AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.10
Data decisione, Autorità:
26.03.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00010
Lugano
25 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 gennaio 2002 di
__________,
patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 18 dicembre 2001 (n. 6096) del
Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata
dagli insorgenti avverso le risoluzioni 15 settembre 2000 con cui il municipio
di __________ ha:
a) deciso di pubblicare all'albo comunale e di
notificare ai confinanti la documentazione relativa alla realizzazione di un
muro di sostegno e di una palizzata sulla part. n. __________ RF di loro proprietà
b) inflitto loro una multa di fr. 500.- ciascuno per
abusi edilizi;
viste le risposte:
-
16 gennaio 2002 del
Consiglio di Stato,
-
23 gennaio 2002 del
municipio di __________,
-
4 febbraio 2002 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12 aprile
1994, il municipio di __________ ha rilasciato all’impresa di costruzioni
__________ il permesso di costruire una casa d’abitazione monofamigliare in località
__________ (part. n. __________ RF).
Il 19 aprile 1995, __________ ed i coniugi
__________ e __________ hanno acquistato il fondo sul quale erano in corso i
lavori di costruzione.
Il 16 maggio seguente il municipio ha
constatato che alcune opere erano state eseguite in modo difforme dai piani
approvati. Ha quindi ordinato la sospensione dei lavori e sollecitato l'inoltro
di una domanda di costruzione in sanatoria.
Dando seguito alla richiesta, il 14 agosto
1995 l'impresa __________ ha notificato all'autorità comunale una variante per
le opere eseguite in contrasto con il permesso ricevuto. Presone atto, il 4
settembre 1995 il municipio ha rilasciato la licenza in sanatoria per le
modifiche apportate nel corso dei lavori.
Il 5 maggio 1996 l’autorità comunale ha
rilasciato ai ricorrenti il permesso di abitabilità.
B. Sei mesi più
tardi, il 18 novembre 1996, __________ e __________, proprietari della vicina
part. __________ RF, hanno chiesto al municipio se il muro di sostegno eretto
lungo il confine fra i fondi e la staccionata in legno fissata sulla sommità di
questo manufatto fossero stati autorizzati e fossero conformi al diritto
applicabile.
Esperito un tentativo di conciliazione, il
18 dicembre 1998 il municipio ha ingiunto ai ricorrenti di presentare una
domanda di costruzione in sanatoria per le opere che sarebbero state eseguite
abusivamente.
Non avendo ottenuto soddisfazione, il 16
dicembre 1999 il municipio ha posto i ricorrenti in contravvenzione per aver
edificato abusivamente un muro di sostegno ed una palizzata in legno verso il
fondo dei resistenti __________.
Respinte le giustificazioni presentate dai
prevenuti, il 15 settembre 2000 il municipio ha inflitto loro una multa di fr.
500.- ciascuno. Con decisione di ugual data l’autorità comunale ha inoltre risolto
di pubblicare all’albo e di notificare ai confinanti la documentazione relativa
alle opere ritenute abusive.
C. Con giudizio 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha evaso come ai
considerandi il ricorso interposto da __________ e dai coniugi __________ e
__________ contro le predette decisioni. Annullata la multa, il Governo ha
confermato la determinazione del municipio di pubblicare all'albo comunale e di
notificare ai confinanti gli atti relativi al muro ed alla staccionata in legno.
D. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo i ricorrenti, la palizzata
costituirebbe una siepe morta non soggetta a permesso di costruzione. Il muro
sarebbe invece stato autorizzato con la licenza in variante del 4 settembre
1995. Di conseguenza, la sua legittimità non potrebbe più essere rimessa in
discussione.
Il ricorso contro la multa, osservano
infine, è stato accolto. Il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto
accordare loro un’indennità per ripetibili.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i vicini __________, che con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso
contestano succintamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente
e personalmente toccati dal giudizio impugnato. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Pubblicazione
degli atti relativi al presunto abuso edilizio
2.1. Edifici o impianti possono essere
costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia
soltanto previo conseguimento di un’autorizzazione attestante la conformità
dell’intervento per rapporto al diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio
materialmente applicabile (art. 1 cpv. 1 RLE).
