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Numero d'incarto:
52.2002.199
Data decisione, Autorità:
16.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00199
Lugano
16 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 maggio 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 aprile 2002 del Consiglio di Stato,
no. 1964, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 7 marzo 2002, con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato
a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore, stabilendo che
nessun riesame potrà essergli concesso prima del febbraio 2004;
vista la risposta 21 maggio 2002
del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Nel
settembre 1977 __________, classe __________, ha ottenuto la licenza di
condurre veicoli della categoria B. In seguito egli è stato oggetto di diversi
provvedimenti amministrativi, ossia:
26.07.1976: revoca di 6 mesi per aver
circolato quale allievo conducente non accompagnato e per aver urtato un
veicolo parcheggiato, perdendo la padronanza di guida, sbandando e finendo
contro un muro;
28.12.1977: revoca di 10 mesi per
circolazione in stato di ebrietà ed invasione della corsia di contromano
causando una collisione;
09.05.1979: revoca di 2 anni per
circolazione in stato di ebrietà, perdita di padronanza ed urto contro un muro
e per aver circolato successivamente malgrado il sequestro della revoca;
18.09.1981: revoca di 3 anni, 6 mesi e 15
giorni per circolazione in stato di ebrietà, perdita di padronanza finendo in
una scarpata;
06.10.1983: istanza di riesame della
precedente decisione di revoca parzialmente accolta; riammissione cat. F;
01.07.1985: riammissione alla LAC;
18.12.1987: revoca a tempo indeterminato;
31.03.1988: riammissione;
19.07.1989: revoca di 4 anni ed obbligo
di superare nuovi esami teorici e pratici per aver circolato in stato di
ebrietà ed aver causato un tamponamento;
07.02.1990: ricorso contro la decisione
di revoca parzialmente accolto: riduzione del periodo di revoca a 3 anni e
proscioglimento dall'obbligo di superare nuovi esami;
04.06.1991: riammissione alla guida
(certificato medico);
b) Il 9 settembre 2001, alle ore 01.45,
__________ ha circolato a __________ in stato di ebrietà, rendendosi
protagonista di un tamponamento risoltosi con soli danni materiali. È stato
accertato un tasso di concentrazione alcolica del 2.81-3.15‰. La licenza di condurre
gli è subito stata ritirata.
B. Sulla base
della perizia 24 dicembre 2001 allestita da Ingrado Centro di cura dell'alcolismo,
il 7 marzo 2002 la Sezione della circolazione gli ha revocato a tempo indeterminato
la licenza di condurre, disponendo di non concedergli alcun riesame prima del
mese di febbraio 2004. La sua riammissione alla guida è stata subordinata al
superamento di un esame psicotecnico ed alla presentazione di un certificato
medico e di un rapporto Ingrado attestanti, dopo un periodo di controllo di 24
mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza
psicofisica da bevande alcoliche.
C. Con
decisione 23 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato da __________ ed ha confermato la decisione dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale ha in sostanza motivato la propria decisione facendo
riferimento alle risultanze del referto peritale ed ha ritenuto il ricorrente
inidoneo a condurre veicoli a motore.
D. Contro tale
decisione __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento pronunciato nei suoi
confronti e postulando l'inflizione di una misura di revoca a scopo di
ammonimento della durata di sei mesi o al massimo di un anno. Lamenta una
violazione del principio della proporzionalità. Egli ha cagionato solamente un
leggero tamponamento con modesti danni materiali ed inoltre dal 1991 fino al 9
settembre 2001 non ha commesso infrazioni. Contesta che il perito __________,
con cui avrebbe avuto solo un breve colloquio, abbia adeguatamente considerato
il parere del suo medico curante dott. __________ e si duole che non siano
state assunte nuove prove.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle
conclusioni contenute nel giudizio in esame.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10
LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine. La generica richiesta di assunzione di nuove prove, senza alcuna
indicazione precisa sulle stesse, va in ogni caso respinta. Le prove presenti
nell'incarto appaiono infatti sufficienti a questo tribunale per l'evasione del
gravame (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento
erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2
PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze
inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
-
A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di
tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di
condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo
a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania
oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di
prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo
di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). La durata minima legale della revoca
(l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di
sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.
-
3.1. Le
autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze del referto
del lic. phil. __________. Nel caso specifico, pur non contestando
l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette in dubbio le
conclusioni, ritenendole emanate senza sufficienti approfondimenti.
