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Numero d'incarto:
52.2002.159
Data decisione, Autorità:
29.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00159
Lugano
29 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, vicepresidente
Stefano Bernasconi, Efrem Beretta, quest'ultimo in
sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 aprile 2002 di
__________ e __________
contro
la decisione 12 marzo 2002 (no. 1194) del Consiglio
di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dagli
insorgenti avverso la licenza edilizia 14 dicembre 2001 rilasciata dal
municipio di __________ all'__________ per realizzare un complesso commerciale,
alberghiero e congressuale ai mapp. __________ e __________ RFD di __________
di proprietà della __________ e delle CE __________, __________;
viste le risposte:
-
23 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
-
25 aprile 2002 del
municipio di __________;
-
2 maggio 2002 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
settembre 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di realizzare un complesso commerciale, alberghiero e congressuale ai mapp.
__________ e __________ RFD di __________ di proprietà della __________ e delle
CE __________, __________ e __________.
Alla domanda si sono opposti la STAN e
diversi vicini, tra cui __________, comproprietario di un fondo (mapp.
__________) posto a circa 350 m dai terreni dedotti in edificazione, contestando
l'intervento dal profilo dei posteggi, del taglio di una pianta protetta,
dell'accesso veicolare per i veicoli pesanti, dell'allineamento su __________ e
del rispetto di alcune norme edilizie sancite dalle NAPR.
B. Con
decisione 14 dicembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione dei vicini.
Contro questa decisione __________ e
__________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento per motivi che non occorre qui evocare.
C. Con
giudizio 12 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, considerandola
irricevibile per carenza di legittimazione attiva.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
distanza che separa il fondo degli insorgenti dai mapp. __________ e __________
sia tale da escluderli dal novero delle persone collegate per situazione alla
licenza impugnata da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso.
L'intervento sarebbe del tutto insuscettibile di arrecar loro un qualsivoglia
pregiudizio. L'eventuale aumento del traffico derivante dalla controversa edificazione
non inciderebbe in maniera rilevante sulla loro proprietà, posta in via
__________ e protetta dalla barriera architettonica costituita dal quartiere esistente.
D. Contro la
predetta decisione, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla controversa
licenza.
Gli
insorgenti rivendicano la qualità per agire in giudizio allegando che in
materia di protezione dell'ambiente la legittimazione attiva deve essere
riconosciuta secondo parametri più ampi di quelli applicati nel campo della
mera polizia delle costruzioni. La loro proprietà dista d'altronde solo 250 m
dall'incrocio viale __________ /via __________ sul quale passerà la maggior
parte del traffico indotto dal nuovo complesso e le barriere architettoniche
esistenti non sono in grado di frenare l'aumento dell'inquinamento atmosferico,
già oggi preoccupante. Su via __________ scorre peraltro una parte consistente
del traffico diretto all'autosilo, per cui sotto questo aspetto la nuova
costruzione inciderà ben più di quanto indicato dal Consiglio di Stato.
Nel
merito, i ricorrenti ripongono in sostanza le censure già sollevate innanzi
alla precedente istanza, contestando in particolare le spese di giudizio e le
ripetibili poste a loro a carico dal Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma della
decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il comune
di __________ e la beneficiaria del permesso, i quali avversano partitamente le
tesi dei ricorrenti con argomentazioni che saranno riprese - per quanto
necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE.
La legittimazione attiva degli insorgenti,
in quanto riferita al giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato
dedotto davanti a questo Tribunale, è senz'altro data.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione è sufficientemente nota a questo Tribunale. I
ricorrenti d'altronde non postulano nemmeno l'assunzione di prove particolari,
limitandosi a richiamare dal municipio di __________ l'intero incarto, già
allegato agli atti del Consiglio di Stato.
-
Come
giustamente rileva il Consiglio di Stato, la legittimazione attiva presuppone
che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone,
la cui situazione appare collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da
un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguerla
da quella di un qualsiasi altro membro della comunità. Il ricorrente deve
inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto ed attuale, a
dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa
tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di essere toccato dalla decisione
impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e di
trovarsi in una situazione degna di considerazione con l'oggetto della lite.
Non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela i diritti individuali
o soggettivi. La compromissione di un interesse di mero fatto è sufficiente
(DTF 121 II 173 seg., 120 Ib 59, 387; RDAT 1992 II n. 58; Scolari, Commentario,
II ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.; Borghi Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 43 LE, n. 2 seg.).
-
3.1.
