AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.114
Data decisione, Autorità:
26.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00114
Lugano
26 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 marzo 2002 di
__________ e __________
tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 924) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 19 luglio 2001 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per l’edificazione di 7 case d’abitazione bifamiliari sulle part.
n. __________ e __________ RF;
viste le risposte:
-
26 marzo 2002 del
Consiglio di Stato;
-
26 aprile 2002 di
__________;
-
14 maggio 2002 del
municipio di __________;
-
1° luglio 2002 del
Dipartimento del territorio, SPAA;
esperita una visita in luogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
febbraio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire 7 case d’abitazione gemelle, su un terreno terrazzato (part. n.
__________ e __________ RF), situato in località __________, nella zona residenziale
(R) del PR. Il progetto prevede di disporre le costruzioni su due ranghi paralleli
di 4 (tipo A), rispettivamente 3 edifici (tipo B), separati da una strada
privata, alla quale si accede da una strada di servizio (via __________) della
categoria SS3 del piano viario.
Alla domanda si sono opposti __________ e
__________, proprietari della casa d’abitazione (part. n. __________ RF), che
sorge a monte dei fondi dedotti in edificazione, nonché l’avv. dott.
__________, proprietario della villa (part. n. __________ RF), situata
all’angolo tra via __________ e via __________. Gli opponenti hanno contestato
l’intervento soprattutto dal profilo dell’adeguatezza dell’accesso veicolare e
degli indici.
Raccolto il preavviso dell’autorità
cantonale, il 19 luglio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
imponendo, fra l'altro, di spostare il raccordo verso valle dell'accesso
secondo le indicazioni che sarebbero state date dall'Ufficio tecnico.
B. Con
giudizio 27 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza
edilizia, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti.
Con succinta motivazione, il Governo ha in
sostanza ritenuto che la valutazione operata dal municipio circa la sufficienza
dell’accesso non prestasse il fianco a critiche. Ha inoltre negato che la
superficie delle ampie terrazze coperte, previste al secondo piano, fosse
computabile nella SUL.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l’annullamento della controversa licenza edilizia.
Gli insorgenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con
particolare riferimento alla sufficienza dell’accesso veicolare ed al calcolo
degli indici.
Considerata la forte pendenza della strada
ed il volume di traffico ingenerato dal controverso insediamento, dotato di 51
posteggi, l’accesso su via __________ sarebbe a loro avviso pericoloso.
Mancherebbe inoltre una valutazione preventiva delle immissioni. Inammissibile
sarebbe infine la condizione della licenza, con cui il municipio ha imposto di
arretrare il raccordo dell’accesso verso valle secondo le indicazioni che
dovranno essere fornite dall’Uf-ficio tecnico comunale. Censurabile, in
quest'ambito, sarebbe peraltro anche il deposito dei cassonetti per la raccolta
dei rifiuti, previsto all’intersezione tra via __________ e via __________.
L’edificazione, proseguono i ricorrenti,
comporterebbe d’altro canto un sorpasso degli indici. Anzitutto, perché non è
stata computata nella SUL la superficie delle terrazze coperte, quella delle
scale d’accesso e quella degli ascensori previsti nelle case del tipo A. In
secondo luogo, perché la superficie di 48 mq che verrebbe ceduta gratuitamente
al comune per l’allargamento dell’incrocio tra via __________ e via __________
sarebbe già stata oggetto di espropriazione. Non sarebbero quindi date le
premesse per computarla nella superficie edificabile a norma dell’art. 38 cpv.
2 § LE. Norma di cui, peraltro, i ricorrenti eccepiscono la costituzionalità.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del
giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e __________, beneficiario della licenza censurata, che contestano le
tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà nei seguenti considerandi.
Invitata a pronunciarsi sul ricorso, la
Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (SPAA) ha rilevato che i valori
di emissione del traffico indotto dal controverso insediamento sono pari a circa
55 dB (A) di giorno e 45 dB (A) di notte.
E. Delle
risultanze del sopralluogo esperito si dirà per quanto necessario nei considerandi
di diritto.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati
dal giudizio impugnato e già opponenti. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito da questo
tribunale (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata soltanto se il fondo è urbanizzato. Affinché un fondo sia considerato
tale occorre, fra l'altro, che sia dotato di accesso sufficiente, ovvero
commisurato alle esigenze dettate dall'utilizzazione prevista (art. 19 cpv. 1
LPT, 77 LALPT).
