AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.213
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00213
Lugano
26 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 2002 della
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 30 aprile 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2014), che annulla la decisione 21 agosto 2001 con cui il municipio di
__________ ha rilasciato alla __________ la licenza edilizia per costruire un
capannone ad uso artigianale - industriale sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
28 maggio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
29 maggio 2002 del
municipio di __________;
-
5 giugno 2002 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 marzo
1997, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire
un centro sportivo e piscina coperta in località __________, su un fondo (part.
n. __________ RF), situato nella zona artigianale commerciale (A 3-06), in
prossimità dell'ultima uscita per __________ della corsia N-S dell'autostrada
A2.
La relazione tecnica indicava che il
promotore intendeva realizzare "un centro sportivo completo di fitness,
piscina coperta, bar-ristorante, e una piccola parte da adibire ad attività
artigianali o commerciali". Essa precisava in seguito che lo stabile
sarebbe stato costituito da due corpi a forma rettangolare, collegati perpendicolarmente.
Nel corpo principale avrebbero trovato posto "al pianterreno l'entrata,
gli spogliatoi e la zona piscine", mentre il primo piano sarebbe stato
riservato alla "ricezione ed alla zona fitness". Il primo
piano del corpo secondario (m 68.10 x 16.08) avrebbe invece dovuto essere
destinato a "ristorante e bar con zona giochi", mentre il
pianterreno sarebbe rimasto "a disposizione per eventuali futuri
insediamenti artigianali o commerciali".
Il 13 maggio 1997, il municipio ha
rilasciato la licenza per "uno stabile polivalente",
subordinandola alle condizioni poste dall'avviso cantonale n. 15588 e
precisando che "in caso di costruzione a tappe, le diverse fasi di
cantiere" avrebbero dovuto "essere pianificate in modo da non
disturbare l'esercizio delle parti già ultimate".
Nel 1998 dal fondo è stata staccata la part.
n. __________ RF, di proprietà della __________, sulla quale è stato realizzato
il corpo principale del previsto complesso immobiliare. La restante porzione
del fondo, gravata da un diritto di superficie a sé stante e permanente a
favore della __________, sulla quale avrebbe dovuto essere realizzato il corpo
secondario, è invece rimasta inedificata.
B. L'11
dicembre 2000 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire sulla restante part. n. __________ RF uno stabile ad uso artigianale
commerciale. Il progetto prevedeva la realizzazione di un immobile, che per dimensioni
(m 65 x 15) e posizione (contigua allo stabile del centro sportivo) ricalcava
quello approvato in precedenza. La relazione tecnica indicava che il
pianterreno sarebbe stato destinato a "locali tecnici, magazzini,
esposizione, atrio d'ingresso, montacarichi e lift", mentre il primo
piano sarebbe stato riservato a "disponibile, magazzini, atrio
d'ingresso, montacarichi e lift".
Alla domanda si sono opposti la __________,
proprietaria del centro sportivo, nonché i comproprietari del fondo base, contestando
l'intervento dal profilo dell'insufficiente definizione della destinazione
prevista e della violazione degli accordi presi tra i proprietari dei fondi
coinvolti nell'operazione immobiliare.
C. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 21 agosto 2001 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo, con separata
decisione, l'opposizione della vicina e dei comproprietari del fondo base.
L'autorità comunale ha ritenuto che la mancata indicazione di una specifica e
precisa destinazione d'uso dell'edificio non giustificasse il diniego della
licenza, poiché l'occupazione dello stabile sottostava comunque ad ulteriore
autorizzazione. La violazione degli accordi interni fra le parti è invece stata
considerata irrilevante ai fini del rilascio del permesso di costruzione.
D. Con
giudizio 30 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza,
accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________.
Riconosciuta alla __________ la facoltà di
presentare una domanda di costruzione, il Governo ha anzitutto ritenuto che la
licenza edilizia non potesse essere accordata, perché i fondi, contrariamente a
quanto prescrive l'art. 23 lett. b NAPR, non erano edificati
contemporaneamente. Non sarebbero quindi date le premesse per autorizzare
un'edificazione in contiguità. A maggior ragione se si considera che a RF non
era ancora stata iscritta la convenzione tra i proprietari che l'autorizza.
Ferma questa premessa, il Consiglio di Stato
ha poi ritenuto che la licenza edilizia fosse da negare anche perché la domanda
di costruzione non indicava con sufficiente precisione la destinazione
prevista.
E. Contro il
predetto giudizio governativo la __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
L'insorgente rileva anzitutto che la domanda
di costruzione in esame sarebbe da configurare alla stregua di una variante
della licenza rilasciata nel 1997, che prevedeva la costruzione di uno stabile
di uguali dimensioni, nella stessa posizione e con lo stesso contenuto.
Insostenibili, prosegue la ricorrente,
sarebbero le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in relazione alla
contiguità; aspetto, questo, sul quale gli opponenti non hanno peraltro sollevato
obiezioni.