Nell'evenienza concreta il ricorrente __________ è comproprietario per un terzo
di un fondo edificato (part. __________) situato in via __________, ad una
distanza in linea d'aria di 300 m dal più vicino dei terreni dedotti in
edificazione, la part. __________. Le due proprietà sono separate da un
comparto densamente edificato posto lungo il fronte N-E di via __________,
arteria che in direzione S sbocca sull'intersezione viale __________ /viale
__________ e su __________, a sua volta delimitata verso S-E dal mapp.
__________ di proprietà della __________.
3.2. Il controverso progetto prevede la
creazione di un importante complesso alberghiero-commerciale-congressuale
ripartito su sette piani, di cui tre interrati in parte utilizzati per lo stazionamento
di veicoli a motore (110 posti auto).
Si tratta quindi di una struttura destinata
ad essere frequentata da una vasta cerchia di persone e suscettibile di
incrementare il traffico sulle strade circostanti ed i fondi ad esse limitrofi.
Gli studi allegati alla domanda di costruzione (cfr. perizia 31 agosto 2001
studio ing. __________) dimostrano tuttavia come via __________ sarà toccata
solo marginalmente dal traffico indotto dalla nuova costruzione; a fronte di un
traffico giornaliero medio generato dal complesso alberghiero-congressuale di
ca. 490 veicoli/giorno, ben 470 dovrebbero infatti percorrere viale __________
e viale __________, mentre solo 5 transiteranno su via __________, creando un
aumento dello 0.4% rispetto al volume di traffico attualmente presente
sull'arteria in questione (di 1'363 veicoli/giorno, nei due sensi di circolazione).
3.3.
Poste queste premesse, appare evidente che i ricorrenti non sono legati per
situazione all'oggetto della controversa licenza da un rapporto talmente
stretto ed intenso da giustificare il riconoscimento della legittimazione
attiva. La loro casa d'abitazione, oltre che distare almeno 300 m in linea
d'aria dai fondi votati all'edificazione, non si trova, in effetti, nemmeno su
una delle strade che saranno percorse in maniera rilevante dal traffico generato
dal nuovo complesso.
E' vero che via __________ sbocca
all'incrocio tra viale __________ e viale __________, un'intersezione particolarmente
delicata dal profilo del traffico veicolare della città di __________. Questa
circostanza non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per ravvisare nella
situazione dei ricorrenti quel rapporto particolare, degno di protezione, che
dev'essere dato ai fini del riconoscimento della potestà ricorsuale.
All'infuori dell'accesso veicolare attraverso via __________, la loro casa d'abitazione
non intrattiene invero alcun'altra particolare relazione con l'asse viale
__________ /viale __________, dal quale risulta peraltro nettamente separata da
numerosi stabili abitativi. Tale situazione permette di escludere che
l'attività del nuovo centro possa esercitare un qualsivoglia influsso negativo
sull'agibilità degli accessi all'abitazione dei ricorrenti.
Parimenti da escludere è l'insorgere di
immissioni foniche suscettibili di molestare i ricorrenti in misura superiore a
quella di qualsiasi altra persona che non abiti in prossimità del futuro
complesso alberghiero-commerciale. I palazzi, che separano la loro abitazione
da quest'arteria di traffico, costituiscono anzi uno schermo atto ad attutire
in misura apprezzabile - per non dire totale - la maggiorazione (inferiore a
0.1 dB(A), valore impercettibile) delle emissioni sonore provocate dall'aumento
del traffico previsto su viale __________ e in particolare su viale __________
(cfr. studio 11 settembre 2001 IFEC Consulente, p. 18).
Quanto all'inquinamento atmosferico, i
ricorrenti stessi sostengono che la situazione è preoccupante in tutta la zona;
non hanno quindi potuto dimostrare di essere toccati dal presunto aumento del
carico ambientale più degli altri membri della comunità.
- Del tutto
prive di fondamento sono poi le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento
all'entità della tassa di giustizia applicata (fr. 600.--) e dell'indennità per
ripetibili (fr. 1'000.--) assegnata alla resistente patrocinata da un avvocato.
Tanto l'una, quanto l'altra sono invero
adeguatamente commisurate all'importanza della causa ed al dispendio lavorativo
occasionato dal ricorso all'autorità giudicante, rispettivamente al patrocinatore
della SA beneficiaria del controverso permesso.
Se procedono da un esercizio abusivo del
potere d'apprezzamento che gli art. 28 e 31 PAmm riservano all'autorità
decidente ai fini della loro commisurazione, non è perché sono troppo alte, ma
perché sono eccessivamente modeste. Non essendo data la reformatio in peius
(art. 65 cpv. 4 PAmm), vanno quindi confermate.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va senz'altro respinto,
siccome infondato.
La tassa di giustizia e le ripetibili di
questa sede sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 1'200.- alla __________ a titolo di ripetibili di quest'istanza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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