Exclusion from public procurement for missing tax certificate

52.2002.131Altro tribunale16 mag 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A bidder excluded from a public procurement tender appealed to the Ticino Administrative Court, arguing that it had submitted all required documents and also challenging the assessment of the winning offer. The court held that the tender explicitly required proof of payment of municipal taxes and warned that omission of even one document would trigger exclusion. Since the appellant had not filed that certificate, the exclusion was lawful. Because the exclusion was upheld, the court did not examine the merits of the award decision. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay CHF 600 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 26 LCPubb; art. 30 RLCPubb; exclusion from a procurement procedure for omission of a required document. Where the tender documents and implementing regulations clearly require the submission of specific declarations and expressly provide for immediate exclusion in case of omission of even one document, the contracting authority must exclude the bidder for failure to enclose the missing certificate. Such a defect is a relevant formal deficiency within the meaning of the procurement rules. A bidder whose exclusion is upheld lacks grounds to attack the award decision itself (consid. 3-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.131

Data decisione, Autorità: 16.05.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00131

Lugano 16 maggio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 marzo 2002 della


contro

la decisione 20 marzo 2002 (n. 1248) del Consiglio di Stato, che esclude la ricorrente dall'aggiudicazione nel concorso indetto per le opere da pittore occorrenti al __________ dell'__________ di __________;

viste le risposte:

  • 24 aprile 2002 della __________;

  • 25 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);

  • 26 aprile 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 9 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) un pubblico concorso assoggettato alla LCPubb per l'aggiudicazione delle opere da pittore occorrenti all'__________ - __________ a __________ (FU n. __________ pag. __________);

che alla posizione 3.2. il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti tributi di legge:

· AVS/AI/IPG

· SUVA o istituto analogo

· Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

· Cassa pensione LPP

· Contributi professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato)

· Imposte alla fonte

· Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato

precisando che la mancata produzione anche di un solo documento avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;

che al concorso hanno preso parte 14 ditte, fra cui la ricorrente con un'offerta di fr. 93'489.85;

che, valutate le offerte pervenutegli, il 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________, scartando l'offerta della ricorrente, che aveva omesso di produrre la dichiarazione attestante il pagamento delle imposte comunali;

che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale di essere "reintegrata nel suo diritto di partecipazione al concorso"; in via subordinata postula invece l'annullamento dell'aggiudicazione;

che l'insorgente sostiene di aver prodotto tutti i documenti richiesti dal capitolato; contesta inoltre la valutazione dell'offerta vincente operata dall'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) sulla base dei criteri di aggiudicazione;

che il ricorso è avversato dall'ULSA e dalla __________ con argomenti che verranno semmai discussi nei seguenti considerandi;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che la ricorrente, partecipante al concorso, è di principio legittimata ad impugnare la decisione con cui il Consiglio di Stato l'ha esclusa dall'aggiudicazione; potrà essere ammessa a contestare la delibera soltanto se la sua estromissione risulterà ingiustificata;

che con questa riserva il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb i concorrenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che giusta l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, "all'offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

  • AVS/AI/IPG;

  • SUVA o istituto analogo

  • Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

  • Cassa pensione (LPP);

  • Contributi professionali;

  • Imposte alla fonte;

  • Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.";

che di identico tenore è la clausola 3.2 del capitolato d'appalto;

che la clausola succitata avvertiva inoltre i concorrenti che "la mancata presentazione con l'offerta, anche di un solo documento richiesto" avrebbe comportato "l'immediata esclusione della stessa dal concorso";

che la ricorrente, contrariamente a quanto sostiene, ha omesso di presentare la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte comunali;

che perfettamente conforme al diritto ed alle condizioni di gara appare pertanto la decisione del Consiglio di Stato di escluderla dal concorso;

che una diversa conclusione si tradurrebbe in un'inammissibile disattenzione della succitata clausola del capitolato, che la ricorrente ha omesso di contestare quando ne ha avuto l'occasione;

che, resistendo l'esclusione alle critiche dell'insorgente, non mette conto di esaminare la legittimità della delibera;

che stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public procurementexclusionformal defecttax certificatetender conditionsaward challengecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the exclusion from the procurement procedure for missing the municipal tax certificate was lawful.

Decisione estratta

Yes. The appellant failed to submit the certificate proving payment of municipal taxes, and the exclusion was consistent with the tender conditions and procurement rules.

Motivazione estratta

Art. 30 RLCPubb and clause 3.2 of the tender required all listed declarations, expressly warning that failure to file even one document would lead to immediate exclusion. The omitted certificate was therefore a relevant formal defect.

Questione giuridica chiave

Whether the award decision itself had to be examined despite the exclusion.

Decisione estratta

No. Because the exclusion was upheld, there was no need to review the legality of the award.

Motivazione estratta

Only a bidder unjustifiably excluded may challenge the award; since the exclusion stood, the challenge to the award was not examined.

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