La nozione di accesso sufficiente è un
concetto giuridico indeterminato che l'autorità preposta al rilascio dei
permessi di costruzione deve concretamente definire di volta in volta, tenendo
conto della situazione dei luoghi e della prevista utilizzazione del fondo in
rapporto alle finalità perseguite da questo requisito (RDAT 1990 N 88). L'esigenza
di un accesso sufficiente discende soprattutto da considerazioni inerenti alla
polizia del traffico, rispettivamente, alla polizia sanitaria e del fuoco. Da
questo profilo, un accesso è quindi considerato sufficiente solo quando è tale
da consentire ai mezzi di soccorso di raggiungere la costruzione senza
difficoltà (STA 10.6.94 in re M. SA; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 N 12;
Scolari, Commentario, ad art. 77 LALPT, n. 569 seg.).
In caso di contestazione dell’adeguatezza
dell’accesso le istanze di ricorso devono procedere con il dovuto riserbo,
limitandosi a verificare che l’interpretazione data dall’autorità decidente
alla nozione di accesso sufficiente non violi il diritto, travalicando in
particolare i limiti della latitudine di giudizio che deve esserle riconosciuta
nell’ambito dell’applicazione di concetti giuridici indeterminati. Censurabili,
in quanto lesive del diritto, sono soltanto le valutazioni basate su
considerazioni insostenibili od estranee alla materia, che attribuiscono al
concetto da determinare un contenuto precettivo inconciliabile con i principi
fondamentali del diritto.
2.2. Nell’evenienza concreta, la valutazione
operata dal municipio in merito alla sufficienza dell’accesso regge alla
critica dei ricorrenti.
Via __________ è una strada di servizio
della categoria SS3, che scende dall'abitato di __________ verso il __________.
Per evitare che venga utilizzata come scorciatoia per raggiungere lo svincolo
dell’autostrada A2, a partire dall'intersezione con via __________ la strada è
gravata da un divieto generale di circolazione, con riserva a favore dei
beneficiari di una speciale autorizzazione del municipio. L’accesso ai fondi
dedotti in edificazione è previsto a circa 30 m a valle della predetta
intersezione. Su questo tratto la strada è larga circa m 4.50 e presenta una pendenza
leggermente superiore al 10%. La strada privata che serve i posteggi dipartendosi
ad angolo retto dalla pubblica via presenta un comodo imbocco largo oltre 10 m.
Orbene, ritenendo sufficiente l’accesso in
contestazione, il municipio non ha travalicato i limiti della latitudine di
giudizio che gli deve essere riconosciuta nell’ambito dell’interpretazione
della nozione indeterminata di cui era chiamato ad individuare la portata
normativa. La valutazione non appare insostenibile. Non sussistono invero
ragionevoli motivi per dubitare che il breve tratto di strada che collega il
nuovo insediamento a via __________ sia in grado di sopportare il volume di
traffico da esso indotto. L'incrocio tra veicoli su questo tratto di strada non
è agevole, ma non è nemmeno impossibile. Il volume di traffico indotto
dall'insediamento è relativamente modesto (300 movimenti al giorno) ed appare
conciliabile con quello ridotto transitante su via __________. L'accesso al
fondo dei veicoli provenienti da via __________ non presenta alcuna difficoltà.
I raggi di curvatura e le pendenze consentono di manovrare in modo rapido e
sicuro. L'uscita richiede più attenzione, ma non pone particolari problemi dal
profilo della sicurezza della circolazione. La visuale verso valle è assicurata
grazie all'eliminazione della collinetta che potrebbe ostacolarla. Verso monte,
il marciapiede previsto lungo via __________ garantisce a sua volta manovre
altrettanto sicure.
È ben vero che dal profilo della sicurezza
della circolazione l'accesso offrirebbe forse maggiori garanzie se fosse
realizzato più a monte, in corrispondenza dell'intersezione tra via __________
e via __________. La nozione di accesso sufficiente non coincide tuttavia con
quella di accesso ideale od ottimale.
Dal profilo della sufficienza dell'accesso
veicolare, la licenza in contestazione va quindi confermata.
3.Immissioni
3.1. Giusta l’art. 25 LPAmb, la costruzione
di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte
non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l’autorità che
rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.
3.2. In concreto, l'autorità cantonale ha
rinunciato ad esigere una valutazione preventiva del rumore, ritenendo che le
immissioni prodotte dal traffico indotto dall'edificazione in oggetto non superassero
i valori di pianificazione. La deduzione, esaurientemente giustificata dalla
SPAA in sede di osservazioni al ricorso, non presta il fianco a critiche.
