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Numero d'incarto:
52.2002.221
Data decisione, Autorità:
17.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00221
Lugano
17 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 maggio 2002 di
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 30 aprile 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2013), che annulla la licenza edilizia 20 giugno 2001 rilasciatagli dal
municipio di __________ per la costruzione di un ascensore inclinato sulla
part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
5 giugno 2002 del
municipio di __________;
-
5 giugno 2002 del
Consiglio di Stato;
-
26 giugno 2002 di __________ e __________,
__________, __________ e __________,
__________ ed __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4
febbraio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire su un terreno in pendio (part. n. __________ e __________ RF) due
case d’abitazione, servite da un ascensore inclinato su rotaie, da realizzare
lungo il confine verso le part. n. __________ e __________ RF.
Alla domanda si sono opposti __________ e
__________, __________ __________, __________ e __________, nonché __________
ed __________, comproprietari in PPP del condominio che sorge sulla part. n.
__________, che hanno contestato l’ascensore dal profilo delle distanze dal
confine e verso il loro stabile d’appartamenti.
B. Raccolto il
preavviso cantonale, il 20 giugno 2001 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini. In sostanza, l’autorità
comunale ha ritenuto che l’ascensore non fosse tenuto a rispettare le norme
sulle distanze perché, oltre a non superare in nessun punto l’altezza massima
di m 2.50, non sarebbe equiparabile ad una costruzione.
C. Con
giudizio 30 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia
in quanto riferita all'ascensore inclinato, accogliendo l’impugnativa contro di
essa interposta dagli opponenti.
Configurato l’impianto alla stregua di una
costruzione accessoria non sotterranea, il Governo ha in sostanza ritenuto che
la licenza non potesse essere accordata, poiché in corrispondenza della fermata
a valle la cabina del lift, alta circa m 2.30, verrebbe a stazionare ad una
distanza dallo stabile degli opponenti inferiore a quella minima (m 6.00)
prescritta dall’art. 17 lett. b NAPR verso gli edifici principali.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della
licenza annullata.
Riassunta la fattispecie, l’insorgente
rileva anzitutto che la pista di scorrimento (binari) e le stazioni a monte, a
valle ed intermedie non sporgono dal terreno più di m 1.50. Potrebbero quindi
sorgere a confine (art. 42 RLE). La cabina, alta m 2.28, non potrebbe invece
essere considerata costruzione. Si tratterebbe infatti di un corpo tecnico, che
potrebbe beneficiare del regime d’eccezione previsto dall’art. 15 NAPR.
Subordinatamente, basterebbe impedirne la sosta alla fermata a valle, l’unica
posizione che determina ingombri in contrasto con la distanza minima prescritta
dall’art. 17 lett. b NAPR verso edifici.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il municipio condivide invece l’impugnativa,
rilevando che il nuovo PR, pendente per approvazione davanti al Consiglio di
Stato ha abrogato la distanza minima in contestazione.
Gli opponenti chiedono invece la conferma
del giudizio impugnato con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva del ricorrente, beneficiario della licenza
annullata. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai piani agli atti.
- 2.1. La
legislazione edilizia considera costruzioni tanto gli edifici, quanto gli
impianti (cfr. DFGP, Commento alla LPT, 1981, ad art. 22 n. 7).
Sono costruzioni accessorie le opere
edilizie che non superano determinate dimensioni e sono poste al servizio di
una casa d'abitazione, senza essere destinate all'abitazione o al lavoro e
senza avere un fine industriale, artigianale o commerciale (cfr. art. 17 cpv. 1
lett. a NAPR di __________).
2.2. Il controverso ascensore inclinato è
una costruzione accessoria. Si tratta in effetti di un impianto di trasporto,
destinato a servire gli edifici ad uso abitativo che il ricorrente intende
realizzare sui suoi fondi.
- 3.1. Le
costruzioni devono rispettare determinate distanze tra loro e dal confine. Le
distanze tra edifici servono a tutelarne la salubrità (insolazione, aerazione)
e la sicurezza (incendi), assicurando nel contempo un ordinato sviluppo degli
insediamenti (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE n. 1175 seg.). Quelle
dal confine servono invece soltanto a suddividere tra fondi contermini le
distanze tra edifici. Conformemente alle loro finalità, le distanze tra edifici
si applicano anche nel rapporto tra edifici e impianti. Determinanti ai fini
dell'applicazione di questo parametro edilizio sono infatti gli ingombri
verticali ed orizzontali delle opere edilizie.
3.2. Considerati i modesti ingombri che
determinano, le costruzioni accessorie devono di regola rispettare distanze dal
confine e tra edifici inferiori a quelle prescritte per le costruzioni principali.
