AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.165
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.00165
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 di
patr. dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1327) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 11 gennaio 2002 con cui l'Amministrazione consorzio cimitero di
__________ gli ha ordinato di liberare, in qualità di erede, le tombe di
__________, __________ e __________ dagli oggetti ornamentali;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, nonno del qui ricorrente __________, è deceduto nel __________.
L'11 gennaio 2002 l'Amministrazione
consorzio cimitero di __________ ha comunicato a __________, che la concessione
quarantennale per la tomba singola di suo nonno era scaduta nel 1992 e non
poteva essere rinnovata.
Lo ha quindi invitato, in qualità di erede,
a liberarla entro un anno dagli oggetti ornamentali (monumenti, piante verdi e
altro).
La decisione è stata resa sulla base
dell'art. 12 del regolamento del cimitero consortile di __________ (in seguito
RCimC).
b) Le zie del ricorrente __________ e
__________ sono invece decedute, rispettivamente nel __________ e nel
__________.
Sempre l'11 gennaio 2002, l'Amministrazione
consorzio cimitero di __________ ha comunicato a __________ che la concessione
per la tomba doppia delle sue zie era scaduta nel 1991 e che, non essendovi
famigliari diretti, non era possibile rinnovarla (art. 12 e 13 RCimC).
Ha quindi invitato l'insorgente, in qualità
di erede, a liberare entro un anno anche questa tomba dagli oggetti ornamentali.
B. a) Avverso
le menzionate decisioni __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha eccepito innanzitutto la
competenza dell'Amministrazione consorzio cimitero a emanare gli ordini di
sgombero impugnati.
In seguito, ha ritenuto che i nipoti e gli
abiatici non dovessero essere inclusi nella definizione di
"famigliari" dei defunti tenuti all'obbligo di rimuovere dalle tombe
monumenti e simili sancito dall'art. 11 RCimC, perché gli stessi non erano
contemplati nell'elenco dei famigliari di diverso grado aventi il diritto a
ottenere il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 12 RCimC.
Secondo il ricorrente, il potere di
disposizione dei resti mortali di un parente è un diritto derivante dalla
personalità e che, come tale, non fa nascere alcun obbligo per via ereditaria.
Ha in ogni caso ritenuto che gli ordini
impostigli fossero da tempo prescritti.
b) Con giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio
di Stato ha confermato le predette decisioni consortili, respingendo il ricorso
contro di esse interposto da __________.
Ha considerato l'Amministrazione consortile
competente ad emanare le decisioni impugnate in virtù della legge sul consorziamento
dei comuni.
Secondo il governo, la nozione di
"famigliari" sancita dall'art. 11 RCimC doveva essere interpretata in
senso largo e comprendere pure i nipoti e gli abiatici del defunto, mentre
l'art. 12 RCimC rappresentava l'eccezione a tale principio.
Infine, applicando per analogia l'art. 127
CO, ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, perché
non erano ancora decorsi dieci anni dalla scadenza delle concessioni.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo insieme alle controverse
decisioni dell'Amministrazione consorzio cimitero di __________.
Secondo il ricorrente, il Governo avrebbe
dovuto accogliere il gravame per acquiescenza, perché l'autorità consortile
aveva affermato nella risposta che si sarebbe assunta le spese dell'eliminazione
delle tombe a seguito del rifiuto, da parte del ricorrente, di rispettare
l'ordine impostogli.
Per il resto, ribadisce i propri argomenti
ricorsuali esposti dinnanzi al Consiglio di Stato.
Chiede di concedere l'effetto sospensivo al
gravame.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'Amministrazione
consorzio cimitero di __________, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC giusta il rinvio
dell'art. 38 LCC.
Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e la legittimazione di __________ certa (art. 43 PAmm).
L'impugnativa è di conseguenza ricevibile in
ordine e può essere decisa sulla base della documentazione agli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Due o
più comuni possono formare un consorzio per l'esercizio di una o più attività
di pubblico interesse di loro competenza (art. 1 cpv. 1 LCC). La delegazione
consortile dirige l'amministrazione del consorzio (art. 21 LCC cpv. 1 prima
frase) e cura, tra l'altro, l'esecuzione dei regolamenti consortili (art. 21
LCC cpv. 2 lett. d).
Il cimitero è di proprietà del consorzio e
come tale è sottoposto alla vigilanza della delegazione consortile, che
assicura l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti (art. 1
RCimC).
2.2. In concreto, gli ordini al ricorrente
di liberare le tombe di __________, __________ e __________ da monumenti,
piante verdi e altro sono stati adottati dall'Amministrazione del consorzio
cimitero __________, delegazione consortile ai sensi degli art. 21 cpv. 2 lett.
d LCC e 1 RCimC.
Di conseguenza, la competenza
dell'Amministrazione del consorzio cimitero __________ ad adottare tali ordini
è data.
-
critica il Consiglio di Stato per non aver accolto l'impugnativa per acquiescenza,
perché nella risposta al ricorso l'Amministrazione consorzio cimitero
__________ segnatamente affermato che "per quanto riguarda
l'eliminazione delle tombe in parola, visto il rifiuto del parente ad assumersi
le spese, provvederemo direttamente". A torto.