Qualora un’opera edilizia venga realizzata
senza licenza o in contrasto con il permesso ricevuto, l’autorità, accertato il
difetto, ordina al proprietario di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria
(RDAT 1993 II n. 33). L’ordine, impugnabile ma non coercibile, sottende la
constatazione della mancanza del permesso e del relativo obbligo di conseguirne
uno a posteriori.
Ove il proprietario non ottemperi
all’ingiunzione, l’autorità stabilisce sulla base degli elementi di giudizio a
sua disposizione se l’intervento è conforme al diritto di polizia delle
costruzioni materialmente applicabile (Mäder, Das Baubewilligungsverfahren,
Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 649 segg.).
Se l'intervento risulta conforme al diritto
sostanziale, l'irregolarità si risolve nella rinuncia ad adottare misure di
ripristino. Resta riservato l'esito di un eventuale procedimento
contravvenzionale per violazione formale della LE.
Se l'opera abusiva non può invece essere
posta al beneficio di un permesso in sanatoria, l'autorità comunale ordina il
ripristino di una situazione conforme al diritto, a meno che la difformità sia
minima e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per quello dei vicini (art.
43 cpv. 1 e 2 LE).
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, se il proprietario dell'opera ritenuta abusiva non ottempera
all'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, l’autorità
non è di principio tenuta a promuovere formalmente una procedura di rilascio
del permesso mancante sostituendosi al proprietario renitente. È sufficiente
che i diretti interessati e, se del caso, l’autorità cantonale vengano
coinvolti nell’accertamento della legittimità sostanziale dell’opera abusiva e
nella definizione delle eventuali misure di ripristino da adottare ove risulti
che l'intervento integra gli estremi di una violazione materiale del diritto.
Qualora l’autorità ritenga tuttavia che i
diritti di eventuali interessati possano essere salvaguardati soltanto avviando
una procedura analoga a quella di rilascio del permesso di costruzione, la
decisione di pubblicare un avviso all’albo comunale e di notificarlo ai vicini
non costituisce comunque un atto impugnabile. Un simile provvedimento configura
infatti un atto processuale di natura incidentale, volto unicamente a
permettere ad eventuali interessati di far valere i loro diritti di
opposizione. Esso è quindi del tutto insuscettibile di procurare a chicchessia
un pregiudizio non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm). Così come non è data facoltà
di ricorrere contro la decisione di pubblicare all’albo e di notificare ai
vicini una domanda di costruzione ordinaria, non può essere oggetto
d’impugnazione nemmeno la decisione del municipio di sostituirsi al proprietario
dell’opera che si rifiuta di dar seguito all’ordine di presentare una domanda
di costruzione in sanatoria. Anche una simile decisione, di natura meramente ordinatoria
del procedimento, non è invero atta a ledere in modo irreparabile gli interessi
del proprietario renitente, che ha omesso di impugnare l’ordine di inoltrare
una simile domanda o che avendolo impugnato è rimasto soccombente.
2.2. Nell’evenienza concreta, il municipio
ha ingiunto con decisione 18 dicembre 1998 ai ricorrenti di presentare una
domanda di costruzione in sanatoria per il muro e la staccionata che a suo
avviso sarebbero stati realizzati abusivamente. Con quest’atto l’autorità
comunale ha formalmente accertato che questi manufatti non erano sorretti dalla
necessaria licenza edilizia e che i ricorrenti erano tenuti a chiedere in
sanatoria il permesso mancante. Il provvedimento non è stato impugnato da parte
dei ricorrenti, che sono rimasti del tutto passivi, rifiutandosi per atti concludenti
di darvi seguito.
