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52.2002.142 ΓÇó Appeal against final administrative judgments declared inadmissible
52.2002.142Altro tribunale12 apr 2002Dismissed
The Ticino Administrative Court considered a further appeal by an unnamed appellant against its own judgments of 14 March 2002 and 3 April 2002, including a renewed request for conciliation. It held that the challenged judgments were final and could not be attacked by an ordinary remedy before the same court. The conciliation request had already been rejected in the earlier judgment. The appeal was therefore declared inadmissible; in any event, it would have been manifestly unfounded. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 48 PAmm; admissibility of an appeal against final judgments of the same administrative court and renewed request for conciliation. A decision that has become definitive cannot be challenged by an ordinary remedy before the issuing court itself. A request already examined and rejected in a prior judgment need not be reconsidered. Where the appeal is manifestly inadmissible, the reviewing authority may decide summarily without inviting responses. Costs follow the outcome and may be charged to the appellant under Art. 28 PAmm.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.142
Data decisione, Autorità: 12.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00142
Lugano 12 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 di
contro
la sentenza 14 marzo 2002 con cui il Tribunale ha respinto il ricorso 8/9 gennaio 2002 dell'istante avverso la decisione 5 dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato, che aveva respinto il ricorso 7 dicembre 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 del municipio di __________ di fissare al 100% il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno 2001;
la sentenza 3 aprile 2002 con cui il Tribunale ha respinto, nella misura in cui erano ricevibili, le istanze di interpretazione e rettifica, di revisione e di far luogo ad un esperimento di conciliazione inoltrate dall'insorgente al Tribunale medesimo con unico atto del 28 marzo avverso la sentenza 14 marzo 2002;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con ricorso 11 aprile 2002 intitolato "Ricorso per denegata giustizia (art. 46 PAmm) tramite un esperimento di conciliazione (art. 17 PAmm)", __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro i giudicati indicati in ingresso, prolati da questo stesso Tribunale;
che dolendosi circa il contenuto manifestamente defatigatorio delle due predette sentenze, l'insorgente invita il Tribunale a promuovere un esperimento di conciliazione;
che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame per la presentazione delle risposte;
considerato, in diritto
che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm);
che, in concreto, le sentenze 14 marzo 2002 e 3 aprile 2002 del Tribunale amministrativo sono definitive, per cui non è data la possibilità di impugnarle con un rimedio di diritto ordinario, tantomeno da esperire dinanzi a questa stessa autorità;
che peraltro la richiesta di apertura di un esperimento di conciliazione è già stata esaminata e respinta da parte del Tribunale nella sentenza 3 aprile 2002, cui esso rinvia per amore di brevità;
che il ricorso 10 aprile 2002 dev'essere pertanto dichiarato irricevibile: fosse invece ricevibile, dovrebbe essere respinto siccome manifestamente infondato;
che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 17, 18, 28, 43, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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