L'ipotesi considerata dell'autorità cantonale (300 movimenti veicolari al
giorno; velocità di 50 km/h) dimostra infatti che i valori di emissione si
situano attorno ai valori di pianificazione (VP) della zona in esame (GS II). Ben
si può di conseguenza ammettere che le immissioni foniche sui fondi circostanti
non superino i VP fissati dall'allegato 6 all'OIF per le zone residenziali [55
dB (A) di giorno; 45 dB (A) di notte].
4.Superficie utile lorda (SUL)
4.1. L’art. 38 cpv. 1 LE considera come SUL
la superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici. Dal computo della
SUL sono escluse tutte le superfici non utilizzate e non utilizzabili per
l’abitazione o il lavoro, come le cantine, i solai, le lavanderie, gli
stenditoi delle abitazioni, i locali per i macchinari, i locali comuni delle
abitazioni plurifamiliari, i vani destinati al deposito di biciclette ed al
posteggio di veicoli a motore, i corridoi, le scale e gli ascensori che servono
esclusivamente all'accesso a locali non calcolabili nella SUL, i porticati
aperti, le terrazze coperte dei tetti, non chiuse lateralmente, i balconi e le
logge che non servono per accedere agli appartamenti, i rifugi PC, le piscine
familiari, gli archivi e i magazzini (art. 40 cpv. 1 RLE).
Da questa norma discende che computabile
come SUL è per principio qualsiasi superficie utilizzata per fini residenziali
o lavorativi. Decisive non sono le indicazioni date dai piani, ma l’oggettiva
possibilità di utilizzarla per tali scopi (Scolari, Commentario, II ed., ad
art. 38 n. 1126).
Una superficie è considerata abitabile
quando appartiene ad un vano che per le sue caratteristiche intrinseche si
presta ad essere utilizzato per il soggiorno durevole di persone che si
limitano a trascorrervi il loro tempo libero dedicandosi alle attività tipiche
della funzione residenziale (Felix Huber, Die Ausnützungsziffer, Zürcher Schriften
zum öffentlichen Recht, pag. 52). Affinché un vano possa essere considerato idoneo
ad essere utilizzato per abitarvi occorre anzitutto che sia chiuso. Gli spazi
aperti (tettoie, porticati) possono invero essere utilizzati soltanto per
soggiornarvi temporaneamente. Anche se coperti, non permettono di risiedervi in
modo durevole durante tutto l'arco della giornata o dell'anno.
4.2. In concreto, gli insorgenti pretendono
anzitutto di computare nella SUL la superficie delle terrazze coperte ed aperte
su due lati, previste al secondo piano dei singoli edifici.
L’obiezione non può essere accolta. È ben
vero che le terrazze dei tetti coperte chiuse lateralmente devono essere
computate nella SUL. Nel caso concreto, questi vani non sono tuttavia terrazze
coperte poste sul tetto di un edificio. Il tetto dell'edificio costituisce
infatti la loro stessa copertura. Questi spazi vanno inoltre presi in
considerazione a due a due, ossia edificio per edificio e non casa per casa. In
quest'ottica, appare evidente che non sono chiuse lateralmente. Trattandosi di
case contigue, la parete che le divide a metà non si configura come una
chiusura laterale. In quanto aperti verso S e sul versante adiacente, questi
spazi non si prestano infine ad essere utilizzati a scopo abitativo. Per le
loro caratteristiche intrinseche, essi permettono di soggiornarvi soltanto
temporaneamente, di giorno o la sera, durante la bella stagione. Di
conseguenza, vanno semmai assimilati a semplici logge aperte, ossia a vani che
l’art. 38 cpv. 1 secondo comma LE esclude dal computo della SUL.
4.3. In secondo luogo, i ricorrenti
contestano l’esclusione dal computo della SUL della superficie delle scale
d’accesso al secondo piano delle case tipo A ed al primo piano delle case tipo
B (circa 4 mq per casa), nonché la superficie dell'ascensore al 1° e 2° piano
delle case del tipo A.
L’art. 38 cpv. 1 secondo comma LE esclude
dal computo della SUL la superficie delle scale e degli ascensori, che servono
unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella SUL. La superficie delle
scale che collegano due piani abitabili deve quindi essere computata. Nel
computo rientra tuttavia soltanto la superficie effettiva della scala e non la
superficie del vano occupato dalle relative rampe. In tal senso va intesa la
sentenza richiamata dai ricorrenti (STF 29.4.82 in re comune di __________,
cfr. Scolari op. cit., ad art. 38 LE, n. 1123).
