AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.207
Data decisione, Autorità:
26.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00207
Lugano
26 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 maggio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione 23 aprile 2002 del Consiglio di Stato,
no. 1961, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 28 febbraio 2002, con cui la Sezione della circolazione gli ha
revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
visti:
-
la risposta 21 maggio
2002 del Consiglio di Stato;
-
la lettera 12 giugno
2002 del ricorrente;
-
lo scritto 13 agosto
2002 del perito lic. phil. __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
classe 1961, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 22
marzo 1983. Da allora non ha mai interessato le autorità amministrative preposte
alla sorveglianza della sicurezza della circolazione.
B. a) Il 7
settembre 2001, verso le 13.40, in territorio di Sigirino il ricorrente è stato
sorpreso alla guida di un'autovettura in stato di ebrietà (tasso di alcolemia
del 2.14-2.57‰). Mentre circolava ad una velocità dichiarata di 80/90 km/h,
malgrado il limite vigente di 60 km/h, nell'affrontare una curva piegante a
destra ha perso la padronanza del veicolo, ha invaso la corsia di contromano ed
è uscito dal campo stradale urtando un muro. La licenza di condurre veicoli a
motore gli è stata immediatamente sequestrata dalla polizia.
b) Con decreto d'accusa 19 novembre 2001
l'insorgente è stato ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà
giusta l'art. 91 cpv. 1 LCStr nonché di violazione degli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 e
2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC. __________ è stato condannato a
45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente ed al pagamento di una multa
di fr. 1'200.--. La decisione non è stata impugnata.
C. Il 12
novembre 2001 la Sezione della circolazione ha diffidato __________ a sottoporsi
ad una valutazione medico-internistica.
Preso atto del certificato medico 26 novembre
2001 del dr. __________, ritenendo dati importanti indizi di dedizione al bere,
il 13 dicembre 2001 l'autorità cantonale, a titolo preventivo, ha revocato al
ricorrente la licenza di condurre giusta l'art. 35 cpv. 3 OAC. Parimenti
gli è stato ordinato di sottoporsi ad una perizia.
D. Preso
conoscenza delle conclusioni della perizia 20 gennaio 2002 del lic. phil.
__________, il 28 febbraio 2002 la Sezione della circolazione ha revocato
all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato,
stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del gennaio 2003 e
subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto
peritale e di un certificato medico attestanti dopo un periodo di controllo di
12 mesi l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsiasi dipendenza
psicofisica da bevande alcoliche. La risoluzione è stata resa in applicazione
degli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr.
E. Il 23
aprile 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da
__________, ritenendo che alla luce degli atti e della perizia Ingrado fossero
dati gli estremi per una revoca della licenza di durata indeterminata ai sensi
dell'art. 17 cpv. 1 bis LCStr senza che fosse necessario procedere ad un
complemento istruttorio.
F. Contro
questa decisione l'interessato è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l'annullamento e chiedendo che al ricorso venga concesso effetto
sospensivo. Secondo il ricorrente non sarebbero dati gli estremi per una revoca
di sicurezza, non essendo presente alcuna dipendenza dal bere. Pure il perito
avrebbe espresso dubbi sulle cause del suo quadro ematico, potenzialmente riconducibile
ad un'infezione virale in corso. Ciò sarebbe dimostrato dal rapido miglioramento
intervenuto nei mesi successivi con rientro dei valori ematici nei parametri di
norma. In ogni caso, il miglioramento attesterebbe la capacità del ricorrente
nell'astenersi dal consumo di bevande alcoliche. Malgrado ciò, il Governo non
ha approfondito la questione, accertando in modo lacunoso ed incompleto un
fatto rilevante. Il perito medesimo avrebbe del resto indicato espressamente
che prima di pronunciarsi definitivamente si sarebbe potuto procedere ad un
periodo di monitoraggio frequente durante tre mesi, per poi allestire un
referto definitivo.
G. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
H. a) Il 12
giugno 2002 l'insorgente ha prodotto le risultanze di ulteriori analisi
cliniche attestanti una nuova diminuzione delle CDT e sollecitando una
decisione sulla domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
b) Il 13 agosto 2002 il perito lic. phil.
__________ ha preso posizione in merito a tale documentazione ed ha evaso
alcune domande poste dal giudice delegato. Del contenuto di tali risposte si
dirà all'occorrenza.
c) Il ricorrente non ha formulato
osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10
LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione
presentata dall'insorgente il 12 giugno 2002 e dalle osservazioni formulate in
merito dal perito (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento
erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2
PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze
inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm), ciò che il ricorrente
precisamente contesta.
-
A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di
tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di
condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo
a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania
oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di
prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo
di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase
LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può
essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può
essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata
minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova
connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono
essere ridotti.
-
3.1. Le
autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della
perizia 20 gennaio 2002 del lic. phil. __________. Nel caso specifico, pur non
contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette
in dubbio le conclusioni, pronunciate, a suo dire, senza sufficienti approfondimenti.
