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52.2002.116 ΓÇó Invalid bureau election taints all municipal council decisions
52.2002.116Altro tribunale19 giu 2002Modified
The appellant challenged a State Council decision that had annulled the election of the municipal council bureau but had left subsequent council resolutions intact. The Administrative Court held that the annulment of the bureau election retroactively invalidated the persons who had directed the sitting, certified the votes, and published the resolutions. Those later resolutions were therefore adopted in breach of essential formal requirements and had to be annulled as well. The appeal was upheld, the State Council decision was modified accordingly, and no court fee was charged.
Art. 212 lit. e LOC in conjunction with Arts. 55, 62 and 74 LOC; ex tunc effect of annulment of the election of the municipal council bureau. Where the election of the bureau is annulled, the ensuing sitting is tainted in its essential procedural guarantees: direction of the meeting, ascertainment and certification of voting results, and publication of the resolutions must be performed by duly legitimized persons. If these acts were carried out by persons later found incompetent, the subsequent municipal resolutions are affected by a repeated violation of essential formalities and are annulled. Court fees may be waived under Art. 28 PAmm.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2002.116
Data decisione, Autorità: 19.06.2002, TRAM
Incarto n. 52.2002.00116
Lugano 19 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Werner Walser, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19/20 marzo 2002 di
contro
la decisione 20 febbraio 2002 (n. 722) del Consiglio di Stato, che ha accolto parzialmente il ricorso dell'insorgente contro le deliberazioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 7 novembre 2001;
viste le risposte:
26 marzo 2002 del Dipartimento istituzioni, Sezione degli enti locali;
9 aprile 2002 del municipio di __________;
9 aprile 2002 del Consiglio di Stato;
23 aprile 2002 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il consiglio comunale di __________ è stato convocato in seduta ordinaria il giorno 7 novembre 2001 per deliberare su diverse trattande, tra cui la nomina dell'ufficio presidenziale (trattanda n. 2);
che, dietro ricorso del qui insorgente, con risoluzione 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha annullato tale nomina; il Governo si è tuttavia rifiutato di annullare le successive deliberazioni adottate nella stessa seduta dal legislativo di __________;
che, con gravame 19 marzo 2002, __________ insorge dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'annullamento di queste ultime;
che il Consiglio di Stato ed il presidente del legislativo hanno postulato la reiezione del gravame, mentre che il municipio di __________ e la divisione degli interni hanno rinunciato a formulare osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. a LOC);
che le deliberazioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti (art. 212 lett. e LOC);
che, in concreto, dopo aver proceduto alla nomina dell'ufficio presidenziale (presidente, primo vice-presidente, secondo vicepresidente, due scrutatori), il legislativo di __________ ha adottato una serie di altre deliberazioni;
che l'annullamento della nomina dell'ufficio presidenziale da parte del Consiglio di Stato implica che tutte le menzionate deliberazioni sono state adottate seguendo una procedura viziata per quanto concerne la direzione della seduta (art. 55 cpv. 1 LOC), l'accertamento e la certificazione dei risultati delle votazioni (art. 62 cpv. 3 LOC) e, infine, la relativa pubblicazione all'albo comunale (art. 74 cpv. 1 LOC): tali mansioni sono difatti state svolte da persone che il Consiglio di Stato ha successivamente privato, con effetto ex tunc, della necessaria legittimazione;
che, l'espletamento di tali fondamentali funzioni da parte di persone che sono successivamente risultate incompetenti costituisce, a non averne dubbio, una ripetuta violazione di formalità essenziali ai fini del riconoscimento della validità delle deliberazioni in parola;
che, pertanto, il ricorso dev'essere senz'altro accolto;
che il Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 55, 62, 74, 208, 209, 212 LOC, 23, 18, 28, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Il dispositivo n. 1 § della risoluzione 20 febbraio 2002 (n. 722) del Consiglio di Stato è modificato nel senso che sono annullate tutte le deliberazioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 7 novembre 2001.
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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