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Numero d'incarto:
52.2002.15
Data decisione, Autorità:
14.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00015
Lugano
14 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8/9 gennaio 2002 di
Contro
la decisione 5 dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio
di Stato che ha respinto il ricorso 7 dicembre 2001 dell'insorgente avverso
la risoluzione 22 ottobre 2001 con cui il municipio di __________ ha fissato
al 100% il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno 2001;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
risoluzione 22 ottobre 2001 il municipio di __________ ha fissato il moltiplicatore
dell'imposta comunale per l'anno stesso al 100% dell'imposta cantonale.
B. a) Con
ricorso 7 novembre 2001 __________, cittadino attivo di __________, si è
aggravato avverso la menzionata risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, al
quale ha chiesto di annullarla.
b) Con decisione 5 dicembre 2001 il Governo
ha respinto il gravame.
C. Con
impugnativa 8/9 gennaio 2001 __________ insorge al Tribunale contro il giudicato
governativo, formulando le seguenti domande:
"1. La decisione del Consiglio di Stato No. 5697 del 5.12.2001
è annullata.
-
A norma dell'art. 65 cpv. 2 il TRAM rinvia la causa per nuovo
giudizio al Consiglio di Stato;
-
Il Consiglio di Stato, a sua volta, confermerà il
moltiplicatore del 100% fissato dal Municipio.
-
Il Consiglio di Stato, impone che per la riscossione dei conguagli
2001 il Comune, adotti la scala cantonale Ufficiale per tutte le persone
fisiche.
-
Il Consiglio di Stato, vara un emendamento del decreto esecutivo
sulle aliquote del 19.12.2000 che preveda che le imposte dovute dal ceto medio
non devono superare il 100% dell'imposta cantonale prelevata dal Cantone.
-
Si protestano tasse, spese e
ripetibili.".
Il Consiglio di Stato e il municipio di
__________ chiedono la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett.
a LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere
decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Come
si può desumere dalle conclusioni formulate dal ricorrente, riprodotte per
esteso in fatto, al considerando C, questi chiede anzitutto l'annullamento del
giudizio impugnato, affinché il Consiglio di Stato sia obbligato ad emettere
una nuova decisione in cui confermi la fissazione del moltiplicatore
dell'imposta comunale al 100% di quella cantonale, come disposto dal municipio
(cfr. domande n.1, 2, e 3). Ora, queste richieste del ricorrente si rivelano
d'acchito irricevibili, dal momento che postulano, nel risultato, la conferma
della decisione impugnata, attraverso la quale il Governo ha già tutelato la
decisione municipale di fissare il moltiplicatore dell'imposta comunale in tale
percentuale di quella cantonale: poco importa, invece, quali siano i motivi che
permettono di giungere a tale risultato.
2.2. L'insorgente formula indi anche due
domande concernenti la riscossione dell'imposta comunale che, par di capire,
costituiscono il tema centrale dell'impugnativa. Egli chiede segnatamente che
il Consiglio di Stato sia tenuto: a) ad obbligare il municipio ad adottare "la
scala cantonale ufficiale" per tutte le persone fisiche (domanda n.
4); b) a modificare il decreto esecutivo concernente le aliquote dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche valide per la determinazione dell'imposta
cantonale base da applicare ai fini del calcolo dell'imposta comunale del
periodo fiscale 2001/2002, del 19 dicembre 2000, di modo che le imposte dovute
dal ceto medio non debbano superare il 100% dell'imposta cantonale (domanda n.
5). A prescindere dal fatto che trattasi di domande formulate per la prima
volta in questa sede, e pertanto inammissibili (art. 63 cpv. 2 PAmm), la legge
tributaria del 21 giugno 1994, che regola la determinazione e la riscossione
dell'imposta comunale (art. 295 segg.), non prevede la possibilità di impugnare
le decisioni emesse su questo oggetto dinanzi al Tribunale amministrativo.
Anche queste domande devono pertanto essere considerate irricevibili.
- Il gravame
deve pertanto essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 46, 63 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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