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Numero d'incarto:
52.2002.169
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00169
Lugano
28 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 della
contro
la decisione 4 aprile 2002 del municipio di ______,
che delibera alla ditta , le opere da impresario costruttore dell'
a __________;
vista la risposta 17 maggio
2002 del municipio di ______;
preso atto che la __________
non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
concorso ad invito indetto dal municipio di ______ per le opere da impresario
costruttore sono state tempestivamente inoltrate le seguenti offerte:
·
__________ fr.
83'997.95
·
__________ fr.
86'551.30
·
__________ fr.
88'209.40
·
__________ fr.
90'346.35
·
__________ fr.
91'560.05
che il 22 marzo 2002 la __________ ha comunicato
al municipio di aver riveduto i prezzi esposti alla posizione CCC 158
(strutture in acciaio a cavo sospeso e relativi accessori) del capitolato,
modificando l'offerta come segue:
CCC 150 Lavori di ripristino fr.
32'110.--
CCC 157 Ancoraggi fr.
14'018.--
CCC 158 Costruzioni in acciaio fr.
23'060.--
CCC 159 Lavori a regia fr.
6'550.--
totale parziale fr.
75'738.--
IVA 7.6% fr.
5'756.10
Totale fr.
81'494.10
che con decisione 4 aprile 2002 il municipio
ha deliberato le opere messe a concorso alla __________ per l'importo di fr.
81'494.10;
che contro la predetta decisione la
__________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che l'insorgente censura la modifica
apportata dall'aggiudicataria all'offerta che aveva inoltrato;
che il municipio osserva di aver riscontrato
un evidente errore nella formulazione dell'offerta della __________; che alla
posizione "strutture in acciaio a cavo sospeso" del capitolato era risultata
sensibilmente superiore a quella degli altri concorrenti;
considerato, in
diritto
che il
ricorso è ricevibile in ordine giusta l'art. 36 LCPubb;
che, per principio, dopo la scadenza del
termine fissata dal bando, le offerte inoltrate in un pubblico concorso,
qualunque sia la procedura adottata, non possono essere modificate; si tratta
di una regola elementare, universalmente nota, dettata dai principi di
trasparenza e di parità di trattamento tra gli offerenti sanciti dall'art. 1
lett. a e c LCPubb, che non deve essere illustrata;
che resta unicamente riservata la correzione
di errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi (art. 33 cpv. 2 RLCPubb);
che nell'evenienza concreta, l'offerta della
__________ è stata modificata dopo l'apertura delle offerte pervenute al
committente; in particolare, sono state ridotti i prezzi esposti alle posizioni
menzionate in narrativa;
che le modifiche apportate non sono
riconducibili alla correzione di errori aritmetici;
che, di conseguenza, tali modifiche sono del
tutto inammissibili;
che già per questo motivo il ricorso va
accolto, annullando la decisione municipale impugnata, siccome inficiata da una
crassa violazione del diritto;
che gli atti vanno retrocessi al municipio
affinché, valutate le offerte pervenutegli, proceda ad una nuova
aggiudicazione;
che la tassa di giustizia è a carico del
comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36 LCPubb; 33 cpv. 2 RLCPubb; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la delibera 4 aprile 2002 del
municipio di ______ è annullata.
-
Gli atti
sono rinviati al municipio per nuova decisione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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