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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.175
Data decisione, Autorità:
29.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00175
Lugano
29 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 aprile 2002 della ditta
contro
la decisione 10 aprile 2002 del municipio di
__________, che delibera alla ditta __________ il rifacimento delle pareti in
vetrocemento della __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso
del mese di febbraio di quest'anno, il municipio di __________ __________ ha
chiesto alla ditta __________, costruzioni in vetrocemento, di allestire un
preventivo per il rifacimento delle pareti in vetrocemento della __________.
Previo sopralluogo con l'architetto incaricato dal municipio, il 24 febbraio
2002 la ditta in questione si è offerta di eseguire il lavoro per la somma di
fr. 23'887.00, impiegando elementi marca Vetroarredo 3240 DO di cm 24 x 24 x 8.
Per un confronto, il municipio ha poi
interpellato la ditta __________, che il 18 marzo 2002 ha presentato un'offerta
di fr. 27'125.96, basata sull'impiego di mattonelle marca Vetroarredo 33190 O
di cui 24 x 24 x 8.
Il 2 aprile 2002 la ditta __________,
interpellata a sua volta dall'autorità comunale, ha inoltrato un'offerta di fr.
42'900.00 (IVA esclusa), che prevedeva l'impiego di mattonelle del tipo
__________ 19 x 19 x 8 rinforzate.
Valutate le offerte pervenutegli, il 10
aprile 2002 il municipio ha deliberato i lavori alla ditta __________.
B. Contro
questa decisione la ditta __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Secondo l'insorgente, l'offerta prescelta
sarebbe inadeguata dal profilo tecnico. Soltanto la sua offerta risponderebbe
alle esigenze di sicurezza poste da questo genere di manufatti nell'ambito di
una palestra.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e la deliberataria, contestando in
dettaglio le tesi della ricorrente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. Alla ricorrente, interpellata dal municipio nell'ambito di una
procedura di aggiudicazione di una commessa pubblica, va riconosciuta la
legittimazione attiva.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 7 LCPubb, le commesse pubbliche sono di principio aggiudicate nell'ambito
di una procedura libera (art. 8) o selettiva (art. 9). A determinate
condizioni, l'aggiudicazione può tuttavia aver luogo nell'ambito di una
procedura ad invito (art. 10-11) o per incarico diretto (art. 12-13).
Nella procedura ad invito il committente
decide quali offerenti invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di
gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1
LCPubb). Il novero dei partecipanti alla gara è fissato dal committente, che
sollecita i concorrenti prescelti ad inoltrare - entro un termine comune -
un'offerta allestita secondo regole uniformi, atte a permettere di individuare
quella più vantaggiosa sulla base di criteri d'aggiudicazione predeterminati.
Tale procedura è ammessa quando la spesa prevista non supera certi limiti di
valore e in altre due ipotesi, che non occorre qui illustrare (art. 11 cpv. 1
LCPubb).
L'incarico diretto prescinde invece da
qualsiasi bando di gara (art. 12 cpv. 1 LCPubb). Il committente sceglie
liberamente a chi affidare la commessa. Questa modalità di aggiudicazione è ammessa
quando la spesa non supera determinati limiti di valore oppure quando sono date
altre, particolari condizioni (art. 13 cpv. 1 LCPubb).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il municipio ha aggiudicato la controversa commessa
procedendo per incarico diretto. Il fatto che abbia preventivamente sondato il
mercato, raccogliendo offerte da tre ditte diverse, interpellate in tempi
diversi, non porta a diversa conclusione. Il coinvolgimento di altre due ditte
non permette in particolare di sostenere che si tratti di una procedura ad
invito. Il municipio non ha infatti invitato le tre ditte in questione a
presentare un'offerta entro un termine comune e secondo regole uniformi,
impegnandosi ad aggiudicare la commessa sulla base di criteri prestabiliti in
conformità dell'art. 32 LCPubb.
3.2. La procedura d'incarico diretto è
conforme alla legge, poiché il valore della commessa non supera il limite di
fr. 30'000.-- fissato dall'art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb per commesse edili che
non siano di impresario costruttore o di pavimentazione stradale.
Procedendo in via d'incarico diretto, il
municipio non era tenuto né ad allestire un bando di gara od un capitolato
d'offerta, né ad operare raffronti fra le offerte inoltrategli dalle ditte
menzionate in narrativa. Non avendo stabilito particolari criteri di aggiudicazione,
esso era legittimato a deliberare i lavori prescindendo da qualsiasi vincolo.
Infondate sono quindi le censure che la
ricorrente solleva in relazione alla pretesa superiorità della sua offerta.
Nulla obbligava in effetti il municipio a mettere a confronto le offerte
raccolte. Né può la resistente pretendere che questo tribunale proceda ad un
simile confronto. Trattandosi di un'aggiudicazione scaturita da un incarico
diretto, le contestazioni della ricorrente sfuggono al sindacato di questo tribunale.
Sotto questo profilo, il ricorso va quindi
respinto.
- Anche
nella procedura ad incarico diretto, l'offerente deve comunque rispondere ai
requisiti generali sanciti dall'art. 5 lett. c e d LCPubb. La commessa può
quindi essere aggiudicata soltanto ad offerenti che adempiono gli obblighi verso
le istituzioni sociali, garantiscono il pagamento delle imposte e rispettano le
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL (lett. c) ed
assicurano infine la parità di trattamento tra uomo e donna (lett. d).
Le verifiche esperite al riguardo dal
municipio attestano che la resistente risponde alle condizioni summenzionate.
Nemmeno da questo profilo il ricorso può
pertanto essere accolto.
- La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 7, 12, 13 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.--
alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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