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Numero d'incarto:
52.2002.110
Data decisione, Autorità:
30.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00110
Lugano
30 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2002 di
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 28 febbraio 2002 del Perito
distrettuale di Bellinzona, che ha respinto la domanda 4 marzo 1998 del
ricorrente volta ad ottenere contro compenso in denaro la proprietà della
part. __________ RFD di __________, coattiva di 3 mq del mapp. __________ di
proprietà del vicino __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario del mapp. __________ di __________, un fondo di 270 mq acquisito
nel 1978 sul quale sorge la sua abitazione, in contiguità con quella del vicino
__________ (mapp. __________, di 194 mq). Sullo spiazzo antistante casa
__________, attaccata alla costruzione, si trova un'aiuola di 3 mq (part.
__________) intavolata a RF come proprietà coattiva della part. __________ e
censita come scala. Un tempo lo spazio infiorato era infatti occupato da una
scaletta che portava alla dimora di __________, segnatamente ad alcuni locali
posti nei piani superiori dell'edificio di __________ iscritti come diritti di
sporgenza a favore del mapp. __________.
Tra i due proprietari è in essere da alcuni
anni una disputa circa la sussistenza di un diritto di passo a carico del mapp.
__________ e la ricostruzione della scala al mapp. __________. La prima, di
stampo civilistico, è sfociata nell'accertamento giudiziale dell'inesistenza di
una servitù di passaggio a beneficio del mapp. __________ (sentenza 11
settembre 2001 della I CCA), la seconda, di natura amministrativa, nel diniego
della licenza edilizia per il rifacimento della piccola gradinata (risoluzione
25 febbraio 2002 del municipio di __________).
B. Con istanza
4 marzo 1998 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito
distrettuale di Bellinzona di trasferirgli la proprietà dei 3 mq del mapp.
__________ occupati dalla predetta aiuola, offrendo un compenso in denaro di
fr. 1'000.- a corpo. A mente del richiedente, l'operazione avrebbe permesso di
conseguire un uso del suolo migliore e più razionale senza danneggiare il proprietario
della part. __________.
In sede di risposta __________ si è opposto
alla permuta siccome volta a soddisfare gli interessi di mera natura privata
del vicino, ribadendo tale posizione all'udienza di conciliazione e contestuale
visita dei luoghi tenutasi il 31 gennaio 2002 dopo una lunga sospensione della
procedura in attesa degli esiti della causa civile pendente davanti al Pretore
di Bellinzona prima e la I CCA poi.
C. Esaurite le
formalità processuali, con decisione 28 febbraio 2002 il Perito distrettuale di
Bellinzona ha respinto l'istanza.
Il primo giudice ha ritenuto in sostanza che
la permuta proposta non permettesse un uso più razionale del suolo.
L'operazione - ha soggiunto - migliorerebbe unicamente la situazione del richiedente
dando luogo ad un vero e proprio esproprio.
D. Avverso
questo giudizio __________ è insorto mediante ricorso 14 marzo 2002 innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando l'accoglimento della permuta
richiesta al Perito, all'occorrenza mediante compensazione in natura come prospettato
in sede di sopralluogo.
Con dovizia di motivazione il ricorrente ha ribadito
la legittimità dell'operazione, che consentirebbe un uso più razionale dei
fondi coinvolti e non danneggerebbe la controparte, ossequiando così tutti i
presupposti sanciti dalla legge. D'altro canto, la part. __________ ha perso da
tempo la funzione essenziale di scala per la quale era stata creata, di fatto
non è edificabile e non è nemmeno accessibile in mancanza di un diritto di
passo attraverso il mapp. __________; il suo inserimento nel fondo che la
circonda permetterebbe invece di migliorare le possibilità di edificazione della
proprietà __________, tuttora limitate dalla presenza della coattiva.
E. Il Perito
distrettuale di Bellinzona e __________ hanno proposto la reiezione del
gravame, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti e
puntualizzazioni che saranno illustrati, ove occorresse, nei considerandi che
seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito alle impugnative
contro le decisioni di permuta dei Periti distrettuali si fonda sui combinati
art. 94 LRPT e 60 PAmm.
