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Numero d'incarto:
52.2002.210
Data decisione, Autorità:
14.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00210
Lugano
14 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 maggio 2002 della
patr. da: avv__________
contro
il bando di concorso 18 aprile 2002 del Dipartimento
delle Finanze e Economia, che indice un pubblico concorso per le opere da
pittore interno occorrenti allo stabile __________ di __________;
vista la risposta 10 giugno
2002 della Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18
aprile 2002 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento
delle Finanze e Economia (DFE) un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per
l'aggiudicazione delle opere da pittore interno occorrenti allo stabile
__________ di __________ (FU n. __________ pag. __________ seg.).
Il bando di concorso precisava che le opere
sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti
criteri d'aggiudicazione:
-
economicità (50%)
-
termini (30%)
-
qualità (20%).
Il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta precisava alla posizione 16 che le offerte
sarebbero state valutate in base ai criteri suindicati, applicati in base a
sottocriteri da definire ulteriormente secondo il seguente schema:
01 Economicità – prezzo
50%
01.1
......................
%
01.2
......................
%
01.3
......................
%
100%
02 Termini
30%
02.1
......................
%
02.2
......................
%
02.3
......................
%
100%
03 Qualità
20%
03.1
......................
%
03.2
......................
%
03.3
......................
%
100%
B. Contro la
predetta decisione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
l'impresa di pittura __________, chiedendone l'annullamento e postulando il
rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché le affidi i lavori messi a
concorso.
L'insorgente rileva che l'anno scorso il
Consiglio di Stato l'ha incaricata di eseguire i lavori di pittura di un lotto
di stabili erariali comprendente anche lo stabile __________ durante il periodo
2001 - 2004. Il concorso indetto ora si porrebbe pertanto in contrasto
insanabile con il mandato ricevuto.
Il bando di concorso sarebbe inoltre
carente, sia perché non chiede ai concorrenti di fornire le indicazioni
occorrenti per valutare le offerte dal profilo dei termini e della qualità, sia
perché omette di specificare preventivamente i sottocriteri che verranno
applicati.
C. All'accoglimento
del ricorso si è opposta la Sezione della logistica, contestando in dettaglio
le tesi della ricorrente rilevando che la commessa si inserisce nel quadro di
lavori di ristrutturazione dello stabile. Non si pone pertanto in contrasto con
l'incarico affidato l'anno scorso alla ricorrente. I criteri d'aggiudicazione sarebbero
invece definiti in modo conforme alla legge.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La ricorrente, attiva nel settore specifico interessato dalla commessa,
è legittimata a ricorrere.
Il ricorso, tempestivamente introdotto
contro un decisione impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore
dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali
il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il
servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la
compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,
soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in
ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i
RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza di fissare preventivamente i
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal
principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle
commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti
in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere
indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,
secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si
impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso
la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la
libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri
elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata
scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 29.1.02 in re __________
e llcc; 26.2.02 in re __________).
2.2. Il committente non può limitarsi a
fissare i criteri d'aggiudicazione ed i relativi fattori di ponderazione, ma
deve anche sollecitare i concorrenti a fornirgli le informazioni necessarie per
applicarli. Non basta, ad esempio, stabilire che l'offerta verrà valutata anche
dal profilo della qualità, limitandosi a specificare il fattore di ponderazione
che viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione. Occorre anche precisare
i parametri in base ai quali il committente prevede di esprimere il suo
giudizio, invitando i concorrenti a fornire i ragguagli necessari. In un
concorso per la fornitura di merci, ad esempio, il committente che prevede di
valutare le offerte in base alla qualità del prodotto da fornire dovrà pertanto
indicare le caratteristiche alle quali attribuisce rilevanza (p.es. peso,
resistenza termica o meccanica, impermeabilità, flessibilità, ecc.), chiedendo
ai concorrenti di fornirgli i dati necessari per esprimere un giudizio quanto
più possibile oggettivo, che permetta di confrontare effettivamente le offerte
inoltrate (STA 29.52002 in re __________ consid. 2).
Nel caso di un concorso per opere edili, la
qualità delle offerte potrà invece essere valutata in base ad altri elementi di
giudizio, quali ad esempio l'organizzazione personale dei suoi dipendenti
prevista dal concorrente o i mezzi che prevede di impiegare per realizzarle.
Per rispondere alle esigenze di trasparenza, poste a fondamento della legge
(art. 1 lett. a LCPubb), il committente non può comunque esimersi dallo
stabilire almeno a grandi linee come intende applicare tale criterio,
precisando già in sede di documentazione di gara gli aspetti dell'offerta ai
quali attribuisce rilevanza ai fini della sua valutazione dal profilo della
qualità. In quest'ottica dovrà inoltre sollecitare i concorrenti a fornirgli le
informazioni necessarie.
