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Numero d'incarto:
52.2002.211
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00211
Lugano
30 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 febbraio 2002 del
__________,
Contro
la decisione 28 gennaio 2002 del Dipartimento delle
Finanze e Economia (DFE), Sezione del promovimento economico e del lavoro
(SPEL) che nega all'insorgente un sussidio per il risanamento della casa
patriziale di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22 maggio 2000 il Patriziato di
__________ ha chiesto alla SPEL la concessione di un sussidio per riattare la
casa patriziale;
che la richiesta, preavvisata favorevolmente
dalla Sezione degli enti locali (SEL), si fondava sul DL concernente il recupero
di rustici da locare quali alloggi turistici, del 25 ottobre 1988 (DLRust 88;
BU 1988, 349);
che con decisione 28 gennaio 2002 la SPEL ha
respinto la domanda, ritenendo che la casa patriziale non rientrasse nella nozione
di rustico posta a fondamento del DLRust 6 dicembre 2000 (DLRust 00; RL
7.1.1.1.4), entrato nel frattempo in vigore;
che contro la predetta decisione il
Patriziato di __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando la
concessione del sussidio rifiutato;
che, dopo aver rilevato come l'assemblea
patriziale abbia nel frattempo stanziato un credito di fr. 450'000.-- per la
ristrutturazione della casa patriziale, l'insorgente sostiene che alla nozione
di rustico debba essere dato un significato più ampio, comprendente non solo le
costruzioni collegate all'uso agricolo del territorio, ma anche gli altri edifici
del villaggio rurale;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
la SPEL, con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi;
che la SEL conferma invece di aver
preavvisato favorevolmente la domanda di sussidio;
che con decisione 14 maggio 2002 il
Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo
per competenza;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 13 DLRust 00;
che certa è la legittimazione attiva del
patriziato;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1
PAmm);
che costituisce in particolare violazione
del diritto: (a) l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita
dalla legge o risultante implicitamente da essa, (b) l'apprezzamento giuridico
erroneo di un fatto, (c) l'eccesso o l'abuso di potere, (d) la violazione di
una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 PAmm);
che il DLRust 00 "intende promuovere
attraverso la concessione di sussidi, il recupero di rustici meritevoli di
conservazione da locare quali alloggi turistici nei comprensori periferici;
esso persegue in particolare i seguenti scopi:
-
aumentare la capacità ricettiva e conseguentemente incre-
mentare il turismo di soggiorno;
-
creare possibilità di reddito
complementare;
-
agevolare il mantenimento della
proprietà;
-
salvaguardare e valorizzare il
patrimonio architettonico rurale
tradizionale" (art. 1 DLRust 00);
che "il Consiglio di Stato può
concedere", per il tramite della SPEL, "sussidi ai proprietari
di rustici domiciliati nel comprensorio periferico in cui è ubicato il rustico
e, limitatamente ad un singolo oggetto, ai proprietari domiciliati fuori dal comprensorio"
(art. 2 DLRust 00);
che il DLRust 00 non definisce la nozione di
rustico;
che il messaggio del Consiglio di Stato
accompagnante il previgente, analogo DL (DLRust 88) considerava rustici "tutte
le costruzioni collegate con l'uso agricolo del territorio (stalle fienili,
abitazioni contadine); in altre parole tutte le costruzioni che un tempo
servivano ai contadini per vivere e per produrre" (cfr. messaggio n.
3197 del Consiglio di Stato del 30 giugno 1987 relativo al DLRust 88 in VGC
sess. ord. aut. pag. 1976);
che la casa patriziale di __________ è uno
stabile in muratura massiccia, strutturato su quattro piani, costruito attorno
al 1950 per ospitare il parroco e la scuola comunale (cfr. relazione tecnica) e
che viene attualmente sfruttato come casa di vacanza;
che, negando allo stabile in oggetto la
qualifica di rustico, ossia di costruzione collegata con l’uso agricolo del
territorio, l’autorità cantonale non ha violato la legge;
che non appare invero fuori luogo attribuire
alla nozione di rustico un significato ristretto, comprendente soltanto gli
edifici rurali, direttamente connessi allo sfruttamento agricolo del
territorio, ad esclusione delle altre costruzioni, destinate soltanto indirettamente
a soddisfare le esigenze della comunità locale;
che anche se il previsto intervento, in
quanto volto a ristrutturare i due appartamenti di vacanza attualmente
esistenti nella casa patriziale, rientra negli scopi di promozione turistica
perseguiti dal DLRust 00, la decisione di non considerare rustico l’immobile
del ricorrente non procede da un’interpretazione insostenibile del concetto
posto a fondamento del DL in discussione;
che irrilevante è il preavviso favorevole
espresso dalla SEL;
che anche se si volesse accreditare
l’interpretazione estensiva del concetto di rustico prospettata
dall’insorgente, la decisione resisterebbe comunque alla critica, poiché l’art.
2 DLRust non obbliga il Governo a sussidiare indiscriminatamente tutti gli interventi
di recupero dei rustici, ma riserva all'autorità un margine discrezionale,
permettendole di operare delle scelte e di stabilire delle priorità;
che, in quest'ottica, non sussistono motivi
per affermare che, rifiutando il sussidio al ricorrente, la SPEL abbia abusato
del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità; nemmeno
l’insorgente del resto lo pretende;
che, stando così le cose, la decisione
impugnata va confermata siccome immune da violazioni del diritto;
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 15 DLRust 00; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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