La legittimazione a ricorrere di __________,
proprietario richiedente la permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm,
grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto, tempestivo e
correttamente formulato (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta
l'art. 83 LRPT, allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario
di un fondo può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di
parte di esso, purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.
Esprimendosi sulla portata di questa
disposizione, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di
spiegare più volte che il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero
secondo l'interesse generale volto alla sistemazione agronomica del cantone
attraverso quella fondiaria (RDAT I-1993 N. 55); l'interesse pubblico si
concretizza insomma nel dichiarato obbiettivo di "conseguire un uso del suolo
più razionale".
La permuta del diritto pubblico ticinese si
fonda d'altra parte sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità e ne
riprende i principi essenziali. Anche in materia di permuta vige pertanto la regola
secondo cui il proprietario del terreno richiesto non deve subire un danno
individuale, né conseguire particolari vantaggi dall'operazione. Chi domanda un
fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della
medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT), in difetto di cui
si operano conguagli in denaro per la differenza (art. 86 cpv. 2 LRPT). Basterà
tuttavia un'offerta in denaro se il terreno richiesto è di natura edificabile e
non supera i 30 mq (art. 87 cpv. 1 lett. a LRPT).
- Oggetto
della presente controversia, frutto di un'ampia contesa di stampo essenzialmente
civilistico di cui si è già occupata per taluni aspetti anche la Pretura di Bellinzona
e la I CCA, è la piccola coattiva censita come scala posta a ridosso della casa
del ricorrente. In concreto, trattasi di un'aiuola di 3 mq che __________ vorrebbe
annettere al proprio mapp. __________ in cambio di un indennizzo di fr.
1'000.-. Con ogni evidenza, la prospettiva di risolvere definitivamente la
disputa che lo oppone al confinante ha indotto il proprietario del mapp.
__________ a tentare l'acquisizione del fondo desiderato tramite la procedura
amministrativa contemplata dalla LRPT.
Non v'è dubbio che la permuta prospettata
permetterebbe al ricorrente di cancellare la coattiva, consentendogli di
sfruttare liberamente lo spazio antistante la sua abitazione e di appianare una
divergenza che dura da anni. In casu appare però altrettanto indubbio che i vantaggi
derivanti dall'operazione sarebbero circoscritti all'esclusivo peculiare
interesse del richiedente __________, senza alcuna correlazione con il concetto
dianzi ricordato - proprio della LRPT - di un migliore e più razionale uso del
suolo in senso lato.
Ha ragione il ricorrente quando afferma che
la part. __________ ha perso da tempo la funzione per la quale era stata
creata, che la coattiva non è edificabile autonomamente e che il suo proprietario
non può accedervi in mancanza di un diritto di passo attraverso il mapp.
__________. D'altra parte però lo stesso ricorrente non ha saputo comprovare
che solo conglobando la superficie della coattiva nel mapp. __________
diventerà possibile utilizzare in modo migliore e più razionale la sua
proprietà. La presenza della minuscola part. __________ davanti alla sua
cantina non pregiudica infatti l'esecuzione di interventi edilizi, comunque
limitati dagli oneri di sporgenza iscritti a RF e dalla restrittiva disciplina
di PR vigente nella zona di situazione (zona NV; art. 42 NAPR di __________).
L'area richiesta crea tutt'al più un fastidio, un danno psicologico, che da
solo non può tuttavia giustificare la sostanziale operazione di esproprio che
__________ vorrebbe realizzare a scapito del diritto di proprietà del vicino
__________. Ammettendo il contrario si finirebbe per legittimare ogni sorta di
permuta destinata a risolvere diatribe di vicinato aggirando l'obbligo della
forma contrattuale prevista per il trasferimento della proprietà immobiliare
(GAT N. 816).
- Ferme
queste premesse, il ricorso va respinto con la conseguente conferma della
decisione impugnata.
La tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art.
visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giudizio di fr. 500.- è posta a carico di __________, con l'ulteriore obbligo
di versare al resistente __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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