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Numero d'incarto:
52.2002.109
Data decisione, Autorità:
30.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00109
Lugano
30 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14
marzo 2002 di
contro
la decisione 18 febbraio
2002 (no. 5) con cui il Dipartimento delle istituzioni, in accoglimento
del reclamo dell'avv. __________, ha modificato il conteggio dell'Azienda acqua
potabile di __________, riducendo la tassa d'utilizzazione dell'acqua
potabile impostagli, limitatamente alla tassa supplementare per piscine;
viste le risposte:
-
5 aprile 2002 del
comune di __________;
-
12 aprile 2002 del
Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24 marzo
2000 i servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato
all'avv. __________ la tassa di utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno 2000,
relativa all'abitazione monofamigliare al mappale __________, di cui è proprietario,
di fr. 1'115,15, oltre all'IVA. Il tributo era composto da una tassa di
abbonamento di fr. 80.-, da una tassa di consumo di fr. 415.15 e da una tassa
supplementare per piscine di fr. 616.-. Quest'ultima era calcolata in ragione
di fr. 11.- per mc di volume del manufatto.
B. Con reclamo 2 maggio 2000 l'avv. __________ insorgeva contro
l'imposizione in rassegna davanti al Dipartimento delle istituzioni,
chiedendogli di annullare la tassa supplementare per piscine, adducendo una
violazione del principio di uguaglianza e, in subordine, di equivalenza.
C. Con
decisione 2 gennaio 2001 il Dipartimento delle istituzioni accoglieva il
reclamo. In primo luogo esso rilevava il minimo consumo di acqua potabile
provocato, nel comune di __________, dalle piscine, pari al 2,57% del totale.
Inoltre, tenendo conto dell'aggravio costituito dalla tassa supplementare che
le colpiva, il prezzo unitario (ossia al mc) dell'acqua potabile utilizzata per
la piscina del reclamante era di circa 10 volte superiore a quello che lo
stesso pagava per il consumo dell'acqua potabile relativa all'abitazione
monofamigliare. Il Dipartimento concludeva che la controversa tassa violava il
principio dell'equivalenza, stralciandola dal conteggio 24 marzo 2000.
D. Con ricorso
18 gennaio 2001 il comune di __________ insorgeva innanzi a questo Tribunale
contro quel giudicato dipartimentale, sostenendo che l'annullata tassa, fondata
su di una valida base legale formale, non poteva essere rimessa in discussione
attraverso il ricorso ai principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.
Il comune chiedeva pertanto al Tribunale di annullare la decisione
dipartimentale e di confermare l'imposizione comunale 24 marzo 2000.
E. Con
sentenza 23 aprile 2001 questo Tribunale annullava la decisione 2 gennaio 2001
del Dipartimento delle istituzioni. Con la citata decisione il Tribunale così
si esprimeva:
"Gli
atti devono essere retrocessi al Dipartimento in ossequio all'art. 65 cpv. 2
PAmm affinché, analogamente a quanto ha fatto il Tribunale federale nella più
volte ricordata sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76,
proceda in primo luogo ai necessari accertamenti per determinare se e con quali
conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di __________
comportino delle superpunte di consumo (cfr. segnatamente consid. 6 di quel
giudizio). Una volta ottenuti affidanti risultati in merito, esso dovrà
valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata - se del caso
parzialmente - con riferimento ai principi di equivalenza e di uguaglianza".
F. Con
decisione 18 febbraio 2002 il Dipartimento delle istituzioni accoglieva parzialmente
il ricorso, modificando il conteggio dell'Azienda acqua potabile di __________
del 24 marzo 2000 in punto alla tassa acqua potabile con la riduzione della
posizione relativa all'imposizione della tassa per piscine da fr. 616.- a fr.
448.-.
G. Contro la
predetta decisione dipartimentale insorge con ricorso 14 marzo 2002 l'avv.
__________, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente lamenta avantutto una
violazione del diritto di essere sentito, non avendo egli potuto partecipare
all'assunzione delle prove e non essendo stato informato dell'assunzione delle
stesse, ciò che gli avrebbe impedito di determinarsi al riguardo.
H. Il
municipio di Cadro e il Dipartimento delle istituzioni postulano la reiezione
del gravame, il secondo rilevando "che nel caso in oggetto non sono
state ordinate perizie di sorta. I calcoli utilizzati dallo scrivente
Dipartimento tengono conto della citata giurisprudenza del Tribunale federale e
cantonale con l'estrapolazione, "mutatis mutandis" dei sistemi di
calcolo utilizzati nei casi citati nella decisione impugnata".
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 40 LMSP). Il ricorso è inoltre tempestivo
(art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
42 LMSP, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può inoltre
essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Il
ricorrente lamenta avantutto una violazione del diritto di essere sentito.
Giusta l'art. 29 CF in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o
amministrative le parti hanno diritto d’essere sentite.
Per costante giurisprudenza il diritto di
essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso sul merito.
