Appeal against municipal fine dismissed as late

52.2002.112Altro tribunale20 dic 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged before the cantonal administrative court a State Council decision declaring inadmissible his appeal against a municipal fine of CHF 2,000 for unauthorized building works. He had received the fine decision in April 2000 but waited to appeal until December 2001, arguing that he first needed documents from the municipality. The court held that the 15-day statutory appeal period is peremptory and cannot be postponed pending document disclosure. The fine decision had therefore long since become final, so the State Council correctly declared the appeal inadmissible. The cantonal appeal was dismissed and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 46 LE, art. 148 LOC, art. 11 PAmm; late appeal against municipal fine and peremptory time limits. A municipal fine decision in contravention matters must be challenged within the statutory 15-day period from notification. The time limit is peremptory and cannot be suspended or extended by the parties' wish to obtain further documents. If the addressee considers that access to the file is insufficient, he must nevertheless appeal in time and, if appropriate, invoke a violation of the right to be heard. Once the decision has entered into force, the merits can no longer be reopened absent the conditions for reconsideration. The appellate authority rightly declares the appeal inadmissible when filed after expiry of the deadline (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.112

Data decisione, Autorità: 20.12.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.112

Lugano 20 dicembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 marzo 2002 di


Contro

la decisione 27 febbraio 2002, n. 943, del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 marzo 2000 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 2'000.—per violazione della LE;

viste le risposte:

  • 26 marzo 2002 del Consiglio di Stato;

  • 17 aprile 2002 del municipio di __________;

preso atto della replica del ricorrente 4 maggio 2002 e delle dupliche:

  • 14 maggio 2002 del Consiglio di Stato;

  • 22 maggio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 29 marzo 2000 il municipio di __________ ha inflitto al qui ricorrente __________ una multa di fr. 2'000.--, per l'esecuzione senza autorizzazione di vari interventi sullo stabile insistente sulla part. __________ RF, di sua proprietà (chiusura di un portone e formazione di una nuova apertura, erezione di un muro di sostegno, installazione di un nuovo impianto di riscaldamento e posa di un nuovo serbatoio);

che la suddetta decisione era munita dell'indicazione della via e del termine di ricorso;

che con scritto 3 aprile 2000 al Consiglio di Stato, il multato ha comunicato di ritornare al municipio la decisione in questione, poiché, a suo dire, viziata nella forma, siccome lo indicava come residente a __________, anziché come domiciliato; ha inoltre richiesto l'estratto della risoluzione municipale che lo riguardava nonché tutti i decreti di multa emanati dal municipio nell'ultimo quadriennio; nell'attesa ha affermato di non impugnare la decisione anzidetta;

che il 2 ottobre 2000, in risposta ad una sollecitatoria di pagamento da parte del municipio, l'insorgente ha ribadito di attendere la documentazione richiesta, prima di aggravarsi contro il provvedimento di multa;

che il 15 novembre 2001, contestualmente ad una nuova diffida di pagamento, l'autorità comunale ha trasmesso all'insorgente l'estratto della risoluzione municipale, mentre gli ha negato la visione delle multe emesse negli ultimi anni;

che il 5 dicembre 2001, __________ si è aggravato dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della multa inflittagli, siccome i lavori effettuati, comunque conformi all'ordinamento edilizio, sarebbero di poco conto ed invocando inoltre il principio della parità di trattamento;

che con decisione 27 febbraio 2002 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame, in quanto tardivo; l'impugnativa andava infatti proposta entro 15 giorni dalla notifica della decisione avversata, senza attendere l'estratto della risoluzione municipale; la buona fede, ha soggiunto il Consiglio di Stato, imponeva peraltro di assumere più celermente le informazioni richieste, per cui il termine di ricorso sarebbe comunque ampiamente decorso;

che contro il predetto giudicato governativo, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento;

che l'insorgente ripropone le censure già sollevate senza successo in prima istanza e denuncia diversi casi di abusi edilizi, puniti, a suo giudizio, in maniera più mite che nel caso di specie;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il municipio di __________, che ripercorre l'iter procedurale sfociato nella decisione di multa;

che in sede di replica e duplica, le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e allegazioni;

considerato, in diritto

che il gravame è ricevibile in ordine, essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo data (art. 46 LE e 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione attiva certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che le decisioni di multa adottate dal municipio in ambito di contravvenzioni alla LE sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro intimazione, giusta i combinati disposti degli art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1 PAmm;

che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 PAmm) e non possono quindi essere prorogati né dall'autorità adita né, tantomeno, dalle parti;

che, nel caso concreto, la decisione di multa, allestita in buona e dovuta forma, con, tra l'altro, l'indicazione del termine di ricorso, è stata notificata all'insorgente, al più tardi il 3 aprile 2000;

che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la multa entro 15 giorni da quel momento, se del caso eccependo la violazione del diritto di essere sentito, e meglio l'impossibilità di determinarsi compiutamente, per mancanza di accesso agli atti;

che, per contro, non era evidentemente sua facoltà riservarsi la possibilità di aggravarsi successivamente, previo esame di documenti soggettivamente ritenuti necessari;

che, di conseguenza, quando è stata impugnata dinanzi al Consiglio Stato, la risoluzione di multa era da tempo cresciuta in giudicato, per cui, in assenza dei presupposti per un riesame, manifestamente inadempiuti, non poteva venir rimessa in discussione;

che, nella misura in cui oggetto dell'impugnativa era l'estratto come tale della risoluzione municipale, con la stessa, se proponibile e tempestiva, si potevano semmai addurre censure di ordine formale, connesse con la procedura di adozione della decisione, ma non contestazioni riguardanti il merito della vertenza;

che il ricorrente non ha eccepito alcunché a riguardo delle formalità d'adozione dell'avversata decisione municipale né ha sollevato argomentazioni che ignorava prima di disporre dell'estratto della risoluzione medesima;

che rettamente il Consiglio di Stato ha pertanto giudicato il gravame irricevibile;

che, in questa sede, il ricorso va di conseguenza respinto, senza entrare nel merito delle censure addotte;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 46 LE; 148 LOC; 3, 11, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

municipal finedeadlineinadmissibilityperemptory time limitright to be heardbuilding regulationscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the municipal fine was filed within the statutory time limit.

Decisione estratta

The appeal was late because the fine decision had already been duly notified and the 15-day deadline had expired long before the filing before the State Council.

Motivazione estratta

Legal time limits are peremptory and cannot be extended. The appellant had to challenge the fine within 15 days of notification, even if he wished to complain about lack of access to the file; he could not reserve the right to appeal later after obtaining documents he considered useful.

Questione giuridica chiave

Whether the State Council correctly declared the municipal appeal inadmissible.

Decisione estratta

Yes. Since the municipal fine had already become final, the State Council rightly found the appeal inadmissible.

Motivazione estratta

Because the challenge concerned the merits of a decision that had already entered into force, and no basis for reconsideration was shown, the Government could not reopen the matter.

Questione giuridica chiave

Allocation of court fees and costs.

Decisione estratta

The losing appellant bears the judicial fee and costs.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under the applicable procedural rules.

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