Altrettanto infondate, conclude
l'insorgente, sarebbero le censure riferite alla mancata indicazione della
destinazione del nuovo edificio. L'indicazione "artigianale
commerciale" sarebbe sufficiente. Eventuali precisazioni avrebbero
inoltre potuto essere imposte mediante semplice clausola accessoria.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Il municipio condivide invece l'impugnativa,
confermando in sostanza che la controversa edificazione costituisce il completamento
del progetto inizialmente approvato.
La __________ dichiara di non opporsi
all'edificazione in contiguità. Chiede comunque il rigetto dell'impugnativa in
considerazione della mancata indicazione specifica dei contenuti della nuova
costruzione.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva della ricorrente, titolare del permesso annullato
dal Consiglio di Stato.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente
nota a questo tribunale. Le prove chieste dalle parti (sopralluogo, testi,
ispezione UR) non appaiono dunque atte a procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
- Variante
2.1. Per principio, contro le domande di
variante di progetti approvati possono essere proposte soltanto quelle censure
che riguardano gli aspetti della costruzione formanti oggetto della modifica.
Gli aspetti che rimangono immutati possono essere contestati solo se sono dati
i presupposti della revoca (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 16 LE, n.
902).
2.2. Secondo l'insorgente la domanda di
costruzione in esame costituirebbe una semplice variante della seconda tappa
del progetto precedentemente approvato. Da questa tesi, l'__________ non trae
tuttavia alcuna conclusione a suo favore.
La questione a sapere se si tratti di una
variante o meno può restare indecisa, poiché anche configurando la domanda come
una variante, non si potrebbe impedire all'opponente di contestarla dal profilo
dei contenuti, rispettivamente dell'insufficiente indicazione della
destinazione prevista. Da questo profilo, la soppressione del ristorante e
della zona giochi inizialmente previsti al primo piano costituisce invero una
modifica rilevante dei piani approvati, che gli opponenti possono liberamente
eccepire. Agli stessi sarebbe preclusa soltanto la possibilità di contestare la
contiguità; aspetto, questo, sul quale il municipio si è già pronunciato in
modo vincolante e che la domanda in esame lascia del tutto immutato.
Acconsentendo la __________ all'edificazione in contiguità e non potendo
quest'ultima - come si vedrà più avanti - essere negata, non occorre esaminare
ulteriormente le questioni legate all'effettiva natura processuale della
domanda di costruzione qui in esame.
- Contiguità
3.1. Giusta l'art. 23 NAPR di __________,
due o più proprietari possono accordarsi per edificare in contiguità alla
condizione che le norme di zona lo permettano (lett. a) e che le costruzioni
siano realizzate contemporaneamente (lett. b).
Ora, nessuna delle norme di zona permette la
contiguità. Se ne dovrebbe dedurre che l'edificazione in contiguità, per principio,
non è ammessa. Una simile interpretazione appare tuttavia manifestamente
insostenibile, poiché sarebbe priva di qualsiasi scopo. Considerato che
l'edificazione in contiguità, in definitiva, si traduce nella realizzazione di
un'unica costruzione, formata da più corpi edilizi uniti fra loro in una certa
misura (STA 19.9.01 in re __________), non è invero dato di vedere per qual
motivo si dovrebbe impedire la realizzazione di edifici che presentano un muro
comune in corrispondenza del confine fra due fondi contigui, appartenenti
magari allo stesso proprietario.
Ben si può quindi ritenere che la condizione
posta dalla lett. a della norma sia priva di qualsiasi portata pratica.
Non meno priva di senso è la seconda
condizione posta dall'art. 23 lett. b NAPR, che ammette la contiguità soltanto
in caso di edificazione contemporanea dei fondi. Che non vi sia alcun motivo di
impedire al proprietario di un edificio di costruire in un secondo tempo sullo
stesso fondo un altro stabile, contiguo a quello esistente, appare invero
ovvio. Altrettanto evidentemente non sussistono tuttavia valide ragioni per
vietare un simile intervento fra proprietari di fondi contigui.
La ratio recondita di questa
condizione è probabilmente quella di evitare la realizzazione di facciate
cieche. Il mezzo prescelto per perseguirlo è tuttavia manifestamente inidoneo,
perché non impedisce comunque né di realizzare edifici con facciate cieche alla
distanza dal confine prescritta dalle NAPR, né di cedere successivamente al
vicino la fascia inedificata di terreno lungo il confine per edificare in
contiguità. Se questo è lo scopo perseguito dalla condizione, appare inoltre
sconsiderato prevalersene per impedire un'edificazione addossata alla facciata
cieca di uno stabile, allorché il proprietario di quest'ultimo condivide
l'intervento.
Ne discende, che l'unica condizione
effettivamente opponibile a chi intende edificare in contiguità è il consenso
del proprietario del fondo contermine alla soppressione totale delle distanze
tra edifici. Parametro, questo, che gli accordi fra i proprietari non possono
ridurre, ma possono sopprimere per realizzare una costruzione formata da
edifici contigui.
3.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha
ritenuto che la costruzione in esame non potesse essere realizzata in
contiguità allo stabile della resistente __________, perché l'edificazione ha
luogo in un secondo tempo e perché, oltretutto, non è stata iscritta a RF la
relativa convenzione fra i proprietari interessati.