Per le case del tipo A, la superficie delle
due rampe della scala interna che collegano un piano all’altro è stata
interamente computata nella SUL del PT, rispettivamente del 1° piano. Nella
case A, può quindi essere dedotta da quella del 2° piano in quanto già
computata in quella del 1° piano. Va inoltre computata, in quanto destinata ad
accedere a locali computabili nella SUL, la superficie delle scale del piano
cantina. Analoghe considerazioni valgono per le scale delle case del tipo B,
strutturate su tre piani anziché su quattro come le case del tipo A.
Delle correzioni derivanti dal computo delle
scale che collegano il piano cantina al PT si terrà conto qui appresso,
nell'ambito della verifica della SUL del piano cantina.
Corretta è la deduzione della superficie
occupata dalla colonna degli ascensori delle 4 case gemelle più alte (tipo A).
Computabile è infatti la superficie dell'ascensore e non quella del vano in cui
si muove. La superficie va quindi computata una sola volta e non ad ogni piano.
La succitata sentenza del Tribunale federale non si esprime peraltro sul
computo della superficie degli ascensori.
4.4. Erronea è la SUL del piano cantina
delle case del tipo B
(mq 37.41), ritenuta dal calcolo dell'i.s. prodotto con la domanda di
costruzione.
La SUL di questo piano, comprendente due
locali abitabili (studio e hobby), è infatti di mq 48.49; misura, questa, che
si ottiene deducendo le superfici della cantina (mq 6.43), della lavanderia (mq
7.59) e del locale deposito (mq 3.87) dalla superficie del piano (m 6.76 x 9.82
= mq 66.38). Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, la
superficie del corridoio e delle scale, che collegano lo studio ed il locale
hobby al piano superiore, va conteggiata, perché si tratta di spazi che,
collegando fra loro vani abitabili, non "servono unicamente all'accesso
di locali non calcolabili nella SUL" (cfr. art. 38 cpv. 1 LE).
La SUL
complessiva delle case del tipo B (mq 188.70), ritenuta dal calcolo annesso alla
domanda di costruzione, va quindi aumentata di mq 11.08 (48.49 - 37.41).
4.5. Lesiva del diritto è pure la SUL del
piano cantina della case del tipo A, ritenuta dal calcolo dell'i.s. allestito
dal progettista. Queste case, al piano cantina, prevedono una lavanderia
(mq11.10) ed un locale privo di finestre, denominato disponibile (mq
12.95), che il calcolo in questione, a giusta ragione, esclude dal computo
della SUL. Il resto del piano (mq 34.5) è invece costituito da un ampio vano,
denominato disponibile e disimpegno, attraverso il quale si accede al
primo piano, passando dalle scale o salendo con l'ascensore.
lavanderia
disponibile
m 9.82
m 3.52
Della superficie di questo vano (m 3.52 x
9.82 = mq 34.56), il calcolo dell'i.s. conteggia come SUL soltanto 10.35 mq. A
torto, tuttavia, perché la superficie di un singolo locale non può essere
considerata come SUL soltanto parzialmente. Fungendo in sostanza da atrio
dell’ingresso secondario, che permette di entrare in casa dall'autorimessa
sotterranea, il vano denominato disponibile, costituito dal corridoio allargato,
va pertanto interamente conteggiato come SUL, assieme alle scale che portano al
1° piano. L’ascensore (mq 2.71) resta invece escluso dal computo, perché già
considerato nella SUL del PT.
Alla SUL complessiva delle case del tipo A
(mq 193.46), ritenuta dal calcolo del resistente, vanno quindi aggiunti 21.5
mq.
- Superficie
edificabile (SE)
5.1. Giusta l'art. 38 cpv. 2 LE, la
superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti
di fondi nella zona edificabile oggetto dell’istanza di costruzione. Non
vengono considerate: le superfici viarie aperte al pubblico transito, le strade
carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore, le zone non edificabili
destinate a scopi pubblici e previste come tali dal piano regolatore, come pure
le superfici forestali ed i corsi d’acqua.
Le superfici non edificabili destinate a
scopi pubblici e come tali vincolate in una pianificazione comunale o
cantonale, soggiunge l'art. 38 cpv. 2 § LE, "possono tuttavia essere
considerate - totalmente o in parte - nel computo della superficie edificabile
quando si riscontrano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) non si oppongono interessi prevalenti dell'ente pubblico, in
particolare la realizzazione dei progetti pubblici non è resa più difficoltosa;
b) la quantità edificatoria realizzabile sul fondo è incrementata nella
misura massima del 15%;
c) la superficie vincolata che si conteggia come edificabile è ceduta
gratuitamente all'ente pubblico".
