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Numero d'incarto:
52.2001.96
Data decisione, Autorità:
31.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00096
Lugano
31 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 marzo 2001 di
contro
la decisione 6/13 marzo 2001, no. 1014, del
Consiglio di Stato, che ha accolto il suo ricorso annullando la decisione 13
novembre 2000, no. 179/2000, della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
con cui gli era stato vietato l'accesso al "__________" di
__________, limitatamente al dispositivo n. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
-
3 aprile 2001 della
__________;
-
5 aprile 2001 del
Dipartimento delle Istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
-
10 aprile 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13 dicembre 1999 la __________ ha
diffidato il ricorrente ad accedere al bar, al ristorante ed alla discoteca
nello stabile __________ a __________, indicandolo come già diffidato mentre in
realtà egli era lo era stato solo dalla sala giochi;
che con scritto 24 marzo 2000 l'insorgente
ha chiesto all'Ufficio permessi l'annullamento di questa diffida, sottolineando
tra l'altro di non avere mai neppure frequentato ristorante e discoteca;
che con scritti 16 maggio 2000 e 25 maggio
2000 il ricorrente ha sollecitato l'emanazione della decisione, con scritto 11
giugno 2000 ha ribadito le proprie ragioni e con scritto 9 agosto 2000 ha
chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo;
che il 13 novembre 2000 decisione la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha confermato il divieto in rassegna;
che con ricorso 12 dicembre 2000
l'insorgente ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato,
contestando tra l'altro l'imprecisione nell'indicazione dell'oggetto della
diffida e precisando che la sala giochi del __________ (ove ha ammesso di avere
avuto degli screzi) era oggetto di separata procedura;
che il Consiglio di Stato ha annullato la
diffida ritenendola ingiustificata per i tre esercizi pubblici in parola, dato
che il ricorrente non vi aveva dato problemi di sorta pur avendo suscitato difficoltà
nelle vicinanze tentando di accedere all'adiacente sala giochi;
che l'esecutivo richiamato l'art. 31 PAmm
non ha assegnato ripetibili "non essendo il ricorrente iscritto
all'albo ed essendo egli intervenuto in lite esclusivamente a difesa di suoi
propri interessi";
che contro il dispositivo sulle ripetibili
il ricorrente è insorto davanti a questo Tribunale chiedendo l'assegnazione di
ripetibili, nel senso della rifusione delle spese causate dalla procedura e del
tempo impiegato, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito;
che con le osservazioni al gravame la
__________, il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
hanno chiesto la reiezione del gravame per motivi che non occorre evocare;
che con scritto 18 aprile 2001 (una pagina
recapitata a mano) il ricorrente ha chiesto di essere ammesso a replicare;
considerato, in
diritto
che prima
di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che secondo l'art. 60 PAmm, il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla
legge contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio
di Stato;
che, notoriamente, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema
enumerativo e non per clausola generale: nel silenzio della legge che disciplina
la materia del contendere, il provvedimento dell'autorità inferiore, anche se
lesivo di legittimi interessi, sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale
cantonale amministrativo (DTF 9.10.68 in re B.; Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese, N 465);
che la decisione impugnata si fonda sulla
legge sugli esercizi pubblici del 21.12.1994 (RL 11.3.2.1);
che giusta l'art. 71 cpv. 3 LEsPub le decisioni del Consiglio di Stato concernenti il
rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di certificati di
capacità e di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico, possono essere
impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di
procedura per le cause amministrative, mentre le altre decisioni del Consiglio
di Stato sono definitive;
che tale legge non conferisce pertanto
nessuna competenza al Tribunale cantonale amministrativo di chinarsi su
decisioni come quella in rassegna;
che il ricorso va quindi respinto in ordine
per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'erronea indicazione dei mezzi e dei
termini di ricorso data dal Consiglio di Stato con il giudizio impugnato
permette di dispensare il ricorrente dal pagamento di tassa di giustizia e spese;
che non vi é peraltro luogo di assegnare
ripetibili in questa sede alla resistente, già soccombente nel merito, che non
ha presentato particolari osservazioni limitandosi a due banali puntualizzazioni.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 segg., 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm, 9
Cost, 71 cpv. 3 LEsPub;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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