La tesi non può essere condivisa, perché la
condizione posta dall'art. 23 lett. b NAPR porta a risultati, che il
legislatore comunale non può sicuramente aver voluto.
L'insostenibilità delle conclusioni alle
quali è pervenuto è avvertita dallo stesso Consiglio di Stato, che, pur
considerandole "inique", non rinuncia ad accreditarle, applicando
acriticamente una norma di PR, che peraltro nessuno aveva eccepito.
Avendo, in questa sede, la resistente
esplicitamente ribadito il suo consenso all'edificazione in contiguità, non
occorrono ulteriori considerazioni per concludere che il giudizio impugnato,
sotto questo profilo, non può essere confermato.
- Destinazione
4.1. La domanda di costruzione deve
obbligatoriamente indicare l'esatta destinazione dell'edificio o dell'impianto
(art. 9 lett. c RLE). Soltanto attraverso l'esatta indicazione
dell'utilizzazione prevista è infatti possibile stabilire preventivamente se
l'opera edilizia è conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione
(art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) e se rispetta le prescrizioni della legislazione ambientale
o dei PR.
In quest'ordine di idee, il Tribunale
cantonale amministrativo ha pertanto ritenuto insufficiente la semplice
indicazione "industriale/commerciale", figurante sulla domanda
di costruzione a titolo di destinazione prevista, perché non permette all'autorità
di determinarsi in merito alle ripercussioni ingenerate dall'attività prevista
sull'ambiente circostante (RDAT 1989 n. 57 pag. 150; Scolari, op. cit., ad art.
4 n. 732).
4.2. Secondo l'art. 51 NAPR di Balerna,
applicabile alla zona A3-06 "nella zona artigianale è permessa
unicamente la costruzione di edifici artigianali, commerciali ed
amministrativi. La costruzione di padiglioni di deposito è ammessa soltanto se
risulta indispensabile o complementare alla continuazione di un'attività
produttiva o commerciale già in atto sul territorio comunale o all'esplicazione
di un'analoga attività che vi si insedia (...). È proibita qualsiasi forma di
immissione molesta".
Definiti genericamente i contenuti
ammissibili, la norma esclude in modo chiaro dalla zona gli insediamenti
destinati a semplice deposito. Eccezioni sono ammesse soltanto in casi
particolari.
4.3. Nell'evenienza concreta, la ricorrente
si è limitata ad indicare che lo stabile sarebbe stato adibito ad uso "artigianale
commerciale" (cfr. formulario domanda di costruzione), specificando a
livello di relazione tecnica che il contenuto, ad eccezione di un locale da
destinare a "esposizione" sarebbe stato essenzialmente quello
di "magazzino", rispettivamente quello di "disponibile
/ magazzino" (cfr. piante).
Il municipio ha ritenuto che le indicazioni
fornite dall'__________ fossero sufficienti. Ha quindi rilasciato la licenza,
subordinandola unicamente alle condizioni poste dall'autorità cantonale, limitandosi
a rilevare, in sede di rigetto delle opposizioni, che l'occupazione dello
stabile avrebbe ancora dovuto sottostare ad autorizzazione. Il Consiglio di
Stato ha annullato il permesso, ritenendo che le indicazioni date dall'istante
in licenza fossero troppo vaghe per rapporto al divieto di insediare depositi
ed attività moleste sancito dall'art. 51 NAPR.
Da questo profilo, il giudizio governativo
impugnato merita di essere condiviso.
La destinazione "disponibile",
figurante sul piano "piante", non risponde invero alle
esigenze poste dall'art. 9 lett. c RLE. Si tratta di una mera indicazione di
comodo, di cui spesso abusano i progettisti, che non definisce per nulla
l'utilizzazione effettivamente prevista di un locale. La destinazione "magazzino",
menzionata dalla relazione tecnica, oltre che dal piano suindicato, appare
d'altro canto contraria all'art. 51 NAPR, che vieta in linea di massima
l'insediamento di depositi nella zona artigianale. Non essendo riconducibile ad
altre attività produttive o commerciali, non sono nemmeno date le premesse per
autorizzarla a titolo eccezionale.
Insufficiente, dal profilo dell'art. 9 lett.
c NAPR, è pure l'indicazione "stabile artigianale - commerciale"
figurante sul formulario della domanda di costruzione e sulla relazione
tecnica. È invero evidente che una simile generica indicazione non permette di
prescindere dai difetti appena rilevati. Né tali difetti possono essere
emendati subordinando la licenza a clausole accessorie o rinviando ad ulteriore
procedura la definizione esatta della destinazione dell'immobile. L'autorità
non può sostituirsi all'istante in licenza nella definizione dei relativi
contenuti. Parimenti, non possono nemmeno essere rilasciati permessi che
autorizzano la costruzione di edifici privi di destinazione, rinviando ad
ulteriore procedura la definizione di quest'aspetto. L'esatta definizione
dell'utilizzazione prevista costituisce un presupposto imprescindibile per il
rilascio del permesso e per l'avvio dei lavori.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 9 RLE; 23, 51 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'800.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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