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Numero d'incarto:
52.2002.138
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00138
Lugano
20 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 aprile 2002 di
contro
la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1333) del Consiglio
di Stato, che ha respinto ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso le decisioni 25 gennaio e 7 febbraio 2002 del Dipartimento
delle opere sociali, Ufficio del veterinario cantonale, in materia di
protezione di animali da reddito;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria a __________ di un'azienda agricola dove deteneva, tra l'altro,
un toro.
Nel corso degli ultimi anni, sono giunte
all'Ufficio del veterinario cantonale diverse lamentele da parte di alcuni
cittadini sul modo in cui la ricorrente custodiva i suoi animali.
B. a) Il 17
gennaio 2002 un ispettore dell'Ufficio del veterinario cantonale è intervenuto
presso l'azienda agricola di __________, riscontrando alcune carenze nelle cure
prestate al toro custodito nel recinto adiacente alla vecchia stalla. Il bovino
era incrostato di letame, che lo copriva lateralmente e posteriormente fino
all'altezza del bacino, mentre gli unghioni non erano uniformi e presentavano
una crescita eccessiva.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 25 gennaio 2002 l'Ufficio del veterinario cantonale ha ordinato a
__________ di garantire al toro condizioni di cura adeguate, come la pulizia
del mantello e il regolare pareggio degli unghioni, e di mantenere pulita e
asciutta la zona di riposo.
c) Il 6 febbraio 2002, dopo una nevicata, il
medesimo ispettore ha accertato che le condizioni di cura e di tenuta del toro
non erano migliorate. Il giorno successivo, l'Ufficio del veterinario cantonale
ha quindi ordinato a __________ di macellare o trasferire l'animale presso una
nuova stalla entro il 9 febbraio 2002, rendendola attenta che se l'ordine non
fosse stato rispettato, l'autorità avrebbe evacuato d'ufficio l'animale e le avrebbe
addebitato le relative spese. La decisione, intimata brevi manu all'insorgente,
è stata resa sulla base degli art. 3, 5, 7 della legge di applicazione alla
legge federale sulla protezione degli animali (LALPDA; RL 8.3.1.1.).
Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto
sospensivo.
C. Con un
unico giudizio 20 marzo 2002, il Consiglio di Stato ha respinto come ai considerandi
i ricorsi interposti da __________ contro le decisioni 25 gennaio e 7 febbraio
precedenti dell'Ufficio del veterinario cantonale.
Il Governo, preso atto che il toro era stato
nel frattempo macellato, ha dichiarato privi di oggetto i gravami e ha posto a
carico dell'insorgente la tassa e le spese di giudizio. Esso ha ritenuto che i
ricorsi fossero in ogni caso da respingere nel merito, confermando gli
argomenti addotti dall'autorità inferiore.
D. Contro il
predetto giudicato governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo insieme alle controverse
decisioni dell'Ufficio del veterinario cantonale.
Ritiene di non essere parte soccombente e di
non dover pagare la tassa di giudizio in quanto le sue impugnative sono
divenute prive di oggetto a seguito della soppressione del toro. Critica in
seguito il modo di agire dell'ispettore, che l'aveva avvertita del sopralluogo
del 6 febbraio 2002 soltanto qualche ora prima del suo intervento, lasciandole
un messaggio sulla segreteria telefonica rimasto inascoltato fino a tarda
serata. Sostiene che le fotografie agli atti scattate nel corso dei diversi
sopralluoghi sono frutto di una percezione soggettiva del funzionario e non
ritraggono le reali condizioni in cui versava l'animale. Chiede che venga
sentito il dr. __________, suo medico veterinario di fiducia.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'Ufficio del
veterinario cantonale, quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 8 cpv. 2 LALPDA), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43
PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è necessario procedere
all'audizione del dr. __________ in quanto tale mezzo di prova non appare
idoneo a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili
e di rilievo per il giudizio. Tanto più che il veterinario è stato citato per
testimoniare sullo stato di salute di un altro animale (v. doc. A).
-
L'insorgente
sostiene che i suoi ricorsi 7 e 26 febbraio 2002 dinanzi al Consiglio di Stato
dovevano essere, da quest'ultimo, semplicemente stralciati dai ruoli in quanto
il toro era stato nel frattempo da essa soppresso. A partire da quel momento
gli ordini di garantire delle cure adeguate all'animale, successivamente di evacuarlo,
erano difatti diventati privi di oggetto.
L'argomento merita, in linea di principio,
di essere esaminato, in quanto, se fondato, potrebbe avere un'influenza
sull'aggravio della tassa di giustizia da parte dell'istanza inferiore (art. 28
PAmm). Nel caso in cui un ricorso diventa privo di oggetto, l'autorità deve
infatti procedere, a questo scopo, all'accertamento, in via pregiudiziale e
sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27 pag. 56;
II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto).
- 3.1.
L'art. 3 cpv. 1 della legge federale sulla protezione degli animali (LPDA; RS
455), prevede che chiunque tiene un animale o lo custodisce deve nutrirlo,
prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero.
