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Numero d'incarto:
52.2002.112
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.112
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 marzo 2002 di
Contro
la decisione 27 febbraio 2002, n. 943, del Consiglio
di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 29 marzo 2000 con cui il municipio di __________ gli
ha inflitto una multa di fr. 2'000.—per violazione della LE;
viste le risposte:
preso atto della replica del
ricorrente 4 maggio 2002 e delle dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 29 marzo 2000 il
municipio di __________ ha inflitto al qui ricorrente __________ una multa di
fr. 2'000.--, per l'esecuzione senza autorizzazione di vari interventi sullo
stabile insistente sulla part. __________ RF, di sua proprietà (chiusura di un
portone e formazione di una nuova apertura, erezione di un muro di sostegno,
installazione di un nuovo impianto di riscaldamento e posa di un nuovo
serbatoio);
che la
suddetta decisione era munita dell'indicazione della via e del termine di ricorso;
che con scritto 3 aprile 2000 al Consiglio
di Stato, il multato ha comunicato di ritornare al municipio la decisione in
questione, poiché, a suo dire, viziata nella forma, siccome lo indicava come
residente a __________, anziché come domiciliato; ha inoltre richiesto
l'estratto della risoluzione municipale che lo riguardava nonché tutti i
decreti di multa emanati dal municipio nell'ultimo quadriennio; nell'attesa ha
affermato di non impugnare la decisione anzidetta;
che il 2 ottobre 2000, in risposta ad una
sollecitatoria di pagamento da parte del municipio, l'insorgente ha ribadito di
attendere la documentazione richiesta, prima di aggravarsi contro il
provvedimento di multa;
che il 15 novembre 2001, contestualmente ad
una nuova diffida di pagamento, l'autorità comunale ha trasmesso all'insorgente
l'estratto della risoluzione municipale, mentre gli ha negato la visione delle
multe emesse negli ultimi anni;
che il 5 dicembre 2001, __________ si è
aggravato dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della multa
inflittagli, siccome i lavori effettuati, comunque conformi all'ordinamento
edilizio, sarebbero di poco conto ed invocando inoltre il principio della
parità di trattamento;
che con
decisione 27 febbraio 2002 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame, in
quanto tardivo; l'impugnativa andava infatti proposta entro 15 giorni dalla
notifica della decisione avversata, senza attendere l'estratto della
risoluzione municipale; la buona fede, ha soggiunto il Consiglio di Stato,
imponeva peraltro di assumere più celermente le informazioni richieste, per cui
il termine di ricorso sarebbe comunque ampiamente decorso;
che contro il predetto giudicato governativo, __________ si aggrava
ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente
l'annullamento;
che
l'insorgente ripropone le censure già sollevate senza successo in prima istanza
e denuncia diversi casi di abusi edilizi, puniti, a suo giudizio, in maniera
più mite che nel caso di specie;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, senza formulare osservazioni, e il municipio di __________, che
ripercorre l'iter procedurale sfociato nella decisione di multa;
che in sede di replica e duplica, le parti
si sono confermate nelle rispettive tesi e allegazioni;
considerato, in
diritto
che il
gravame è ricevibile in ordine, essendo la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo data (art. 46 LE e 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione attiva
certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che le
decisioni di multa adottate dal municipio in ambito di contravvenzioni alla LE
sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro intimazione,
giusta i combinati disposti degli art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1
PAmm;
che i
termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 PAmm) e non possono quindi
essere prorogati né dall'autorità adita né, tantomeno, dalle parti;
che, nel caso concreto, la decisione di
multa, allestita in buona e dovuta forma, con, tra l'altro, l'indicazione del
termine di ricorso, è stata notificata all'insorgente, al più tardi il 3 aprile
2000;
che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare
la multa entro 15 giorni da quel momento, se del caso eccependo la violazione
del diritto di essere sentito, e meglio l'impossibilità di determinarsi
compiutamente, per mancanza di accesso agli atti;
che, per contro, non era evidentemente sua
facoltà riservarsi la possibilità di aggravarsi successivamente, previo esame
di documenti soggettivamente ritenuti necessari;
che, di conseguenza, quando è stata
impugnata dinanzi al Consiglio Stato, la risoluzione di multa era da tempo
cresciuta in giudicato, per cui, in assenza dei presupposti per un riesame, manifestamente
inadempiuti, non poteva venir rimessa in discussione;
che, nella misura in cui oggetto
dell'impugnativa era l'estratto come tale della risoluzione municipale, con la
stessa, se proponibile e tempestiva, si potevano semmai addurre censure di ordine
formale, connesse con la procedura di adozione della decisione, ma non
contestazioni riguardanti il merito della vertenza;
che il ricorrente non ha eccepito alcunché a
riguardo delle formalità d'adozione dell'avversata decisione municipale né ha
sollevato argomentazioni che ignorava prima di disporre dell'estratto della risoluzione
medesima;
che rettamente il Consiglio di Stato ha
pertanto giudicato il gravame irricevibile;
che, in questa sede, il ricorso va di
conseguenza respinto, senza entrare nel merito delle censure addotte;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 46 LE; 148 LOC; 3, 11, 18, 28, 43, 46,
60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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