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Numero d'incarto:
52.2002.113
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.00113
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 marzo 2002 di
contro
la risoluzione 27 febbraio 2002 (n. 927) del
Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato
dall'insorgente avverso la decisione 20 settembre 2001 con cui il municipio
di __________ gli ha ordinato di cancellare la demarcazione dei posteggi
privati situati su via __________ presso l'intersezione con via __________;
viste le risposte:
-
27 marzo 2002 del
municipio di __________;
-
2 aprile 2002 del
Dipartimento del territorio, Sezione esercizio e manutenzione, Ufficio
segnaletica stradale e impianti pubblicitari;
-
9 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che via
__________ e via __________ a __________ sono due strade comunali senza uscita
con traffico limitato dal segnale di divieto generale di circolazione, con
eccezioni per il servizio a domicilio;
che la
precedenza tra le due strade non è regolamentata mediante segnaletica;
che
__________, domiciliato a __________, è proprietario del mappale n. __________
di __________ sul quale (sub. d) sono tracciati diversi posteggi perpendicolarmente
all'asse stradale di via __________ presso l'intersezione con via __________;
che il 9
giugno 1994 il municipio di __________ ha inoltrato all'Ufficio permessi del
Dipartimento delle istituzioni (UP) una richiesta, volta a regolamentare a
titolo sperimentale durante un anno, la precedenza tra via __________ e via
__________ con la demarcazione di una linea di margine lungo quest'ultima strada
in corrispondenza dei 5 parcheggi allora esistenti sul fondo del ricorrente;
che con
decisione 23 giugno 1994, il dipartimento ha approvato soltanto la linea di
margine allo scopo di evidenziare la precedenza da destra delle due strade, in
seguito mai realizzata;
che il 7
dicembre 2000 la Polizia comunale ha segnalato al municipio che nel corso del
mese precedente il ricorrente aveva ampliato la superficie dei propri parcheggi
per le esigenze di alcuni inquilini demarcando 4 posti auto, uno dei quali
invadeva parzialmente la linea di bordo di via __________ e ostacolava in tal
modo il transito veicolare (larghezza dell'accesso limitata a m 4.35 rispetto
ai m 5 previsti dalle norme tecniche VSS);
che
fondandosi sulle premesse emergenze, con risoluzione 21 dicembre 2000 il
municipio ha ordinato a __________ di ripristinare, entro il 31 gennaio 2001,
la demarcazione dei posteggi al fine di rispettare la decisione dell'UP del 23
giugno 1994 (art. 107, 145 LOC e 25 RLOC);
che la
decisione, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, non è stata
impugnata;
che con
scritto 29 dicembre 2000, __________ ha chiesto al municipio di __________ di
indire un incontro con il tecnico comunale al fine di delimitare la propria
area privata sulla quale tracciare i propri parcheggi;
che a
seguito dell'incontro svoltosi il 22 gennaio 2001, i rappresentanti del comune
hanno deciso di raccogliere il parere della Sezione esercizio e manutenzione
del Dipartimento del territorio, autorità di sorveglianza giusta gli art. 104
cpv. 2 e 105 LCStr;
che il 31
gennaio 2001 due abitanti di via __________ si sono rivolti al municipio per
informarlo dei pericoli e delle difficoltà di manovra causata dai posteggi
tracciati abusivamente da __________;
che con
decisione 13 aprile 2001, fondata sugli art. 101 cpv. 2, 105 cpv. 1 e 2 OSStr,
la Sezione esercizio e manutenzione ha invitato il municipio di __________ a
ordinare al ricorrente di sopprimere le demarcazioni dei parcheggi e di
presentare un'istanza per una loro nuova disposizione che rispettasse le norme
VSS;
che,
secondo l'autorità dipartimentale, nemmeno la situazione precedente il mese di
novembre 2000 poteva essere ripristinata, perché gli stalli non rispettavano la
profondità minima di 5 metri: in base alle norme VSS potevano stazionare
sull'area privata al massimo due autoveicoli disposti in senso longitudinale;
che dopo
vicissitudini che qui non occorre evocare, il 26/27 luglio 2001 la Sezione
esercizio e manutenzione ha sostanzialmente ribadito le proprie conclusioni del
13 aprile 2001, invitando nuovamente il municipio a ordinare a __________ di
sopprimere i 4 posteggi entro 15 giorni e a presentare un'istanza per la realizzazione
di due posti auto sull'area privata ("variante 2");
che per
illustrare in dettaglio il preavviso del cantone, il 28 agosto 2001 il
municipio ha indetto un incontro con il ricorrente, svoltosi il 13 settembre
successivo;
che in
quell'occasione __________ si è dichiarato disposto a sopprimere la demarcazione
realizzata abusivamente e a valutare se posare una delimitazione a confine con
via __________;
che
riferendosi a tale incontro, il 20 settembre 2001 il municipio di __________ ha
quindi trasmesso a __________ copia del preavviso dipartimentale e lo ha sollecitato
