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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.185
Data decisione, Autorità:
11.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00185
Lugano
11 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 aprile 2002 (RM 93/2002) del Comune
di __________ con la quale delibera alla ditta __________ le opere da pittore
relative alla ristrutturazione dello stabile al mapp. n. __________ RFD;
vista la risposta 15 maggio 2002 del municipio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in
esito a pubblico concorso (FU n. __________) il 17 aprile 2002 il municipio di
__________ ha deliberato alla __________ le opere da pittore relative alla ristrutturazione
dello stabile sito al mappale n. __________ RFD di __________;
che contro questa decisione è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, obiettando che il
municipio di __________ era incorso in sede di valutazione dei criteri di aggiudicazione
in un abuso di apprezzamento a scapito della propria offerta ed a favore di
quella presentata da una ditta locale;
che invitato a prendere posizione sul
ricorso il municipio ha comunicato che con risoluzione 13 maggio 2002, n.
119/2002, ha annullato la delibera;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha
intimato alle parti di prendere posizione sull'annullamento della delibera;
che la ricorrente, presone atto, ha chiesto
lo stralcio del ricorso con protesta di spese e ripetibili, mentre che la
__________ ha comunicato che non aveva osservazioni da formulare;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che la legittimazione attiva della
ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine;
che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza
inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria
decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che in caso di adesione all'impugnativa,
l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e
ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 50 PAmm, n. 4);
che, seppur per motivi diversi, decidendo di
annullare la delibera, il municipio ha in sostanza aderito alla domanda
principale formulata dalla ricorrente;
che il ricorso va quindi dichiarato privo
d'oggetto;
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia;
che l'adesione al ricorso non permette
invece di prescindere dalla condanna del comune al pagamento di un'indennità
per ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è privo d'oggetto.
-
Il comune
di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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