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Numero d'incarto:
52.2002.134
Data decisione, Autorità:
03.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00134
Lugano
3 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sulle istanze 28 marzo 2002 di
contro
la sentenza 14 marzo 2002 con cui il Tribunale ha
respinto il ricorso 8/9 gennaio 2002 dell'istante avverso la decisione 5
dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con sentenza 14 marzo 2002, questo
tribunale ha respinto il ricorso inoltrato l'8/9 gennaio 2002 da __________
contro la decisione 5 dicembre 2001 con cui il Consiglio di Stato aveva respinto
il gravame presentato dallo stesso avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 del
municipio di __________ di fissare al 100% il moltiplicatore dell'imposta
comunale per l'anno 2001;
che, mediante un unico atto, il 28 marzo
2002 __________ ha inoltrato al tribunale un'istanza di interpretazione e
rettifica, un'istanza di revisione e un'istanza di far luogo ad un esperimento
di conciliazione;
che, attraverso tale atto l'istante, che ha
domandato di essere sentito oralmente, ha chiesto l'annullamento della sentenza
14 marzo 2002 del tribunale, l'annullamento della decisione 5 dicembre 2001 del
Consiglio di Stato e la retrocessione degli atti a quest'ultima autorità "con
l'invito ad aprire un esperimento di conciliazione che possa sfociare nella
procedura di cui all'art. 299 LT", infine l'annullamento della fattura
25 marzo 2002 del tribunale concernente l'incasso della tassa di giustizia emessa
nei suoi confronti nella sentenza 14 marzo 2002;
che, circa gli argomenti addotti a sostegno
delle singole istanze si dirà, per quanto necessario, in diritto;
che il tribunale non ha proceduto
all'intimazione della memoria per la presentazione delle risposte;
considerato, in
diritto
che l'autorità di ricorso può,
immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di
respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato (art. 48 PAmm);
che tale principio può essere applicato
anche alle istanze inammissibili o manifestamente infondate;
che il tribunale non accede,
preliminarmente, alla richiesta dell'istante di essere sentito oralmente: il
diritto di essere sentito, sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., non si estende -
in principio - anche a questa pretesa;
che quando in una decisione si riscontrino
dispositivi ambigui od oscuri o se essi contengono errori di redazione o di
calcolo, l'autorità - a richiesta scritta di una delle parti - li interpreta o
rettifica (art. 40 PAmm);
che, in concreto, il dispositivo della
sentenza 14 marzo 2002 era perfettamente chiaro ("1. Il ricorso è
respinto; 2. La tassa di giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico dell'insorgente"):
non sono pertanto minimamente date le premesse per procedere alla sua interpretazione
o rettifica;
che, verificandosi talune ipotesi, contro le
decisioni è dato il rimedio della revisione (art. 35 segg. PAmm);
che, in concreto, l'istante asserisce,
genericamente, che il tribunale non abbia apprezzato, per inavvertenza, i fatti
rilevanti che risultano dagli atti, come ad esempio il suo ricorso per denegata
e ritardata giustizia inoltrato il 31 dicembre 2001 al Consiglio di Stato
contro "il complotto di denegata e ritardata giustizia" organizzato
dalla cancelleria dello Stato, dal municipio di __________, dalla sezione degli
enti locali e dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato stesso (ipotesi
contemplata all'art. 35 lett. b PAmm);
che, per contro, nel contestato giudizio 14
marzo 2002 il tribunale ha apprezzato tutti i fatti rilevanti ai fini
dell'emissione del giudizio, ivi compreso il ricorso appena citato, concludendo
che le domande formulate dal ricorrente erano tutte irricevibili;
che, l'istanza per l'apertura di un
esperimento di conciliazione è d'acchito irricevibile, dal momento che,
dovendosi respingere le due precedenti domande, non sussiste alcun procedimento
amministrativo in atto dinanzi a questo tribunale, entro cui il tribunale - e
non l'istante - possa eventualmente far luogo ad un tentativo di conciliazione
(art. 17 PAmm): inoltre, com'è stato spiegato nella sentenza 14 marzo u.s., la
conciliazione concerne un oggetto (determinazione e riscossione dell'imposta comunale)
sul quale il tribunale non ha alcuna competenza;
che, da ultimo, nemmeno può essere
ascoltata, in quanto irricevibile (nella misura in cui ha una portata propria
rispetto alla domanda di revisione), la richiesta di annullamento della fattura
25 marzo 2002 del tribunale concernente l'incasso della tassa di giustizia
emessa nei confronti dell'istante nella sentenza 14 marzo 2002, essendo
quest'ultima definitiva;
che per i motivi che precedono le istanze 28
maggio 2002 devono essere respinte, nella misura in cui sono ricevibili, in
quanto manifestamente infondate;
che la tassa di decisione dev'essere posta a
carico dell'istante (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 17, 18, 28, 35, 40, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui sono ricevibili, le istanze sono respinte.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 400.--, è posta a carico dell'istante.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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