L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulla
protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) dispone che gli animali devono essere
tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento
e che non superi le loro possibilità d'adattamento. Il cpv. 2 della medesima
disposizione sancisce che la nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se
corrispondono, secondo il livello dell'esperienza e le conoscenze fisiologiche,
etologiche e igieniche, ai bisogni dell'animale (v. anche art. 2 a 4 OPAn).
3.2. Gli organi incaricati dell'applicazione
delle norme sulla protezione degli animali, tra cui l'Ufficio del veterinario
cantonale, hanno il diritto all'ispezione di locali, impianti, veicoli, oggetti
e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria
(art. 3 e 7 cpv. 1 primo periodo LALPDA).
Essi intervengono se è accertato che gli
animali sono trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o sottoposti a
interventi illeciti. Se necessario possono sequestrarli cautelativamente, ricoverarli
in luogo idoneo e, sentito il detentore, venderli, farli macellare o uccidere.
Dedotte le spese e l'importo della pena pecuniaria, l'eventuale ricavo sarà
consegnato al proprietario (art. 7 cpv. 2 LALPDA).
- 4.1. In
concreto, dopo diverse segnalazioni da parte di terzi sul modo in cui la ricorrente
teneva alcuni animali, l'ispettore __________ dell'Ufficio del veterinario cantonale
ha ispezionato una prima volta il toro il 17 gennaio 2002 presso l'azienda agricola
della ricorrente, constatando quanto segue:
"Il toro
viene tenuto in un recinto di circa 36 mq (6mx6m), delimitato da un filo
elettrico doppio, staccionata e muri di stalle. Su quasi metà del terreno è ammucchiata
una grossa quantità di letame, che probabilmente funge da lettiera, mentre la
restante parte del terreno è solo terra ormai dissestata dal peso dell'animale.
Considerato che è già diversi mesi che non piove, si può immaginare come possa
diventare il terreno in caso di pioggia. Nella zona dove è presente il letame è
situato un riparo (tettoia), chiuso su due lati (ad angolo), di circa 4 mq di
superficie e di 2.5 m di altezza. Il mucchio di letame è delimitato in alcuni
punti da dei pezzi di ferro sporgenti, potenzialmente in grado di provocare
delle ferite all'animale. Il toro non ha a disposizione del foraggio adeguato e
nemmeno dell'acqua. L'animale è apparso in uno stato di evidente sofferenza:
sono entrato nel recinto senza alcuna sua reazione. Si muove molto lentamente,
sembra che abbia dolori. E' completamente imbrattato di letame a livello del
ventre, dei fianchi, degli arti anteriori, quelli posteriori fino a livello
della groppa"
(v. rapporto di
controllo di medesima data e le fotografie, agli atti).
In sostanza, l'ispettore ha accertato che il
toro era gravemente mal curato e mal custodito. Egli ha descritto in modo
chiaro le condizioni dell'animale. Il funzionario non aveva alcun interesse a
dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà. Se
intenzionalmente avesse dichiarato il falso, egli sarebbe passibile di sanzioni
penali e amministrative. Come se non bastasse, egli ha documentato fotograficamente,
da angolazioni diverse, quanto constatato nel rapporto di ispezione.
A ragione l'autorità di prime cure ha quindi
ordinato all'insorgente di garantire al toro delle condizioni di cura adeguate
segnatamente per quanto riguardava la zona di riposo, che doveva essere pulita
e asciutta, nonché la pulizia del mantello e il regolare pareggio degli
unghioni.
4.2. Il 6 febbraio successivo, dopo una
nevicata, il medesimo funzionario si è recato nuovamente sul posto,
constatando, ancora una volta fotograficamente, che la ricorrente non aveva rispettato
la decisione del 25 gennaio precedente. Certo, l'ispettore aveva avvertito
__________ del suo nuovo intervento soltanto poco tempo prima e, essendo la
stessa irreperibile, le aveva lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica.
D'altra parte, però, date le condizioni in cui versava il toro, era
indispensabile che l'autorità intervenisse immediatamente. Del resto, data
l'urgenza, la presenza della detentrice dell'animale non era necessaria (v.
art. 7 cpv. 2 LALPDA).
Di conseguenza, anche il successivo ordine
consegnato brevi manu il 7 febbraio 2002 dall'Ufficio del veterinario cantonale
a __________ di macellare o trasferire l'animale presso una nuova stalla entro
il 9 dello stesso mese resiste perfettamente alle critiche dell'insorgente.
-
Sulla
scorta di quanto precede, la decisione del Consiglio di Stato di caricare le
spese alla ricorrente appare corretta, sicché il ricorso dev'essere respinto.
-
La tassa
di giudizio per questa sede è posta a carico della ricorrente in quanto soccombente
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LPDA; 1, 2, 3 e 4 OPAn; 3, 7 e 8
LALPDA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono poste a carico dell'insorgente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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