3.2. Il perito ha avuto un colloquio
personale con l'interessato, l'ha sottoposto a diversi test ed ha tenuto conto
delle risultanze del certificato medico del dr. __________ (perizia pag. 2 in
fondo). Richiamati anzitutto i numerosi precedenti amministrativi di
__________, l'esperto ha sottolineato come in occasione della sua ultima
riammissione alla guida nel 1991 era stato indicato che “il signor
__________ sa che si gioca l’ultimissima carta con la circolazione e che la revoca
la prossima volta sarebbe definitiva”. Il perito si è poi chinato sul
certificato medico del dr. __________, il quale ha posto in evidenza le
capacità astinenziali dell’interessato tra un episodio acuto e l’altro di abuso
alcolico dipsomanico occasionale, reattivi alla grave situazione di salute del
figlio. Il lic. phil. __________ ha tuttavia pure osservato che la nascita di
questo figlio risale al 1988, per cui non può essere posta in relazione con gli
abusi alcolici precedenti. Il perito ha pure preso atto che il dr. __________,
da un punto di vista medico, ha giudicato __________ idoneo alla guida solo a
determinate condizioni (due controlli al mese e l’assunzione continuata di un
antidepressivo). A torto quindi l'insorgente sostiene che non si sarebbe tenuto
in debito conto il parere del suo medico curante.
Nei risultati dei test esperiti il perito ha
ravvisato una seria problematica alcolcorrelata o addirittura etilistica ed un
profilo etilistico della personalità, nonché la presenza di difese consapevoli
nell’affrontare tali test. Egli ha infine osservato che l’attribuzione degli
eccessi etilici era prevalentemente eterodiretta ed ha sottolineato l’ottima
sopportazione alcolemica del peritato che non sentendosi ubriaco non era
consapevole (né al momento dei fatti, né a quello della perizia) del pericolo
che provocava circolando in tale stato.
Sulla scorta di quanto sopra, il perito ha
ravvisato un consumo alcolico smodato occasionale, che in passato può essere
stato abituale o molto frequente con una marcata elevazione della tolleranza
alcolemica e lo ha qualificato come altamente problematico. Vista la
sottovalutazione della pericolosità degli eccessi alcolici per la guida da
parte dell'esaminato e la sua assoluta incapacità a tenerne conto in determinate
circostanze, nonché il limitato effetto preventivo delle precedenti misure di
ammonimento, il perito ha concluso per una prognosi favorevole poco realistica
e priva di elementi oggettivi di sostegno, mentre ha considerato probabile una
ricaduta.
3.3. La perizia del lic. phil. __________
appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso.
Inoltre l'analisi effettuata non appare in contrasto con quanto espresso dal medico
curante dell'insorgente, ritenuto che il perito si è chinato su aspetti
psicologici non considerati dall'esame del dr. __________.
Il referto, che verte unicamente
sull'idoneità dell'interessato alla guida, è chiaro ed approfondito. Non si può
pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi
chiaramente negativa formulata dall'esperto.
3.4. Da quanto esposto discende che le
condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi
alcolcorrelati sono adempiute, per cui il provvedimento adottato dalla Sezione
della circolazione si rivela giustificato.
- Rimane da
esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 2 anni è
proporzionata alla fattispecie.
4.1. La revoca della licenza a scopo di
sicurezza per motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per
una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un
periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1
bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3
LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo,
la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però
che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova
fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un
periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il
rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta
"Sperrfrist-
wirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n.
2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
4.2. Come si è visto, il ricorrente è già
stato oggetto di ben quattro misure di revoca della licenza di condurre per
guida in stato di ebrietà per complessivi 8 anni e 10 mesi. È ben vero che dall'ultimo
provvedimento amministrativo adottato nei suoi confronti è trascorso un
decennio, ma è altrettanto vero che il tasso alcolico accertato il 9 settembre
2001 era elevato (2.81-3.15‰) e che l'insorgente ha causato un incidente della
circolazione. Malgrado i lunghi periodi di revoca scontati in passato, l'insorgente
non ha pertanto tratto alcun insegnamento ed è ricaduto nei suoi vecchi errori.
Le precedenti revoche non hanno quindi raggiunto lo scopo voluto. D’altro canto,
dal rapporto 11 dicembre 2001 redatto da __________ attivo presso Ingrado, risulta
che anche nel 1994 __________ ha avuto una ricaduta etilica. Pure il dott.
__________, che segue il paziente da anni, è al corrente dell’esistenza di
abusi etilici occasionali. I fatti del settembre 2001 non rappresentano
pertanto un evento isolato.
4.3. In simili circostanze, la durata
fissata dall'autorità dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato appare
adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato
prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per
raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della
circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede da
un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva
all’autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura
adottata.
- Sulla
scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv.
1 bis e cpv. 3, 23 cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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