizione 5 febbraio 2002,
__________ ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Leventina
l'annullamento del matrimonio (cfr. FU n. 21 del 12 marzo 2002, pag. 1929);
che il 13 febbraio 2002 la Polizia
cantonale, dopo aver interrogato i coniugi __________ al fine di accertare la
loro situazione matrimoniale, ha trasmesso al dipartimento il seguente
rapporto:
"In base a
quanto dichiarato dalla ragazza si può dedurre che lei, in qualche modo, è
stata circuita dal __________ il quale l'ha "obbligata" a sposarlo contro la propria volontà.
__________ invece afferma che entrambi erano consenzienti e che l'idea di
sposarsi è nata proprio dalla __________ (recte: __________) perché tra
di loro vi era una relazione amorosa, relazione, ammette lui, osteggiata dai
famigliari della ragazza. La cosa certa comunque è che i due, dopo la data del
matrimonio non hanno mai vissuto assieme e che la __________ (recte:
__________) ora è più che mai intenzionata a chiedere l'annullamento del
matrimonio ed a questo riguardo si è rivolta ad un legale. Se ciò non fosse
possibile, inizierebbe le pratiche di divorzio";
che, fondandosi sulle premesse emergenze,
l'8 marzo 2002 il dipartimento ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere
il rilascio di un permesso di dimora, in quanto non aveva mai vissuto insieme
alla moglie, e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 aprile 2002 per
lasciare il territorio cantonale (art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS);
che con giudizio 14 maggio 2002 il Consiglio
di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da __________ ritenendo che fosse manifestamente
abusivo appellarsi al connubio per ottenere un permesso di soggiorno;
che contro la predetta pronunzia governativa
__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora;
che il ricorrente sostiene in primo luogo
che le autorità inferiori hanno violato il suo diritto di essere sentito, il
dipartimento emanando una decisione carente di motivazione e il Governo non
esperendo un'istruttoria e non permettendogli di replicare;
che, nel merito, l'insorgente contesta di
aver contratto un matrimonio fittizio; egli avrebbe conosciuto l'attuale moglie
un paio d'anni prima delle nozze e la stessa avrebbe liberamente deciso di
sposarlo;
che l'interessato contesta inoltre di
invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per
beneficiare di un permesso di dimora; la moglie sarebbe attualmente in cura per
una depressione nervosa e non si potrebbe escludere che la stessa, una volta
conclusa la terapia e riacquistata la sicurezza necessaria, decida di
intraprendere una vera e propria vita sentimentale;
che l'insorgente chiede inoltre che sia
concesso l'effetto sospensivo al gravame e di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che all'accoglimento del gravame si
oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito;
che in fase di replica e di duplica, le
parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive, contrapposte
posizioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva di __________, attualmente coniugato
con una cittadina svizzera (art. 7 LDDS), sono date dagli art. 100 lett. b n. 3
OG, 10 lett. a LALPS e 43 PAmm;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e, come si vedrà in seguito, il giudizio
può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il Consiglio di Stato, nonostante abbia
rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la revoca del
permesso di soggiorno per motivi di studio, l'inesistenza di una convivenza e
le dichiarazioni rilasciate dalla moglie al dipartimento e alla polizia (v.
risoluzione ad G.2., pag. 11), ha poi argomentato che, invocando il vincolo
coniugale esistente solo formalmente, il ricorrente commetteva un abuso
manifesto del diritto;
che cadono pertanto nel vuoto gli argomenti
addotti dall'interessato volti a criticare il Governo per non aver assunto
diversi testi al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze;
che l'asserita violazione del diritto di
essere sentito invocata dal ricorrente (decisione dipartimentale carente di
motivazione e mancata concessione della facoltà di replicare da parte del Governo)
è stata in ogni caso sanata tramite l'inoltro del ricorso e dell'allegato di
replica dinnanzi a questo Tribunale; non risulta d'altronde che l'insorgente
sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere
gli addebiti mossigli dalle autorità inferiori;
che l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio a un
permesso di dimora; scopo della norma è permettere ai coniugi di creare una
reale comunione coniugale;
che il permesso può - tra l'altro - essere
negato in caso di abuso di diritto, segnatamente allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno (cfr. DTF 121 II 97
consid. 4);
che per ammissione dello stesso ricorrente,
i coniugi __________ non hanno mai vissuto insieme per volere della moglie, la
quale ha chiesto l'annullamento del matrimonio perché indottavi con minacce da __________;
che pertanto a giusta ragione il Consiglio
di Stato ha ritenuto che il vincolo matrimoniale fosse di natura meramente
formale, privo di contenuto, sicché, invocandolo per beneficiare di un permesso
di dimora in Svizzera, l'insorgente commetteva abuso di diritto;
che neppure vi sono elementi concreti che
possano far apparire possibile l'asserita futura comunione domestica dei
coniugi: la depressione nervosa di cui __________ soffre, a dire della stessa a
causa dell'atteggiamento del ricorrente, non permette certo di sovvertire tale
conclusione;
che la moglie dell'insorgente ha del resto
già promosso un'azione di annullamento del matrimonio;
che, per quanto precede, il ricorrente non
potrebbe nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi
dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno
in base a questo disposto, non essendovi mai stata vita famigliare;
che l'insorgente non può nemmeno invocare
per analogia l'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (ALC), e del relativo Allegato I (cfr.
FF 1999 VI 5978 e segg.) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno;
che, infatti, chi contrae un matrimonio
fittizio o si richiama abusivamente e in modo manifesto allo stesso non gode in
ogni caso della protezione dell'ALC, nemmeno se l'interessato è cittadino
dell'UE/AELS (v. n. 8.6. delle
"Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera
circolazione delle persone tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea
nonché i suoi Stati membri nonché i
seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del
Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al
febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP);
che, infine, il ricorrente non pretende
nemmeno di non poter tornare nel proprio Paese d'origine, dove è nato e ha
vissuto prima di giungere in Svizzera nel 1998 per motivi di studio;
che il ricorso dev'essere pertanto respinto;
che con l'emanazione del presente giudizio,
la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva
di oggetto;
che la domanda di concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta, il
gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio;
che tassa e spese di giustizia,
proporzionate al dispendio causato dalla vertenza, seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La domanda
di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 1'200.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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