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Numero d'incarto:
52.2002.187
Data decisione, Autorità:
16.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00187
Lugano
16 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 aprile 2002 del municipio di ______,
che esclude l'offerta dell'insorgente dall'aggiudicazione delle opere da
impresario costruttore previste nell'ambito dei lavori di manutenzione
straordinaria delle __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
febbraio 2002 il municipio di ______ ha indetto due pubblici concorsi, retti
dalla LCPubb, per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade della
__________: uno per le opere da impresario costruttore (FU n. __________ pag.
__________) ed uno per i lavori di pavimentazione (FU n. __________ pag.
__________ seg.). Il termine per l'inoltro delle offerte era fissato al 3
aprile 2002 alle 16.00.
Intenzionata a partecipare alla gara, la
__________ ha chiesto allo studio d'ingegneria __________, progettista per conto
del committente di inviarle gli atti del concorso.
Il 2 aprile 2002, la ricorrente ha
telefonato al predetto studio d'ingegneria per chiedergli di inviarle la pagina
15 del capitolato, a suo dire mancante al capitolato d'appalto che le era stata
recapitato. Lo studio in questione le ha prontamente trasmesso per fax la
pagina 15 del capitolato di un altro concorso (incarico n. 529-02), concernente
un intervento in zona al __________.
La ricorrente ha immediatamente segnalato al
mittente che la pagina ricevuta non era congruente con il capitolato in via di
allestimento. Sempre per fax lo studio dell'ing. __________ ha allora trasmesso
alla ditta __________ la pagina 15 del capitolato relativo all'incarico 2
progetto 481 riguardante interventi di "moderazione del traffico su via
__________; CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni".
Sulla base degli atti così completati, la
ricorrente ha inoltrato un'offerta di fr. 239'700.70.
B. Nel
rapporto di valutazione delle offerte del 5 aprile 2002 il progettista ha rilevato
che:
"Nell'elenco prezzi consegnato dalla ditta
__________, manca la pagina 15 del capitolo concernente i lavori di moderazione
del traffico in via __________ (Progetto 481, Incarico 1), con le pos. 913.001,
pos. 963.001 pos. 963.002 del CPN 117 Demolizioni e rimozioni.
L'impresa si era rivolta al nostro studio perché
questa pagina sembra risultasse mancante da un fascicolo. Via fax, in data
02.04.2002, le sono state inviate le pagine 15 dei due concorsi, sia dei lavori
di pavimentazione che quella per le opere da impresario costruttore. L'Impresa
ha erroneamente allegato al proprio elenco prezzi, il foglio concernente i
lavori di pavimentazione (Progetto 481, Incarico 2), con la pos. 712.111 del
CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni.".
Fondandosi
su questo rapporto il 16 aprile 2002 il municipio ha escluso l'offerta della
ditta __________ dall'aggiudicazione e deliberato la commessa alla __________,
che aveva presentato un'offerta di fr. 252'055.05.
C. Contro
questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo di essere riammessa nella graduatoria e postulando il
rinvio degli atti al municipio per nuova decisione.
Rievocate le vicissitudini che hanno
preceduto l'inoltro dell'offerta, l'insorgente rimprovera in sostanza al
municipio di essere ricorso in un accertamento erroneo o quantomeno incompleto
dei fatti rilevanti, rispettivamente in un "eccesso/abuso di potere".
D. Il
municipio e l'aggiudicataria si sono rimessi al giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, che è stata esclusa
dall'aggiudicazione della gara alla quale ha partecipato.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Il
principio della parità di trattamento domina la procedura di aggiudicazione
delle commesse pubbliche. Esso obbliga in particolare il committente ad
assicurare lo stesso trattamento a tutti i concorrenti in funzione di
un'aggiudicazione imparziale (art. 1 lett. c LCPubb; Galli/Lehmann/Rechsteiner,
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 193). Da questo principio
discende che le condizioni di gara devono essere uguali per tutti i
concorrenti.
-
Nell'evenienza
concreta, il committente ha inviato alla ditta __________ un capitolato
d'offerta incompleto. La documentazione di gara trasmessa a questa ditta era diversa
da quella recapitata agli altri concorrenti. Incontestabilmente il trattamento
riservato alla ricorrente era diverso da quello riservato agli altri partecipanti
al concorso.
I tentativi posti in essere dal progettista
per rimediare al difetto sono falliti, perché la pagina trasmessa per fax alla
ricorrente non riguardava il concorso in oggetto, mentre quella effettivamente
mancante non le è mai stata rimessa. Irrilevante è la circostanza che prestando
la dovuta attenzione l'errore avrebbe potuto essere rilevato. Se è sfuggito al
progettista, non si può di certo imputare alla ricorrente di non essersene
accorta.
Integrando la fattispecie gli estremi di una
palese violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 1 lett. c
LCPubb, l'intera procedura di concorso e le decisioni che ne sono scaturite risultano
pertanto viziate.
In quanto volta contro la decisione di
escludere la ricorrente dall'aggiudicazione e di deliberare la commessa alla
__________, già per questo motivo l'impugnativa va quindi accolta.
Deve invece essere respinta la richiesta
dell'insorgente di essere riammessa in graduatoria ai fini di una nuova
aggiudicazione. Una delibera fondata su offerte allestite in base a capitolati
diversi è evidentemente esclusa. Alla situazione venutasi a creare in seguito
agli errori del committente può essere posto rimedio soltanto ripetendo ab
initio la procedura di aggiudicazione. La decisione di annullare il
concorso esula tuttavia dalle competenze di questo tribunale.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a carico del
committente, che pur essendosi rimesso al giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo non può sottrarsi alle conseguenze degli errori in cui è
incorso.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 16 aprile 2002 del
municipio di ______ è annullata.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di ______ rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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