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Numero d'incarto:
52.2002.131
Data decisione, Autorità:
16.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00131
Lugano
16 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2002 della
contro
la decisione 20 marzo 2002 (n. 1248) del Consiglio
di Stato, che esclude la ricorrente dall'aggiudicazione nel concorso indetto
per le opere da pittore occorrenti al __________ dell'__________ di
__________;
viste le risposte:
-
24 aprile 2002 della
__________;
-
25 aprile 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
-
26 aprile 2002 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 9
novembre 2001 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento
delle Finanze e dell'Economia (DFE) un pubblico concorso assoggettato alla
LCPubb per l'aggiudicazione delle opere da pittore occorrenti all'__________ -
__________ a __________ (FU n. __________ pag. __________);
che alla posizione 3.2. il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare le
dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti tributi di legge:
·
AVS/AI/IPG
·
SUVA o istituto analogo
·
Assicurazione perdita
di guadagno in caso di malattia
·
Cassa pensione LPP
·
Contributi
professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato)
·
Imposte alla fonte
·
Imposte cantonali e
comunali cresciute in giudicato
precisando che la mancata produzione anche
di un solo documento avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;
che al concorso hanno preso parte 14 ditte,
fra cui la ricorrente con un'offerta di fr. 93'489.85;
che, valutate le offerte pervenutegli, il 20
marzo 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________,
scartando l'offerta della ricorrente, che aveva omesso di produrre la
dichiarazione attestante il pagamento delle imposte comunali;
che contro questa decisione la __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via
principale di essere "reintegrata nel suo diritto di partecipazione al
concorso"; in via subordinata postula invece l'annullamento dell'aggiudicazione;
che l'insorgente sostiene di aver prodotto
tutti i documenti richiesti dal capitolato; contesta inoltre la valutazione
dell'offerta vincente operata dall'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA)
sulla base dei criteri di aggiudicazione;
che il ricorso è avversato dall'ULSA e dalla
__________ con argomenti che verranno semmai discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che la ricorrente, partecipante al concorso,
è di principio legittimata ad impugnare la decisione con cui il Consiglio di
Stato l'ha esclusa dall'aggiudicazione; potrà essere ammessa a contestare la
delibera soltanto se la sua estromissione risulterà ingiustificata;
che con questa riserva il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb i
concorrenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e
tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le
offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che giusta l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, "all'offerta
devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
-
AVS/AI/IPG;
-
SUVA o istituto analogo
-
Assicurazione perdita di guadagno in caso di
malattia;
-
Cassa pensione (LPP);
-
Contributi professionali;
-
Imposte alla fonte;
-
Imposte cantonali e comunali cresciute in
giudicato.";
che di identico tenore è la clausola 3.2 del
capitolato d'appalto;
che la clausola succitata avvertiva inoltre
i concorrenti che "la mancata presentazione con l'offerta, anche di un
solo documento richiesto" avrebbe comportato "l'immediata
esclusione della stessa dal concorso";
che la ricorrente, contrariamente a quanto
sostiene, ha omesso di presentare la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento
delle imposte comunali;
che perfettamente conforme al diritto ed
alle condizioni di gara appare pertanto la decisione del Consiglio di Stato di
escluderla dal concorso;
che una diversa conclusione si tradurrebbe
in un'inammissibile disattenzione della succitata clausola del capitolato, che
la ricorrente ha omesso di contestare quando ne ha avuto l'occasione;
che, resistendo l'esclusione alle critiche
dell'insorgente, non mette conto di esaminare la legittimità della delibera;
che stando così le cose, il ricorso,
manifestamente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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