Analoghe considerazioni valgono in relazione
al criterio dei termini. Con questo criterio si intende generalmente valutare
la bontà dell'offerta dal profilo del rispetto delle scadenze previste dal
committente. Vanno quindi chieste ai concorrenti adeguate informazioni, che permettano
al committente, chiamato a pronunciarsi in merito ai termini, di esprimere un
giudizio rispettoso dei principi di trasparenza e della parità di trattamento,
fondato su dati oggettivi, atti a permettere un effettivo raffronto delle offerte.
Nemmeno il criterio dell'economicità sfugge
a queste regole. Anche in relazione al prezzo, il committente è di principio
tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara come intende valutare
questo criterio. Diversi essendo infatti i metodi applicabili ed i risultati
che ne conseguono (cfr. STA 5.3.2002 in re __________), la preventiva
indicazione del metodo che il committente intende applicare alla valutazione
del prezzo si impone come un'esigenza altrettanto ineludibile dell'obbligo di
specificare il fattore di ponderazione assegnato a questo criterio.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, la documentazione di gara indica correttamente i
criteri di aggiudicazione, specificando i relativi fattori di ponderazione. Il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta tuttavia prospetta già sin d'ora di
applicare i criteri di aggiudicazione sulla base di ulteriori sotto criteri, da
definire in un secondo tempo, magari soltanto dopo l'apertura delle offerte.
Siffatto modo di procedere non può essere
condiviso, poiché, oltre ad essere foriero di prevedibili contestazioni e di
conseguenti, evitabili ritardi, disattende manifestamente il principio della trasparenza
di cui si è detto sopra. Risponde invero ad elementari considerazioni di
correttezza esigere che il committente, che già prevede di esaminare le offerte
in base ad una griglia (matrice) di valutazione, definisca apertamente gli
aspetti sui quali intende fondare il proprio giudizio (cfr. V. Malfanti,
Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I-2000, pag. 453 n. 64). Nulla
gli impedisce invero di individuare tali aspetti prima dell'apertura delle
offerte, definendo l'importanza che intende attribuirvi nell'ambito
dell'applicazione del singolo criterio di aggiudicazione. Evitando in tal modo
di esporsi al sospetto di manipolazioni finalizzate a favorire una determinata
offerta e sottraendosi al rischio, tutt'altro che remoto, di censure volte a
contestare i sotto criteri nell'ambito di ricorsi proposti contro l'aggiudicazione.
Ciò vale anche per il criterio del prezzo, in ordine al quale le esigenze di
preventiva determinazione del metodo di valutazione non sono certamente inferiori
a quelle che si manifestano nel caso degli altri criteri (STA 26.2.02 in re
__________).
Già da questo profilo il ricorso va quindi
accolto, annullando il bando di gara in contestazione.
3.2. Almeno in parte fondate appaiono le
censure che la ricorrente solleva in relazione alla sufficienza delle
informazioni chieste dal committente ai concorrenti in funzione
dell'applicazione dei criteri d'aggiudicazione. Tale insufficienza è soltanto
la logica conseguenza della mancata preventiva definizione dei sotto criteri
d'aggiudicazione prospettati dalla posizione 16 del capitolato. Non essendosi -
almeno apparentemente - il committente posto il problema di come applicare il
criterio dei termini, non ha nemmeno chiesto ai concorrenti di fornirgli
particolari informazioni che gli permettano di esprimere un giudizio ponderato,
fondato su dati oggettivi. La posizione 18 del capitolato, relativa al programma
di lavoro, si limita invero ad indicare il periodo previsto per l'esecuzione
dei lavori, senza chiedere ai concorrenti di indicare come prevedono di farvi
fronte. Analoghe considerazioni valgono per rapporto al criterio della qualità.
Fatta astrazione delle indicazioni chieste in merito alla struttura della
ditta, che permettono semmai di esprimere un giudizio di idoneità, ai concorrenti
non è chiesta alcuna informazione utile a mettere il committente nella condizione
di pronunciarsi sull'effettiva qualità delle offerte.
Dato che il bando deve comunque essere
annullato già per i motivi esposti in precedenza, non mette conto di esaminare
se queste carenze siano tali da giustificare da sole l'annullamento della gara.
- Per
completezza va rilevato che l'incarico conferito alla ricorrente per i lavori
da pittore rientranti nel quadro della manutenzione ordinaria dello stabile
__________ dal 2001 al 2004 non ostano all'apertura di un concorso per
l'assegnazione delle opere da pittore previste nell'ambito della
ristrutturazione dello stesso edificio.
Eventuali menomazioni dei diritti della
ricorrente derivanti da tale incarico, che dovessero scaturire dall'appalto in
contestazione, vanno semmai fatte valere davanti al giudice civile.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando il controverso
bando di concorso.
Dato l'esito, si prescinde dall'applicazione
di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico dello Stato
secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 5 RLCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, il bando di concorso 18 aprile
2002 del Dipartimento delle Finanze e Economia, che indice un pubblico concorso
per le opere da pittore interno occorrenti allo stabile __________ di
__________ è annullato.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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