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Numero d'incarto:
52.2002.22
Data decisione, Autorità:
11.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00022
Lugano
11 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 gennaio 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 11 dicembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 5849) che annulla la licenza edilizia 28 agosto 2001 rilasciatagli dal
municipio di __________ per la costruzione di uno stabile d'appartamenti in
località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
30 gennaio 2002 di
__________, __________, __________ e __________;
-
30 gennaio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
31 gennaio 2002 di
__________;
-
6 febbraio 2002 del
municipio di __________;
-
7 febbraio 2002 del
Dipartimento del territorio, UDC;
-
19 febbraio 2002 di
__________;
-
20 febbraio 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 giugno
2000 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire una casa d'appartamenti su un fondo (part. n. __________ RF),
situato sul lato W di via __________, dalla quale è separato da un striscia di
terreno (part. n. __________ RF), larga una decina di metri e ricoperta da
vegetazione arborea, che il PR definisce zona boschiva idonea a scopi
ricreativi. L'accesso veicolare al fondo è previsto per il tramite di una
strada, larga circa 4 m, che verrebbe realizzata attraverso la fascia boschiva
in questione.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui
resistenti, che hanno contestato l'intervento dal profilo degli indici,
dell'accesso veicolare, dei posteggi e della distanza dal bosco.
B. Il
Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda,
rilevando, fra l'altro, che secondo la Sezione forestale la striscia di terreno
interessata all'accesso non sarebbe assoggettata alla legislazione forestale,
perché malgrado la presenza di una copertura arborea e l'indicazione data dal
PR non adempirebbe i requisiti legali minimi del bosco.
Il 28 agosto 2001 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
C. Con
giudizio 11 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Respinte le censure riferite agli indici,
agli accessi ed ai posteggi, il Consiglio di Stato ha rilevato che la domanda
non era stata preceduta da un accertamento formale della natura boschiva della
striscia di terreno che verrebbe attraversata dall'accesso veicolare. Ha quindi
rinviato gli atti al comune affinché la integrasse con l'accertamento mancante
e se del caso con la necessaria autorizzazione di dissodamento.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Rilevate le difficoltà oggettive affrontate
per dotare il fondo di un accesso veicolare confacente, l'insorgente ritiene
che la striscia di terreno in questione non sia configurabile come bosco ai
sensi della LFo. Lo attesterebbe il preavviso della Sezione forestale. Ma anche
se fosse bosco, prosegue, sarebbero comunque date le premesse per negare l'autorizzazione
per la costruzione dell'accesso.
Eccessive, conclude il ricorrente, sarebbero
in ogni caso la tassa di giustizia (fr. 800.--) applicata e le ripetibili (fr.
500.--) poste a carico suo e del liteconsorte proprietario del fondo, che qui
non compare.
E. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dagli
opponenti, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente. Il municipio
non ha preso posizione.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, titolare della licenza annullata, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Qualsiasi intervento edilizio che interessa un fondo suscettibile, per le sue
caratteristiche, di essere configurato come bosco, deve essere preceduto da un
accertamento formale (art. 10 LFo, 12 OFo), volto a stabilire l'eventuale
applicabilità delle disposizioni della LFo. L'accertamento dell'esistenza e
dell'estensione di una superficie boschiva assoggettata alla legislazione
forestale non deve essere esperito soltanto quando l'opera edilizia insiste
direttamente su un terreno ricoperto da vegetazione arborea. Un accertamento si
impone anche quando la vicinanza dell'intervento ad un simile terreno rende
necessaria una verifica del rispetto delle distanze dal bosco.
2.2. Interventi edilizi concernenti fondi
definiti boschivi possono essere autorizzati soltanto a determinate condizioni,
previo rilascio di un'autorizzazione di dissodamento (art. 5 ed 11 LFo). La
procedura di rilascio di tale autorizzazione e quella di rilascio del permesso
di costruzione devono essere coordinate.
- Nell'evenienza
concreta, il ricorrente intende edificare uno stabile d'appartamenti su un
fondo confinante con una striscia di terreno che il PR definisce zona
boschiva idonea a scopi ricreativi a titolo indicativo. L'intervento
edilizio in contestazione interessa quest'area sia direttamente, sia
indirettamente. Oltre ad implicare la costruzione di un accesso veicolare
attraverso quest'area, esso si avvicina infatti ad essa in misura tale da
rendere necessario da richiamare l'applicazione delle distanze dal bosco qualora
dovesse risultare assoggettata alla legislazione forestale.
L'eventuale natura forestale di questa
striscia di terreno non è mai stata oggetto dell'accertamento formale
prescritto dall'art. 13 cpv. 1 LFo per i fondi ricoperti da vegetazione arborea
a contatto con la zona edificabile. Il permesso di costruzione non può quindi
essere rilasciato senza aver preventivamente verificato se la stessa soggiaccia
alla legislazione forestale. La copertura arborea e la qualifica attribuita dal
PR all'area in questione non permettono, nelle circostanze concrete, di
prescindere da un simile accertamento formale.
Il preavviso della Sezione forestale, a
mente della quale tale superficie non adempirebbe i requisiti minimi posti
dalla legislazione forestale per essere considerata bosco, deve necessariamente
essere oggetto di verifica. Soltanto un accertamento formale, di competenza del
Consiglio di Stato e non della Sezione forestale, potrà stabilire con certezza
che l'area in questione non può essere considerata bosco perché non risponde
alle condizioni poste dagli art. 2 LFo ed 1 OFo, segnatamente perché non
raggiunge la superficie minima di 500 mq prescritta dall'art. 3 cpv. 3 LFo. Soltanto
un simile accertamento è atto a stabilire in modo vincolante se si tratta di bosco,
qual è eventualmente la sua estensione, se le opere edilizie previste sul fondo
in esame rispettano la distanza dal bosco, se occorre un permesso di dissodamento
per autorizzare la formazione dell'accesso e se questo può essere accordato.
Immune da violazioni del diritto appare
pertanto la conclusione del Consiglio di Stato di annullare la licenza,
rinviando gli atti al comune affinché la domanda di costruzione venga
completata con l'accertamento forestale ed eventualmente con il permesso di
dissodamento mancanti.
Da questo profilo, il ricorso va quindi
senz'altro respinto.
- Del tutto
prive di fondamento sono le censure sollevate dal ricorrente con riferimento
all'entità della tassa di giustizia applicata (fr. 800.--) e dell'indennità per
ripetibili (fr. 500.--) assegnata all'opponente patrocinato da un avvocato.
Tanto l'una, quanto l'altra sono invero
adeguatamente commisurate all'importanza della causa ed al dispendio lavorativo
occasionato dal ricorso all'autorità giudicante, rispettivamente alla
patrocinatrice dell'opponente. Se procedono da un esercizio abusivo del potere
d'apprezzamento, che gli art. 28 e 31 PAmm riservano all'autorità decidente ai
fini della loro commisurazione, non è perché sono troppo alte, ma perché sono
eccessivamente modeste. Non essendo data la reformatio in peius (art. 65
cpv. 4 PAmm), vanno quindi confermate.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va senz'altro respinto,
siccome infondato.
La tassa di giustizia e le ripetibili di
questa sede sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 31
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10, 13 LFo; 3 LCFo; 3, 18, 28,
31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 900.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 600.--
alla resistente __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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