Se il regolamento edilizio o il PR non dispongono altrimenti, le costruzioni
che sporgono dal terreno meno di m 1.50 sfuggono invece alle prescrizioni sulle
distanze (art. 42 cpv. 1 RLE).
3.3. Per l'art. 17 lett. a NAPR di
__________ "le costruzioni accessorie possono sorgere a confine o ad
una distanza minima di m 2.00 dal confine se la loro altezza non supera m 3.00
e l'ampiezza d'ingombro non supera i 6.00 m". La distanza minima che
queste opere devono rispettare è di 6.00 m verso edifici principali e di 4.00 m
verso altre costruzioni accessorie (art. lett. b NAPR).
Le costruzioni sotterranee devono rispettare
soltanto le linee di arretramento o di allineamento. (art. 16 NAPR). Per il
resto sfuggono all'ordinamento sulle distanze (art. 42 cpv. 1 RLE).
- 4.1. Nel
caso concreto, la rampa di scorrimento dell'ascensore inclinato si sviluppa
interamente in trincea senza sporgere dal terreno sistemato. Entro questi
limiti, la costruzione (impianto) accessoria è sotterranea. In assenza di
diversa disposizione dell'ordinamento edilizio comunale, può senz'altro sorgere
lungo il confine, rispettivamente a meno di 6.00 dallo stabile d'appartamenti
degli opponenti.
A questa conclusione sfugge unicamente il
muro che delimita verso valle la vasca della stazione inferiore dell'ascensore
inclinato. Innalzandosi sino a m 2.50 dal terreno sistemato mediante
escavazione del pendio, questa parte dell'opera non può essere autorizzata. Da
un lato, perché supera l'altezza massima (m 1.50) ammessa dall'art. 42 cpv. 1
RLE per le costruzioni sotterranee. Dall'altro, perché sorge a meno di 6.00 m
dall'angolo SW dello stabile degli opponenti. Invano, si richiama il ricorrente
alla facilitazione accordata dall'art. 15 cpv. 3 NAPR per i corpi d'accesso
agli ascensori su terreni in forte pendenza, ove si dimostri impossibile
trovare altre soluzioni. La norma non è applicabile già perché, nel caso
concreto, non è per nulla impossibile trovare altre soluzioni. Il difetto può
infatti essere facilmente corretto riducendo l'escavazione del pendio
sottostante il muro, in modo che l'altezza non superi il limite di m 1.50 o
prolungando la rampa dell'ascensore in modo che la vasca della stazione
inferiore rientri nel pianerottolo sottostante.
4.2. Oggetto di contestazione non è tuttavia
la parte fissa dell'impianto di trasporto, quanto piuttosto la parte mobile,
ossia la cabina, che sporgendo per oltre 2.00 m dal terreno sistemato non può
beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 42 cpv. 1 RLE a favore delle
costruzioni sotterranee.
Sconfessando il municipio, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che questa parte dell'impianto soggiaccia al regime delle
costruzioni accessorie e non possa essere autorizzata perché disattende la
distanza minima di 6.00 m verso lo stabile degli opponenti. La conclusione
dell'autorità cantonale regge alla critica soltanto nella misura in cui la
cabina rimanga per la maggior parte del tempo ferma alla stazione inferiore,
situata a meno di 6 m dallo stabile dei resistenti. In questa misura, i tempi
in cui è in movimento, di gran lunga inferiori a quelli in cui è ferma, non permettono
invero di evitare di assimilarla ad una costruzione (impianto) fissa. Gli
ingombri e le ripercussioni che determina, non sono infatti sostanzialmente
diversi.
Questa deduzione non comporta tuttavia
necessariamente l'annullamento dell'intera licenza, poiché anche questo
difetto, nella misura in cui sussiste, può essere facilmente corretto, imponendo,
alternativamente, di dotare l'impianto di un dispositivo che impedisca alla
cabina di stazionare per più di 5 minuti alla fermata inferiore o di spostare
quest'ultima di almeno 3.00 m verso valle, in modo che la cabina in stazionamento
rispetti la distanza minima di 6.00 m dallo stabile dei resistenti.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando
il giudizio impugnato e ripristinando la licenza edilizia alle condizioni
illustrate ai precedenti considerandi.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti, mentre le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 42 RLE; 15, 16, 17 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 30 aprile 2002 del Consiglio
di Stato (n. 2013) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 20 giugno 2001
rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di un
ascensore inclinato sulle part. n. __________ RF è confermata alle seguenti
condizioni alternative:
a.
che l'impianto sia dotato di un dispositivo che impedisca alla cabina di
stazionare per più di 5 minuti alla fermata inferiore e che l'altezza del muro
a valle della vasca sia ridotta a m 1.50;
oppure
b.
che la stazione inferiore sia spostata di almeno 3.00 m verso valle;
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta per metà a carico del ricorrente e per metà a
carico dei resistenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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