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Numero d'incarto:
52.2002.170
Data decisione, Autorità:
27.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00170
Lugano
27 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 aprile 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 marzo 2002 del Consiglio di Stato,
no. 1485, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la
decisione 31 gennaio 2002 con cui la Sezione della circolazione, accertata
una recidiva nella guida in stato di ebrietà, gli ha revocato a tempo
indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore stabilendo che nessun
riesame verrà concesso prima dell'aprile 2003;
vista la risposta 30 aprile
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
settembre 2000 __________ ha circolato a __________ alla guida di un'automobile
con un tasso di alcolemia del 2.50‰. Per questo fatto la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 5
mesi, scontati dal giorno stesso dell'infrazione al 15 febbraio 2001.
B. Il 19
ottobre 2001 __________ ha circolato a __________ alla guida di un'automobile
con un tasso di alcolemia del 2.58‰. Per questo fatto il 31 gennaio 2002 la Sezione
della circolazione, preso atto del rapporto 30 dicembre 2001 richiesto a Ingrado
centro di cura dell'alcolismo (in seguito: Ingrado), gli ha revocato a tempo
indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore già sequestrata al
momento dell'infrazione, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso
prima dell'aprile 2003, e subordinando la riammissione alla guida alla
presentazione di un rapporto Ingrado e di un certificato medico internistico
attestanti dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi l'avvenuta disintossicazione,
la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande
alcoliche.
C. Il 7
febbraio 2002 l'insorgente ha iniziato una serie di controlli dell'alcolemia
presso Ingrado, con cui il 22 febbraio 2002 ha sottoscritto un contratto di
astinenza "provvisorio in attesa del ricorso" per il periodo 7
febbraio 2002 - 1. aprile 2003.
D. Il 14
febbraio 2002 __________ ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la
decisione della Sezione della circolazione. Senza contestare i fatti e le norme
applicate alla fattispecie, egli ha chiesto che il primo termine per un riesame
fosse fissato all'ottobre 2002 e che il periodo di controllo fosse dal 19
ottobre 2001 al 18 ottobre 2002.
E. Il 26 marzo
2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Per l'esecutivo, il rapporto
peritale Ingrado, pur nell'assenza di un abuso alcolico abituale, ha ravvisato
in __________ un consumo alcolico problematico tale da non permettere di
ritenere realmente e costantemente garantita la sua idoneità alla guida. Considerata
la recidiva e gli elevatissimi tassi alcolici riscontrati l'esecutivo cantonale
ha ritenuto dati i presupposti della decisione impugnata ed adeguate le
clausole relative alla riammissione alla guida ed alla fissazione del termine
di prova.
F. Contro tale
decisione __________ insorge ora davanti a questo tribunale, riproponendo le
medesime domande formulate davanti all'istanza precedente, protestando spese e
ripetibili. Egli insiste sul fatto di avere finalmente capito la gravità dei
fatti e sulla sua volontà di emendarsi comprovata dal periodo di controllo
presso Ingrado iniziato il 7 febbraio. Siccome il rapporto Ingrado avrebbe
accertato "un consumo alcolico smodato occasionale … principalmente
legato alle situazioni di convivialità e di socialità" bisognerebbe
tenere conto della sua comprovata concreta volontà di cambiare, del fatto che
stavolta avrebbe fatto tesoro dell'accaduto, della mancanza di ulteriori
violazioni alle regole del traffico e del suo sincero pentimento. Delle ulteriori
argomentazioni si dirà per quanto necessario in seguito.
G. Il
Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
-
A norma
dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di
tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di
condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo
a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania
oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di
prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo
di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase
LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può
essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può
essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata
minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova
connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono
essere ridotti.
-
3.1. Le
autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della
perizia 30 dicembre 2001 del lic. phil. __________. Nel caso specifico, pur non
contestando le conclusioni del perito, il ricorrente ritiene che alla luce
delle circostanze complessive e del suo comportamento il termine di attesa
prima di un riesame della decisione possa essere significativamente ridotto. Il
perito in conclusione al referto ha indicato che "a seguito di quanto
emerso, appare principalmente presente un consumo smodato occasionale, con però
una marcata elevazione della tolleranza alcolemica, che notoriamente deriva dal
ripetuto e frequente consumo elevato nel tempo o da un periodo anamnestico non
breve o ripetuto di abuso alcolico abituale; esso sembra essere principalmente
legato alle situazioni di convivialità e di socialità. In ogni caso si tratta
in sostanza di un consumo alcolico problematico tale da non permettere di
ritenerne realmente / costantemente garantita l'idoneità alla guida e che mette
in dubbio la sua capacità di apprendimento e motivazione alla moderazione del
bere, come il suo curriculum di conducente chiaramente dimostra. S'impone
quindi, a mio giudizio, una misura di sicurezza, al fine di permettere al
peritando di dimostrare l'impegno fino a ora solo dichiarato a parole".
Il perito ha poi precisato che questo consumo problematico si traduce
prevalentemente nel "continuare a bere in un certo modo e quantitativo
nonostante le conseguenze negative esperite … per una modalità comportamentale
e caratteriale piuttosto che per un'esigenza fisica".