a sopprimere le demarcazioni entro il 31 dicembre 2001; nel contempo, lo ha informato
di aver inoltrato al dipartimento una domanda volta a modificare la segnaletica
orizzontale;
che l'11
ottobre 2001 la Sezione esercizio e manutenzione ha respinto l'istanza del
comune di __________ volta a demarcare una linea di margine all'imbocco di via
__________, rilevando che le norme VSS 640 850 vietano di tracciare
delimitazioni laterali alla carreggiata all'interno delle località;
che con "reclamo"
22 ottobre 2001 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di occuparsi del
caso, affermando che voleva rispettare la decisione del municipio del 20
settembre precedente, "alla sola condizione che tutte le modifiche
apportate alle proprietà di questo nucleo dopo l'introduzione del PPN vengano
completamente riesaminate e, nel caso di non conformità con le regole
contemplate nella stessa legge, venga applicato il medesimo parametro con cui
questo caso è stato trattato dal municipio di __________ ";
che con
giudizio 27 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto in ordine l'atto
interposto da __________;
che dopo
aver considerato il "reclamo" quale ricorso, l'Esecutivo cantonale lo
ha dichiarato intempestivo perché inoltrato oltre il termine di 15 giorni;
che il
Governo ha rilevato come la mancata indicazione dei mezzi e dei termini ricorsuali
della decisione impugnata non potesse giovare all'insorgente, il quale avrebbe
dovuto conoscerli tramite la precedente decisione municipale del 21 dicembre
2000;
che
contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo e di rinviare
gli atti all'autorità inferiore affinché entri nel merito della vertenza;
che il
ricorrente contesta che l'atto del 20 settembre 2001 debba essere considerato
decisione, sostenendo che l'autorità comunale lo aveva semplicemente invitato a
sopprimere la demarcazione dei posteggi;
che
l'insorgente rileva pure che la missiva era stata spedita per posta semplice e
non indicava nemmeno i mezzi e i termini di impugnazione;
che, in
ogni caso, egli adduce di aver inoltrato il reclamo al Consiglio di Stato solo
a titolo cautelativo;
che
all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio
di __________ e la Sezione esercizio e manutenzione senza formulare particolari
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 106 cpv. 2
LCStr e dal combinato agli art. 5 cifra 4 e 10 cpv. 2 LALCStr;
che il
ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente
certa (art. 43 PAmm);
che
l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che per
principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i
provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed
individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli
amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza,
l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4
ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1,
Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 200);
che per
costante giurisprudenza non costituiscono una decisione nel senso appena citato
del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni,
direttive o avvertimenti (Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 35 B IIc e rif.);
che la
decisione 21 dicembre 2000 con la quale il municipio ha ordinato a __________
di ripristinare entro il 31 gennaio 2001 la demarcazione "nei modi autorizzati"
è cresciuta in giudicato;
che il 29
dicembre 2000 __________ non ha impugnato la predetta decisione, ma si è
rivolto al municipio chiedendogli di indire un incontro al fine di delimitare
la propria area privata su cui demarcare i parcheggi;
che a
seguito della richiesta e in attesa che il municipio gli precisasse che cosa potesse
realizzare sulla scorta del parere della Sezione esercizio e manutenzione del
Dipartimento del territorio, il ricorrente non ha dato seguito all'ordine
impostogli;
che
informando il 20 settembre 2001 __________ del parere del dipartimento e invitandolo
a sopprimere le demarcazioni entro il 31 dicembre 2001, il municipio si è
sostanzialmente limitato ad assegnare all'insorgente una nuova scadenza;
che
l'atto costituiva quindi una semplice diffida non impugnabile;
che
finanche il municipio ha osservato che lo scritto 20 settembre 2001 non era una
decisione (v. risposta 12 dicembre 2001 al Consiglio di Stato);
che il
Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'atto inoltratogli
da __________ già per questo motivo;
che,
seppur per ragioni diverse da quelle addotte dal Consiglio di Stato, il ricorso
va pertanto respinto senza che necessiti ulteriore disamina;
che tassa
di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 106 cpv. 2 LCStr; 5 cifra 4, 10 cpv. 2
LALCStr; 23 lett. a RLALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 55, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Tasse
e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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