Tax appeal against municipal multiplier dismissed as inadmissible

52.2002.15Altro tribunale14 mar 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a municipal decision setting the communal tax multiplier at 100% and the cantonal government's refusal to overturn it. The administrative court held that the first requests were inadmissible because they merely sought confirmation of the already upheld municipal outcome. The further requests, raised for the first time before the court, were also inadmissible and in any event not reviewable under the tax legislation governing communal taxation. The appeal was therefore dismissed, and the appellant was ordered to pay a CHF 400 court fee.

Massima Omnilex

Art. 46, 63 PAmm; Art. 208, 209 LOC; admissibility of tax-law appeals and new conclusions on judicial review: a complaint is inadmissible where, in substance, it seeks only the confirmation of the already upheld administrative decision; motives are immaterial when the operative outcome is identical. New conclusions raised for the first time on appeal are inadmissible. Moreover, where the special tax statute governing communal taxation does not provide for judicial review of the challenged matter, the administrative court lacks competence to examine such requests (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.15

Data decisione, Autorità: 14.03.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00015

Lugano 14 marzo 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8/9 gennaio 2002 di


Contro

la decisione 5 dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 7 dicembre 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 con cui il municipio di __________ ha fissato al 100% il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno 2001;

viste le risposte:

  • 17 gennaio 2002 del municipio di __________;

  • 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Con risoluzione 22 ottobre 2001 il municipio di __________ ha fissato il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno stesso al 100% dell'imposta cantonale.

B. a) Con ricorso 7 novembre 2001 __________, cittadino attivo di __________, si è aggravato avverso la menzionata risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla.

b) Con decisione 5 dicembre 2001 il Governo ha respinto il gravame.

C. Con impugnativa 8/9 gennaio 2001 __________ insorge al Tribunale contro il giudicato governativo, formulando le seguenti domande:

"1. La decisione del Consiglio di Stato No. 5697 del 5.12.2001 è annullata.

  1. A norma dell'art. 65 cpv. 2 il TRAM rinvia la causa per nuovo giudizio al Consiglio di Stato;

  2. Il Consiglio di Stato, a sua volta, confermerà il moltiplicatore del 100% fissato dal Municipio.

  3. Il Consiglio di Stato, impone che per la riscossione dei conguagli 2001 il Comune, adotti la scala cantonale Ufficiale per tutte le persone fisiche.

  4. Il Consiglio di Stato, vara un emendamento del decreto esecutivo sulle aliquote del 19.12.2000 che preveda che le imposte dovute dal ceto medio non devono superare il 100% dell'imposta cantonale prelevata dal Cantone.

  5. Si protestano tasse, spese e ripetibili.".

Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ chiedono la reiezione del gravame.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  2. 2.1. Come si può desumere dalle conclusioni formulate dal ricorrente, riprodotte per esteso in fatto, al considerando C, questi chiede anzitutto l'annullamento del giudizio impugnato, affinché il Consiglio di Stato sia obbligato ad emettere una nuova decisione in cui confermi la fissazione del moltiplicatore dell'imposta comunale al 100% di quella cantonale, come disposto dal municipio (cfr. domande n.1, 2, e 3). Ora, queste richieste del ricorrente si rivelano d'acchito irricevibili, dal momento che postulano, nel risultato, la conferma della decisione impugnata, attraverso la quale il Governo ha già tutelato la decisione municipale di fissare il moltiplicatore dell'imposta comunale in tale percentuale di quella cantonale: poco importa, invece, quali siano i motivi che permettono di giungere a tale risultato.

2.2. L'insorgente formula indi anche due domande concernenti la riscossione dell'imposta comunale che, par di capire, costituiscono il tema centrale dell'impugnativa. Egli chiede segnatamente che il Consiglio di Stato sia tenuto: a) ad obbligare il municipio ad adottare "la scala cantonale ufficiale" per tutte le persone fisiche (domanda n. 4); b) a modificare il decreto esecutivo concernente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche valide per la determinazione dell'imposta cantonale base da applicare ai fini del calcolo dell'imposta comunale del periodo fiscale 2001/2002, del 19 dicembre 2000, di modo che le imposte dovute dal ceto medio non debbano superare il 100% dell'imposta cantonale (domanda n. 5). A prescindere dal fatto che trattasi di domande formulate per la prima volta in questa sede, e pertanto inammissibili (art. 63 cpv. 2 PAmm), la legge tributaria del 21 giugno 1994, che regola la determinazione e la riscossione dell'imposta comunale (art. 295 segg.), non prevede la possibilità di impugnare le decisioni emesse su questo oggetto dinanzi al Tribunale amministrativo. Anche queste domande devono pertanto essere considerate irricevibili.

  1. Il gravame deve pertanto essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 46, 63 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico dell'insorgente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

taxationmunicipal multiplieradmissibilitynew claimsjudicial reviewcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request to annul the cantonal decision and force confirmation of the municipal multiplier is admissible

Decisione estratta

No; the request was inadmissible because it ultimately sought confirmation of the already upheld municipal decision.

Motivazione estratta

The court held that the motives invoked were irrelevant since the appellant's desired result had already been achieved by the cantonal government.

Questione giuridica chiave

Whether the court could entertain new requests concerning the tax collection method and amendment of the executive decree

Decisione estratta

No; the requests were inadmissible because they were raised for the first time on appeal and, in any event, the tax law does not provide for such review before the administrative court.

Motivazione estratta

New claims are barred on appeal, and the tax statute governing municipal tax assessment and collection does not allow this type of challenge before the tribunal.

Questione giuridica chiave

Disposition of the appeal and allocation of court costs

Decisione estratta

The appeal was rejected and the appellant had to bear the court fee.

Motivazione estratta

Since all requests were inadmissible or otherwise unreceivable, the appeal could not succeed.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.