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Numero d'incarto:
52.2002.227
Data decisione, Autorità:
31.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00227
Lugano
31 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 28 maggio 2002 di
__________,
Chiedente
la revisione della sentenza 3 maggio 2002 del
Tribunale cantonale amministrativo che accoglie parzialmente l'impugnativa
inoltrata dall'istante contro la decisione 16 ottobre 2001 del Consiglio di
Stato in tema di indennità d'uscita;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'istante __________ è stato per 25 anni
alle dipendenze del comune di __________ quale segretario comunale nominato a
tempo parziale;
che il 24 maggio 2000 il municipio gli ha
negato la conferma in carica per sopraggiunta incapacità lavorativa;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, il 23 luglio 2001 l'autorità comunale ha fissato in fr. 41'666.75
l'indennità d'uscita dovutagli per mancata conferma;
che da questa somma l'autorità comunale ha
tuttavia dedotto l'importo di fr. 13'557.50 a titolo di rifusione delle spese
sostenute per riorganizzare la cancelleria comunale, che l'istante avrebbe
lasciato in disordine;
che con giudizio 16 ottobre 2001 il
Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto da __________
contro la predetta decisione, che ha riformato aumentando l'indennità a fr.
42'994.80, così calcolati:
-
stipendio base fr.
20'000.00
-
indennità capo sezione militare fr. 600.00
-
indennità responsabile PCi fr. 200.00
-
indennità responsabile dell'
approvvigionamento economico fr. 100.00
- indennità gerente agenzia AVS fr. 270.00
deduzione per
recupero spese fr. 532.50
fr.
20'637.50
importo, che ha suddiviso per 12 e
moltiplicato per il numero degli anni di servizio (25);
che con sentenza 3 maggio 2002 il Tribunale
cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da
__________ contro il predetto giudizio governativo, che ha riformato nel senso
che il comune di __________ verserà al ricorrente l'importo di fr. 42'994.80 a
titolo d'indennità d'uscita, oltre ad interessi del 5% calcolati su fr.
41'666.65 a partire dal 1° novembre 2000, dedotto l'importo di fr. 1'328.15
riconosciuto in eccesso dal Consiglio di Stato;
che questo tribunale ha anzitutto rilevato
che l'indennità d'uscita andava calcolata sulla base dello stipendio mensile
(fr. 1'666.65) dedotto dividendo per 12 quello annuo lordo (fr. 20'000.-),
senza tener conto delle indennità percepite per altre funzioni; ha quindi
stabilito che l'indennità dovuta a __________ ammontava a fr. 41'666.65
(1'666.65 x 12);
che non
potendo riformare la decisione del Consiglio di Stato a danno del ricorrente,
il tribunale ha tuttavia confermato l'importo erroneamente determinato dalla
precedente istanza (fr. 42'994.80);
che il Tribunale cantonale amministrativo ha
poi stabilito che il ricorrente aveva anche diritto agli interessi di mora (5
%) a decorrere dal 1° novembre 2000, giorno successivo a quello dell'effettiva
cessazione del rapporto d'impiego, calcolati tuttavia sull'indennità effettivamente
dovuta e non su quella a torto riconosciuta;
che questo tribunale ha infine disposto che
dagli interessi fosse dedotta la somma riconosciuta in eccesso dal Consiglio di
Stato (fr. 1'328.15);
che con
l'istanza menzionata in epigrafe __________ ha chiesto al Tribunale cantonale
amministrativo di rivedere il predetto giudizio, riconoscendogli un'indennità
d'uscita di fr. 42'994.80, eventualmente di fr. 41'666.65, oltre agli interessi
del 5 % a far tempo dal 1. novembre 2000;
che l'istante
contesta nuovamente la deduzione di fr. 532.50 operata dal Consiglio di Stato
nel calcolo dell'indennità, chiedendo di correggere il risultato;
che
all'accoglimento dell'istanza si oppone il Consiglio di Stato senza formulare
osservazioni;
che ad
identica conclusione perviene il comune di __________, contestando le tesi
dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 35 PAmm, contro le
decisioni è dato rimedio della revisione:
a) se l’autorità
ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la
controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;
b) se essa non
ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se
la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) ....;
che nei casi a) e b) l’istanza di revisione
deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15
giorni dall’intimazione;
che nell'evenienza concreta, il calcolo
dell'indennità allestito Consiglio di Stato era erroneo sia perché computava
nello stipendio del segretario comunale anche le indennità accessorie da questi
percepite per altre funzioni, sia perché deduceva un importo di fr. 532.50 che
non aveva nulla da vedere con lo stipendio in questione; il Tribunale cantonale
amministrativo ha quindi calcolato l'indennità d'uscita basandosi
esclusivamente sull'indennità mensile dedotta dividendo quella annua di fr.
20'000.- per 12 come indicato dal municipio;
che per il divieto della reformatio in
peius, sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm, il Tribunale cantonale
amministrativo ha comunque confermato l'indennità di fr. 42'994.80 erroneamente
calcolata dal Consiglio di Stato;
che per quanto riguarda l'indennità in
capitale dovuta all'istante, in revisione il Tribunale cantonale amministrativo
non gli ha aggiudicato meno di quanto la controparte ha riconosciuto, né altra
cosa;
che da questo profilo non sono dati i
presupposti dell'art. 35 lett. a PAmm per rivedere il giudizio impugnato;
che questo tribunale ha tuttavia ritenuto
che gli interessi di mora dovessero essere conteggiati sull'indennità calcolata
correttamente (fr. 41'666.65), tenendo conto dell'indennità riconosciuta in
eccesso dal Consiglio di Stato (fr. 1'328.15);
che nemmeno da questo profilo si
perfezionano i presupposti dell'art. 35 lett. a) PAmm;
che per stabilire se il Tribunale cantonale
amministrativo abbia aggiudicato a __________ meno di quanto la controparte ha
riconosciuto occorre in effetti prendere in considerazione l'indennità
complessivamente dovuta in capitale ed interessi; non ci si può riferire
unicamente alle singole posizioni favorevoli all'istante in revisione;
che considerato come al momento
dell'emanazione della sentenza gli interessi al 5 % dovuti su fr 41'666.65
ammontassero a fr. 3'076.50, anche deducendo da questa somma l'importo di
fr. 1'328.50 calcolato in eccesso dal Consiglio di Stato, questo tribunale non
ha comunque aggiudicato a __________ meno di quanto gli era stato sino a quel momento
riconosciuto;
che il giudizio dedotto in revisione non
contiene d'altro canto disposizioni contraddittorie; il dispositivo è coerente
e lineare, non soffre di alcuna contraddizione; la domanda di revisione va quindi
respinta anche dal profilo dell'art. 35 lett. b PAmm;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico dell'istante secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico dell'istante, che rifonderà fr. 500.- al comune
di __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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