3.2. Il perito ha avuto un colloquio
personale con l'interessato, l'ha sottoposto a diversi test ed ha tenuto conto
delle risultanze del certificato medico del dr. __________ (cfr. perizia, pag.
1). Ripercorsi i fatti del 7 settembre 2001, l'esperto ha sottolineato come in
occasione del suo interrogatorio da parte della polizia cantonale __________ ha
giustificato l'incidente occorsogli con il sopraggiungere di un malore, senza
fare alcun riferimento all'elevata alcolemia che presentava quel giorno. Le
analisi di laboratorio a cui si è poi sottoposto (cfr. certificato medico dr.
__________) hanno evidenziato un valore delle CDT (69.4) ampiamente superiore
alla norma (fino a 20). Un valore che il perito ha definito come "chiaramente
patologico". Le analisi del 10 gennaio 2002 hanno messo in rilievo
valori ancora sopra la normalità: sebbene le CDT fossero diminuite, esse erano
sempre ancora sopra il valore massimo (46.1 su 20 U/i) e le gGT assieme alle
transaminasi erano ulteriormente salite risultando patologiche, mentre non lo
erano in precedenza. Il perito ha concluso che la spiegazione di tale stato non
era facile e che poteva trovarsi sia nella recente abitualità nell'abuso di
alcol, sia in un'infezione virale in corso.
Da un punto di vista psicologico, sulla base
dei risultati degli esami esperiti, il perito ha ravvisato una totale assenza
nell'insorgente della problematizzazione del proprio potus e la presenza di un
profilo etilistico della personalità nonché di difese consapevoli
nell'affrontare tali test. L'esperto ha sottolineato che la quantità di alcol
che il ricorrente ha indicato di aver assunto il 7 settembre 2001 è del tutto "ridicola
e niente affatto in grado di spiegare le concentrazioni alcolemiche
oggettivamente misurate." La reticenza nel ricordare o, molto più
probabilmente, la mancanza di qualsiasi controllo nel consumo, rappresentano un
sintomo della problematica del potus etilico dell'insorgente. Il perito ha
pertanto ravvisato un possibile e molto probabile consumo abituale o periodico,
su cui si inserisce occasionalmente un abuso maggiore. A detta dell'esperto si
tratta in ogni caso di un consumo alcolico reso ancor più problematico dalla
sua banalizzazione e dalla mancanza di una presa di coscienza. Il lic. phil.
__________ ha quindi concluso per una prognosi molto sfavorevole.
3.3. La perizia del lic. phil. __________
appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso. Il
referto, che verte sull'idoneità dell'interessato alla guida, è chiaro e approfondito.
Non vi è motivo di ritenere che il giudizio della Sezione della circolazione
prima e del Consiglio di Stato poi sia stato in alcun modo lacunoso o
incompleto, come sostenuto dal ricorrente. A giusta ragione le autorità inferiori
hanno aderito alla prognosi chiaramente negativa formulata dall'esperto,
fondata in modo preponderante sulle risultanze dell'esame psicologico dell'insorgente.
3.4. Tale conclusione si rileva ancor più
fondata in considerazione delle osservazioni espresse dal perito con scritto 13
agosto 2002. Preso atto dei risultati delle analisi successive, cui si è
sottoposto l'interessato (doc. C), l'esperto ha scartato l'ipotesi espressa in
precedenza che i valori ematici del 10 gennaio 2002 fossero da ricondurre ad
un'infezione virale, apparendo chiaro che gli stessi erano legati all'abuso di
alcol (cfr. scritto 13 agosto 2002, risposta al quesito no. 1).
Il perito ha poi riconfermato il parere
espresso nella perizia, affermando che se "alla data del mio esame i
sospetti (…) apparivano seri e fondati, alla luce dei valori degli esami
ematochimici successivi, che hanno visto una rapida e chiara normalizzazione
durante e a seguito dell'astinenza alcolica correlata, non si può che confermare
che al momento dell'attivazione della procedura amministrativa esisteva
effettivamente un consumo alcolico incompatibile con la garanzia di una guida sicura
(…)."
- Rimane da
esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 1 anno e
4 mesi è proporzionata alla fattispecie.
4.1. La revoca della licenza a scopo di
sicurezza per motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per
una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un
periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1
bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3
LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo,
la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però
che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova
fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un
periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il
rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta
"Sperrfrist-
wirkung; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des
Schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Berna 1995, n. 2180 segg., in
particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
4.2. Prima dei fatti qui in discussione il
ricorrente non è mai stato oggetto di misure di revoca della licenza di
condurre. Va tuttavia pure considerato che il 7 settembre 2001 egli presentava
un tasso alcolico elevato (2.14-2.57‰) e che l'insorgente ha causato un
incidente della circolazione che solo per pura fortuna non ha coinvolto terze
persone, limitandosi a causare danni materiali.
In simili circostanze, la durata fissata dall'autorità
dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze,
esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni
imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di
interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La
decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla commisurazione
della durata della misura adottata.
- Sulla
scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e cpv. 3, 23 cpv. 3, 26
cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 e 91
cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC; 33 cpv.
1 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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