3.2. La perizia del lic. phil. __________
appare fondata ed attendibile e il suo impianto puntuale e scrupoloso, e a
ragione l'insorgente non ne contesta il contenuto. Le considerazioni sollevate
nel gravame, possibiliste ed orientate su una prognosi futura soggettiva e sui
buoni propositi del ricorrente, non possono e non devono entrare in
considerazione nell'ambito di una revoca di sicurezza, che mira esclusivamente
a salvaguardare gli altri utenti della strada da conducenti che costituiscono
un pericolo per la circolazione stradale. Il fatto che il perito stesso dubita
della capacità di apprendimento e della motivazione di __________ nella
moderazione al bere ed auspica una revoca di sicurezza per metterlo alla prova
dei fatti confermano la bontà della scelta delle autorità inferiori di
confermare la revoca di sicurezza a tempo indeterminato in rassegna. Scelta
confortata dalla recidiva nella guida in stato di grave ebrietà a distanza di
pochi mesi dallo scadere di un primo provvedimento amministrativo, che attesta
che la prima revoca della licenza di condurre non ha raggiunto il suo scopo
educativo e preventivo. Il fatto che dal 7/22 febbraio 2001 il ricorrente si
sia impegnato a non bere più alcolici può essere indizio di seri propositi, ma
ancora non dimostra che egli abbia definitivamente raggiunto la determinazione
a mantenersi sobrio, a maggior ragione visto che il periodo di controllo è
iniziato da pochi mesi. In tali condizioni solo il tempo potrà confermare
l'esistenza di un reale cambiamento. Pertanto la fissazione di un periodo di
prova di almeno 12 mesi, del tutto conforme alla prassi, appare senz'altro
giustificata. Resta quindi unicamente da valutare se la durata del termine di
riesame rispettivamente del periodo di prova resiste - nei limiti del potere
cognitivo di questo tribunale - alle critiche dell'insorgente.
3.3. Da quanto esposto discende che le
condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi
alcolcorrelati giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis
LCStr, sono adempiute, per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato
adottato dalla Sezione della circolazione, come pure le condizioni poste, che
appaiono del tutto consone alle particolarità del caso, si rivela giustificato.
La decisione del Consiglio di Stato che lo ha confermato ed é oggetto di
impugnativa va pertanto confermata siccome immune da violazioni del diritto.
- Rimane da
esaminare se anticipare il primo termine possibile di riesame, che il ricorrente
chiede di fissare all'ottobre 2002 anziché all'aprile del 2003.
4.1. La revoca della licenza a scopo di
sicurezza per motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per
una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un
periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis
LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3
LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo,
la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però
che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova
fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un
periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il
rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta
"Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in
particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
4.2. Nell'anno 2000 il ricorrente è già
stato oggetto di una revoca della licenza di condurre per guida in stato di
ebrietà. Dallo scadere di quel provvedimento amministrativo alla nuova
infrazione è trascorso un lasso di tempo breve (otto mesi e quattro giorni).
Inoltre entrambi gli episodi di guida in stato di ebrietà sono avvenuti con un
tasso di alcolemia oggettivamente molto alto (2.50‰ e 2.58‰). Se ne deve dedurre
che malgrado i cinque mesi di revoca che ha dovuto scontare, l'insorgente non
ha tratto alcun insegnamento dalla prima revoca, che in definitiva, non ha raggiunto
lo scopo voluto. Questa conclusione è pure confortata dal parere del perito.
4.3. Il ricorrente chiede di computare il
periodo di prova di un anno dal momento in cui la licenza di condurre gli è
stata sequestrata (nel caso concreto dal 19 ottobre 2001), anziché dal momento
in cui il provvedimento amministrativo è stato pronunciato (31 gennaio 2002),
rispettivamente da quando è iniziato il periodo di controllo (7/22 febbraio
2002). Questo Tribunale ha già giudicato (STA 12.11.1998 in re T.) che il
termine debba decorrere a partire dal momento in cui è stato appurato che l'interessato
non è idoneo alla guida, quindi a partire dagli accertamenti peritali o al più
tardi dalla successiva decisione di revoca. In ogni caso alla luce della
condizione posta per la riammissione alla guida di un doppio preavviso
favorevole dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi (durata che
come sopra esposto pare legittima alla luce della situazione caratteriale del
ricorrente evidenziata dal perito e della sua riconosciuta necessità di concretizzare
i propri buoni propositi), nella migliore delle ipotesi una riammissione alla
guida non potrà avvenire prima del febbraio 2003, ossia prima del compimento di
12 mesi di controlli.
4.4. Considerando la gravità del precedente
del ricorrente e la necessità di una sua evoluzione caratteriale e
comportamentale in situazioni di socialità e convivialità che sicuramente
richiede un certo tempo per venire interiorizzata, si deve concludere che il
periodo di attesa prima di un riesame fissato all'aprile 2003 (quindi poco più
di un mese dopo la prima possibile scadenza dei 12 mesi di controlli), è adeguato
alle circostanze e ossequia il principio della proporzionalità, esistendo un rapporto
ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura
risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico
dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché
moderatamente severa, la decisione censurata non procede da un esercizio
abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità
competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata, e
deve quindi essere tutelata.
- Sulla
scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv.
1 lett. d, 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 LALCStr, 29 Cost, 6
CEDU, 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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