Questa disposizione è stata introdotta nella
LE con emendamento del 30 novembre 1992 al fine evidente di facilitare l'acquisizione,
da parte dell'ente pubblico, di terreni soggetti a vincoli pianificatori per
opere d'interesse pubblico. Essa permette in sostanza a determinati proprietari
di trasferire quantità edificatorie su superfici che per principio sono
sottratte all'edificazione privata in quanto destinate al soddisfacimento di
scopi pubblici. La norma legittima, in pratica, un'operazione contraria
all'art. 38a LE, che permette di trasferire quantità edificatorie da un fondo
all'altro unicamente all'interno della stessa zona di utilizzazione, ossia tra
fondi soggetti allo stesso regime edilizio. Privilegia, inoltre, per semplici
motivi d'ordine economico e non per effettive esigenze pianificatorie, i
proprietari di fondi oggetto di espropriazione parziale per opere pubbliche
rispetto ai proprietari di fondi che confinano semplicemente con l'area
pubblica, ai quali non è invece dato di acquisire superficie edificabile su
quest'ultima.
Benché incongruente con la sistematica della
legge, la controversa facilitazione non viola tuttavia né la costituzione, né
il diritto federale. Il trasferimento di quantità edificatorie tra fondi
soggetti a differenti regimi edilizi è in effetti ammesso quando si fonda su
una chiara ed esplicita base legale (DTF 109 Ia 31 consid. 6a). Anche se fragile,
la giustificazione d'ordine economico su cui si fonda l'art. 38 cpv. 2 § risponde
inoltre ad un interesse pubblico che può ancora essere considerato sufficiente.
La sua applicazione non ingenera infine inammissibili disparità di trattamento
fra i proprietari nell'ambito dell'utilizzazione edilizia dei loro fondi. Le
modifiche dell'assetto pianificatorio che induce appaiono tutto sommato
contenute e sopportabili, poiché l'incremento delle quantità edificatorie non
può comunque superare la misura del 15% (cfr. RDAT 2000 II n.39 consid. 3.1).
Vanno quindi disattese le censure di
incostituzionalità sollevate dai ricorrenti con rinvio alle perplessità
manifestate da Scolari (op. cit., ad art. 38 LE, n. 1136).
5.2. In concreto, i ricorrenti contestano che
la SE ritenuta dalla domanda di costruzione comprenda anche lo scorporo di 48
mq (sub. b e c) della part. n. __________ RF, che il PR prevede di espropriare
per rettificare la strada e che, di fatto, è già stato conglobato nella strada
antistante.
L'obiezione non può essere accolta, poiché
il resistente si è impegnato a cedere gratuitamente al comune questa porzione
di terreno. Non opponendosi interessi pubblici prevalenti e non essendo la
quantità edificatoria realizzabile sul fondo incrementata in misura superiore
al 15%, sono quindi soddisfatte le condizioni poste dall'art. 38 cpv. 2 § LE
per computare questo scorporo nella SE.
- Conclusioni
Sulla scorta delle considerazioni che
precedono e delle correzioni che ne derivano, la SUL complessiva delle case
previste dal controverso intervento ammonta a:
case A:
mq 193.46 + 21.50 = 214.96 x 8 = 1'719.68
case B:
mq 188.70 + 11.08 = 199.78 x 6 = 1'198.68
totale 2'918.36
La SUL massima realizzabile con una SE di
5'375 mq ed un i.s. di 0.5 è pari a 2'687.50 mq. Il progetto prevede quindi di
realizzare 2'918.36 - 2'687.50 = 230.86 mq di SUL in eccesso (i.s. effettivo:
0.54).
Il sorpasso di indice riscontrato non
implica necessariamente l'annullamento dell'intera licenza. Il difetto può
infatti essere facilmente corretto, riducendo a 2, a scelta del promotore, il
numero delle case del tipo B autorizzate (principio di proporzionalità).
Entro questi limiti il ricorso va accolto,
annullando il giudizio governativo e riformando la licenza edilizia impugnata.
La tassa di giustizia è suddivisa in parti
uguali fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le
ripetibili sono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 21, 38 LE; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 febbraio 2002 del Consiglio
di Stato (n. 924) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 19 luglio 2001
rilasciata dal municipio di __________ per l'edificazione delle part. n.
__________ e __________ RF è confermata limitatamente alle 4 case gemelle del
tipo A ed a 2 case gemelle del tipo B (a scelta del promotore).
-
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti in solido per metà e del resistente
per l'altra metà.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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