Il diritto di essere sentito garantito dalla
costituzione federale include segnatamente il diritto del cittadino di potersi
esprimere sugli elementi rilevanti prima che sia presa una decisione che tocca
la sua posizione giuridica, la facoltà di produrre prove pertinenti, di
prendere conoscenza dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove
essenziali o almeno di potersi esprimere sul risultato dell'istruttoria quando
questo può influire sulla decisione da prendere. Inoltre, l'autorità che
include nell'incarto nuovi documenti che intende utilizzare ai fini del
giudizio e che contengono elementi rilevanti deve avvisare, in linea di
principio, le parti (RDAT I 1996 no 11).
2.2. Nel
caso in esame il Dipartimento delle istituzioni ha incluso nell'incarto una perizia,
precedentemente fatta allestire nell'ambito di un'altra procedura ricorsuale,
che ha poi utilizzato per sostanziare la propria decisione.
Ebbene, qualunque sia la natura probatoria
di quest'atto (perizia o documento) - non accessibile al pubblico, non noto
alle parti e di cui, in mancanza di ulteriori ragguagli, neppure è dato a sapere
se sia attendibile e utilizzabile nella presente fattispecie - al ricorrente
andava data la possibilità di esprimersi in merito.
Ciò non essendo stato fatto, il suo diritto
di essere sentito è stato violato e già per questo motivo la decisione
impugnata va annullata.
- Ma v'è di
più: con decisione 23 aprile 2001, questo Tribunale annullava la prima decisione
del Dipartimento delle istituzioni nella medesima causa, rinviandogli atti affinché,
esperiti i necessari accertamenti, emettesse un nuovo giudizio, rilevando, tra
l'altro, quanto segue:
"Per quanto concerne invece il
principio dell'equivalenza, espressione - in materia di tasse - del principio
della proporzionalità, è invece necessario evidenziare che se le prestazioni di
un'azienda di distribuzione dell'acqua potabile non possono essere misurate
tramite il confronto con analoghe prestazioni offerte nel libero mercato, esse
possono nondimeno essere valutate, per lo meno, partendo dal loro costo per
l'azienda. In concreto, la tassa suppletoria per piscine può apparire
giustificata, in particolare, per la struttura del consumo generato da quegli impianti,
caratterizzata dalle cosiddette superpunte di consumo, concentrate nei giorni
di canicola, una decina all'anno (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76). La
necessaria legittimazione della soprattassa in esame può pertanto essere
ricercata e verificata, alla luce del principio dell'equivalenza, determinando
i costi annui dei mezzi investiti dall'azienda distributrice per il superdimensionamento
degli impianti dovuto alle piscine e ripartendoli in seguito sulla capienza
totale di tali impianti, in modo da ricavare il loro costo annuo per mc (fr./mc),
che può essere agevolmente confrontato con il parametro di calcolo impiegato
per l'imposizione della tassa, che si diparte dello stesso principio (fr./mc),
come aveva proceduto il Tribunale federale nella sentenza appena citata,
relativa al comune di __________."
Per l'emanazione del nuovo giudizio il
Dipartimento si è invero limitato a fare propria la valutazione degli oneri
supplementari annui per l'azienda dell'acqua potabile riconducibili alla
presenza delle piscine, sottopostagli dal municipio di __________ con le
osservazioni 17 maggio 2000 al ricorso dell'avv. __________. L'autorità inferiore
non ha per contro promosso, com'era invece necessario in ossequio al principio
inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAmm), i benché minimi accertamenti di natura tecnica,
da un lato, e finanziaria, dall'altro, volti a verificare le fondatezza delle
menzionate adduzioni. Segnatamente non sono state esperite verifiche atte a
stabilire se l'azienda dell'acqua potabile di __________ abbia effettivamente
dovuto eseguire un sovradimensionamento degli impianti a causa della presenza
di piscine sul territorio comunale.
Il Dipartimento delle istituzioni non ha
quindi proceduto nel senso indicato con la sentenza 23 aprile 2001, omettendo
di determinare costi annui dei mezzi investiti dall'azienda distributrice per
il sovradimensionamento degli impianti dovuto alle piscine, costi da ripartire
sulla capienza totale di tali impianti.
Se è senz'altro possibile utilizzare
parametri che hanno valenza generale (si veda al proposito la STF 103 Ia 577 =
RDAT 1979 n. 76), questo non vale laddove si tratta di accertare gli elementi
di natura tecnica e finanziaria specifici della singola azienda acqua potabile.
-
Il ricorso
deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti
devono essere retrocessi al Dipartimento delle istituzioni in ossequio all'art.
65 cpv. 2 PAmm affinché, analogamente a quanto ha fatto il Tribunale federale
nella più volte ricordata sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n.
76, proceda in primo luogo ai necessari accertamenti per determinare se e con
quali conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di __________
comportino delle superpunte di consumo (cfr. segnatamente consid. 6 di quel
giudizio). Una volta ottenuti affidanti risultati in merito, esso dovrà
valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata - se del caso
parzialmente - con riferimento ai principi di equivalenza e di uguaglianza e, subordinatamente,
di copertura dei costi.
-
Il
Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm) né assegna
ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46,
61, 62, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. è
annullata la decisione 18 febbraio 2002 (no. 5) del Dipartimento delle istituzioni;
1.2. gli
atti sono retrocessi al Dipartimento delle istituzioni, affinché, esperiti i
necessari accertamenti, emetta un nuovo giudizio.
- Non si
preleva una tassa di giudizio.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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