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Numero d'incarto:
52.2002.164
Data decisione, Autorità:
27.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00164
Lugano
27 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile 2002 della
contro
la decisione 12 aprile 2002 del municipio di ______,
che delibera alla ditta __________ le opere da gessatore relative all'ampliamento
della __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'8
febbraio 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso per le
opere da gessatore relative all'ampliamento della __________;
che alla posizione 321.100 il capitolato
chiedeva ai concorrenti di "inoltrare, assieme all'offerta:
"Le dichiarazioni aggiornate, all'ultimo
trimestre, comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi di legge quali:
AVS-AI-IPG, SUVA-INSAI, Cassa pensione LPP, Assicurazione malattia, Contributi
professionali, Dichiarazione commissione paritetica, Imposte alla fonte
(indicare in ogni caso se la ditta è o meno assogettata), Imposte cantonali e
comunali cresciute in giudicato, Convenzione sicurezza sul lavoro";
che i concorrenti venivano inoltre avvertiti
che "l'assenza di documenti esclude la ditta concorrente dalla
graduatoria di aggiudicazione";
che al concorso hanno partecipato 11 ditte,
fra cui la __________ con un'offerta di fr. 80'907.65 e la __________, con
un'offerta di fr. 85'107.83;
che con decisione 8 febbraio 2002 il
municipio ha deliberato i lavori alla __________, escludendo le offerte delle
altre concorrenti in quanto non corredate dalla documentazione richiesta dal capitolato;
che l'offerta della __________ è stata in
particolare esclusa poiché priva della "dichiarazione della commissione
paritetica" e della "convenzione sicurezza sul lavoro";
che contro la predetta decisione la
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando l'aggiudicazione dei lavori;
che l'insorgente sostiene di aver comunque
dimostrato di aver sottoscritto il CCL di categoria producendo la dichiarazione
attestante il pagamento dei contributi professionali; ritiene inoltre di aver
ossequiato le esigenze poste dal capitolato in materia di sicurezza iscrivendo
un suo dipendente al corso di formazione tenuto dall'Associazione ticinese
maestri gessatori (ATMG) per i responsabili della sicurezza;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il municipio e la deliberataria, che contesta in dettaglio le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente
date (art. 36 LCPubb);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine
e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 26 cpv 1 LCPubb, gli offerenti
devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo;
il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive
o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che l'art. 5 lett. c LCPubb impone al
committente di aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che garantiscano
l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle
imposte e il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL;
che al fine di assicurare il rispetto della
succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb chiede ai concorrenti di allegare
all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento:
-
dei
contributi AVS/AI/IPG;
-
dei
contributi SUVA o istituto analogo;
-
dei premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di
malattia;
-
dei premi
della Cassa pensione (LPP);
-
dei
contributi professionali;
-
delle
imposte alla fonte;
-
delle
imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato".
che - sempre in quest'ottica - il cpv. 4
della norma succitata esige che i concorrenti alleghino all'offerta anche la
dichiarazione della Commissione paritetica competente attestante il rispetto
dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti per la categoria di arti e
mestieri alle quali si riferisce;
che questa esigenza va oltre quella
concernente il pagamento dei contributi professionali;
che l'attestazione dell'avvenuto pagamento
di tali contributi dimostra infatti soltanto che il concorrente ha sottoscritto
il CCL di categoria; non attesta anche che lo rispetta;
che l'art. 32 RLCPubb impone inoltre ai
concorrenti di allegare con l'offerta "una proposta di convenzione per
garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute ai sensi dell'art.
3.2 dell'ordinanza federale sui lavori di costruzione";
che, riallacciandosi alle norme succitate,
il capitolato d'offerta imponeva ai concorrenti di allegare la documentazione
suddetta, rendendoli attenti che la mancata produzione di questi atti avrebbe
comportato l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;
che qualche dubbio può sussistere in merito
alla sufficienza dell'indicazione "dichiarazione commissione
paritetica" contenuta nel capitolato; l'esigenza non è invero immediatamente
riconducibile al requisito posto dall'art. 30 cpv. 4 RLCPubb;
che nessun dubbio può tuttavia sussistere in
merito alla condizione che imponeva ai concorrenti di allegare all'offerta una "convenzione
sicurezza sul lavoro"; a differenza della precedente, quest'esigenza
era infatti chiaramente riconducibile all'art. 32 RLCPubb;
che, in concreto, la ricorrente ha omesso di
allegare all'offerta sia la dichiarazione della commissione paritetica di
categoria attestante il rispetto del CCL, sia la proposta di convenzione sulla
sicurezza sul lavoro, richieste dal capitolato;
che omettendo di allegare questi documenti
la ricorrente ha creato le premesse per la sua esclusione;
che per i motivi anzidetti la dichiarazione
della commissione paritetica comprovante il pagamento dei contributi
professionali dimostra soltanto che la ricorrente aderisce al CCL di categoria;
non dimostra anche che lo rispetta;
che le considerazioni sviluppate dalla
ricorrente in relazione al caso in cui l'offerta della vincitrice fosse
risultata sensibilmente più cara delle altre sono irrilevanti; non spetta a
questo tribunale stabilire come avrebbe dovuto procedere il committente in tale
evenienza;
che il fatto che un dipendente della
ricorrente frequenti il corso dell'ATMG per il conseguimento del brevetto di
responsabile della sicurezza non soddisfa l'esigenza di allegare all'offerta
una proposta di convenzione sulla sicurezza del lavoro; la circostanza dimostra
soltanto che la ricorrente è consapevole dell'importanza di questa problematica;
che privo di rilievo è infine il fatto che
lo Stato, nei suoi concorsi, ponga minori esigenze dal profilo della
documentazione che i concorrenti devono allegare all'offerta; determinante ai
fini del giudizio è unicamente il fatto che la ricorrente non ha risposto
esaurientemente alle esigenze poste dal bando di concorso;
che, stando così le cose, il ricorso va
senz'altro respinto siccome infondato;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 32, 36, 37 LCPubb; 30, 32 RLCPubb;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'200.--
alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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