Anziché limitarsi a stabilire se i manufatti
in contestazione fossero conformi al diritto materialmente applicabile,
ordinando semmai adeguate misure di ripristino, il municipio ha ritenuto necessario
pubblicare all’albo comunale gli atti relativi al presunto abuso edilizio,
dandone notizia ai confinanti. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di
Stato sulla base di un'isolata opinione dottrinale, siffatta determinazione
dell’autorità comunale non costituisce un provvedimento impugnabile. Essa
configura in effetti soltanto un atto processuale di natura incidentale, del
tutto inidoneo in quanto tale ad arrecare un qualsivoglia pregiudizio ai
ricorrenti, che potranno comunque sempre ancora contestare le decisioni che il
municipio adotterà sulla legittimità delle opere ritenute abusive e sulle
misure di ripristino che eventualmente si imporranno.
Invece di dichiarare improponibile il
ricorso inoltrato dagli insorgenti contro la predetta determinazione, il
Consiglio di Stato lo ha respinto nel merito. Ancorché erronea, la deduzione
non permette di accogliere l’impugnativa. Un giudizio di riforma che stabilisse
che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare improponibile il ricorso,
anziché respingerlo, non procurerebbe invero alcun vantaggio ai ricorrenti.
Seppur per altri motivi, da questo profilo il controverso giudizio governativo
va quindi confermato.
- Multa /
Ripetibili
Con il giudizio qui impugnato, il Consiglio
di Stato ha anche accolto il ricorso inoltrato __________ e dai coniugi
__________ e __________ contro le multe inflitte loro dal municipio per violazione
della LE. Su questo punto il giudizio governativo è cresciuto in giudicato.
Accogliendo il ricorso contro le multe, il
Governo ha tuttavia omesso di condannare il comune resistente al pagamento di
un’indennità per ripetibili. Non potendo questo tribunale sostituirsi ad esso
nella determinazione di tale indennità, su questo punto il ricorso va accolto,
rinviando gli atti all’istanza inferiore affinché la fissi completando di
conseguenza la decisione in esame.
- Conclusioni
In esito alle considerazioni che precedono,
il ricorso va quindi respinto nella misura in cui ha per oggetto le decisione
del municipio di pubblicare la documentazione relativa all’asserito abuso
edilizio. La relativa tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in
solido, che rifonderanno ai resistenti __________ e __________ un’adeguata indennità
per ripetibili.
In quanto rivolta contro la mancata
assegnazione di un’indennità per ripetibili correlata all’impugnativa inoltrata
contro le multe, il ricorso va invece accolto, rinviando gli atti al Consiglio
di Stato affinché completi il giudizio censurato, fissando l’indennità dovuta
dal comune agli insorgenti a tale titolo.
La tassa di giustizia relativa questo
aspetto dell'impugnativa è posta a carico dei ricorrenti in solido
proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente
siccome comparso in lite per motivi di funzione e che i vicini non sono parte
del procedimento contravvenzionale. Il comune rifonderà inoltre ai ricorrenti
un’indennità per ripetibili commisurata al grado di soccombenza riferito alla
censura di mancata assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 11, 21, 44 LE; 6 RLE; 3, 18, 28,
31, 43, 44, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è:
1.1. respinto nella misura in cui ha per oggetto
le decisione 15 settembre 2000 del municipio di __________ di pubblicare la
documentazione relativa al muro di sostegno ed alla palizzata realizzati sulla
part. n. __________ RF;
1.2. accolto nella misura in cui ha per oggetto
la mancata assegnazione di ripetibili connesse all'accoglimento del ricorso
interposto contro le multe 15 settembre 2000 inflitte dal municipio di
__________ ai ricorrenti.
§. Di
conseguenza, gli atti vanno rinviati al Consi-
glio
di Stato affinché completi la sua decisione 18 dicembre 2001 (n. 6096),
fissando l’indennità che il comune di __________ è condannato a versare ai
ricorrenti a titolo di ripetibili.
-
La tassa di
giustizia è a carico dei ricorrenti, in solido, nella misura di fr. 800.-.
-
I
ricorrenti rifonderanno a __________ e __________ fr. 600.– a titolo di ripetibili.
Il comune
di __________ verserà ai ricorrenti un'indennità di fr. 600.– a titolo di ripetibili.
- Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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