Nella risposta al gravame l'amministrazione
consortile non ha chiesto di porre termine alla vertenza. Essa ha in sostanza
rammentato che l'ordine di rimozione degli oggetti funerari avviene con la
comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, ove questi non
vi provveda nel termine assegnatogli.
Dopo aver spiegato i motivi per cui si è
dovuta occupare della problematica, precisando in particolare di essere "entrata
in funzione nel 2001" e di essersi assunta "l'onere di
aggiornare tutte queste situazioni arretrate su mandato dell'Ispettorato dei
comuni", essa ha concluso, ritenendo "con questo di aver
risposto in modo esauriente alle motivazioni del ricorrente".
Tali affermazioni non configurano certo
adesione al ricorso.
- 4.1. I
cimiteri sono stabilimenti pubblici, appartenenti al patrimonio amministrativo
dei comuni o dei consorzi, che concedono ai privati in uso speciale singole
aree destinate alla tumulazione dei defunti (RDAT 1987 n. 52 e giurisprudenza
ivi citata). Le concessioni per la formazione di tombe private all'interno di
cimiteri pubblici conferiscono quindi al concessionario un diritto d'uso
esclusivo su una determinata porzione del relativo bene pubblico per un periodo
di tempo, che può essere determinato direttamente dalla legge o stabilito
mediante convenzione (STA 11 gennaio 2001 in re CE fu A. e M. P., consid.
2.3.). Salvo diversa disposizione, in caso di morte del concessionario il
diritto d'uso esclusivo passa ai suoi eredi.
4.2. Secondo l'art. 11 del regolamento del
cimitero consortile di __________ (art. 11 RCimC) "la sepoltura di
salme e la posa di urne cinerarie hanno una durata di 20 anni. Alla scadenza di
questo periodo la delegazione inviterà i famigliari a rimuovere monumenti,
lapidi, croci o altro segno marmoreo e potrà disporre liberamente della fossa;
caso contrario la rimozione avverrà da parte della delegazione consortile,
caricando le spese ai famigliari del defunto".
La norma non precisa ulteriormente la
nozione di familiari. A differenza dell'art. 12 RCimC, che definisce
esattamente la cerchia dei familiari legittimati a chiedere un rinnovo delle
concessioni scadute, circoscrivendola al coniuge, ai figli, ai genitori, ai
fratelli ed alle sorelle, l'art. 11 RCimC si limita ad un'indicazione generica
del novero delle persone obbligate a rimuovere l'arredo delle tombe alla
scadenza della relativa concessione. L'art. 18 cpv. 1 RCimC, che riserva alla
famiglia del defunto la proprietà dei monumenti, delle croci, delle lapidi e di
ogni altro segno posato nel cimitero, imponendole nel contempo l'onere di
mantenere la tomba permette di individuare i destinatari dell'obbligo in discussione
soltanto nella misura in cui è provata la proprietà di questi oggetti.
- Controverso,
in concreto, è l'obbligo del ricorrente a dar seguito alla decisione 11 gennaio
2002 con cui l'amministrazione consortile gli ha ordinato di rimuovere l'arredo
funebre dalle tombe del nonno __________ e delle zie __________ e __________,
deceduti rispettivamente nel __________, __________ e __________.
È pacifico che il ricorrente sia legato ai
defunti da vincoli di parentela. Nemmeno il ricorrente contesta di essere un
familiare dei defunti inumati nella tomba in esame. Ciò non basta tuttavia per
considerarlo obbligato a fornire la prestazione richiesta dall'amministrazione
consortile. L'imprecisa e generica definizione, data dall'art. 11 RCimC, in
ordine alla cerchia dei familiari obbligati a sgomberare l'arredo delle tombe
alla scadenza della relativa concessione, non permette di porre in capo all'insorgente
alcun obbligo. A maggior ragione si giustifica questa deduzione se si considera
che il ricorrente, nella sua veste di abiatico, rispettivamente nipote dei
defunti, non sarebbe nemmeno legittimato a chiedere il rinnovo della concessione.
Non avendo, d'altro canto l'autorità
consortile dimostrato che il ricorrente vanti un diritto di proprietà,
acquisito per via ereditaria o in altro modo, sugli oggetti da rimuovere, non
v'è nemmeno spazio per dedurre l'obbligo in esame dall'art. 18 RCimC.
-
Il ricorso
va pertanto accolto, annullando le controverse decisioni dell'amministrazione
consorzio cimitero __________ e la risoluzione governativa che le tutela, siccome
lesive del diritto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
-
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Il
consorzio cimitero __________ rifonderà al ricorrente, patrocinato da un
avvocato iscritto all'albo, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21, 38 LCC; 1, 11, 12 e 18 RCimC;
208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 20
marzo 2002 (n. 1327) del Consiglio di Stato;
1.2. le decisioni 11
gennaio 2002 dell'Amministrazione consorzio cimitero __________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il
consorzio cimitero __________ rifonderà al ricorrente a __________ fr. 1'000.–
a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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