AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.94
Data decisione, Autorità:
07.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00094
Lugano
7 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 marzo 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n.
1009), che ha parzialmente accolto il ricorso di __________, avverso la
decisione 10 gennaio 2001 di __________, in materia di tassa di soggiorno;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
agosto 2000, l'ente turistico locale denominato __________ (di seguito:
"ETL") ha notificato a __________, la tassa di soggiorno per l'anno
2000 relativa alla residenza secondaria di sua proprietà, sita a __________
(edificio n. __________).
L'importo di fr. 240.-- è stato calcolato
moltiplicando per il numero di posti letto esistenti (quattro) la tassa annua
di fr. 60.--, considerato che l'edificio in questione sarebbe raggiungibile con
mezzi di trasporto (se l'edificio fosse raggiungibile soltanto a piedi, la
tassa sarebbe di fr. 40.--, così come concordato tra gli enti turistici dell'Alto
Ticino).
B. Dopo aver
in buona fede interposto reclamo secondo le errate indicazioni contenute nella
decisione dell'ETL (che ha confermato la propria decisione), __________ si è
aggravato innanzi al Consiglio di Stato con ricorso 19 gennaio 2001.
Il ricorrente ha postulato una riduzione
della tassa di soggiorno, reputando equo un importo di fr. 30.-- per posto
letto, dal momento che la residenza secondaria di cui è proprietario sarebbe
agibile soltanto durante sei mesi all'anno (a causa del gelo, d'inverno non vi
sarebbe erogazione d'acqua potabile dalla rete idrica patriziale cui
l'abitazione è allacciata). L'offerta turistica durante i mesi estivi non
sarebbe sufficiente a giustificare l'importo richiesto dall'ETL, di molto
superiore a quello pagato nel 1999. Ha chiesto, infine, che alle sue due figlie
siano applicate le esenzioni previste dalla legge sul turismo (LTur; RL
7.5.1.1), in quanto una è d'età inferiore a 14 anni (art. 16 cpv. 1 lett. a),
mentre l'altra è in formazione scolastica (art. 16 cpv. 1 lett. c).
C. Il
Consiglio di Stato, con decisione 6 marzo 2001, ha parzialmente accolto il
ricorso, ammettendo l'esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno per la
figlia minore di 14 anni, ritenuto che le esenzioni previste dall'art. 16 LTur
si applicherebbero anche all'importo annuale fisso e obbligatorio per
appartamenti e case di vacanza (art. 17 LTur). L'Esecutivo cantonale ha viceversa
ritenuto inapplicabile, nel caso concreto, l'esenzione di cui all'art. 16 cpv.
1 lett. c, dato che essa sarebbe stata introdotta unicamente a vantaggio di
coloro che utilizzano la residenza secondaria per motivi di studio (nei comuni
di situazione o nelle immediate vicinanze delle infrastrutture scolastiche).
Quanto al fatto di non poter usufruire dello stabile nel periodo invernale, il
Consiglio di Stato ha negato che ciò possa modificare il periodo di assoggettamento,
poiché la tassa di soggiorno sarebbe stabilita dall'art. 17 LTur in maniera forfettaria,
indipendentemente dall'occupazione degli edifici.
D. Contro la
predetta decisione governativa, l'ETL si aggrava ora innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che, di conseguenza,
sia integralmente respinto il ricorso di __________. Ritiene che il Consiglio
di Stato si sia indebitamente scostato dal tenore letterale dell'art. 17 LTur
ed abbia altresì ignorato la sistematica della legge in questione. A mente
dell'ETL, inoltre, la decisione impugnata creerebbe ingiustificate disparità di
trattamento tra i proprietari di rustici con e senza figli minori di 14 anni.
Infine vi sarebbe un aggravio di lavoro per gli enti turistici, costretti a
controllare l'età degli occupanti dei numerosi rustici (circa 2000), aggravio
che il legislatore si sarebbe prefisso di eliminare proprio grazie al regime forfettario
dell'art. 17 LTur.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. __________, invece, si rimette al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 2
della legge sul turismo (LTur; RL 7.5.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una corporazione di diritto pubblico legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
La legge
sul turismo del 30 novembre 1998 è entrata in vigore il 1° gennaio 2000, in
sostituzione della LTur 1970. Essa prevede che, sull’insieme del territorio
cantonale, vengano prelevate le seguenti tasse: a) la tassa di soggiorno; b) la
tassa di promozione; c) il contributo comunale per il turismo (art. 14 cpv. 1
LTur).
La tassa
di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture
turistiche, dell’assistenza al turista, dell’informazione e dell’animazione
(art. 15 cpv. 1 LTur), e viene incassata dagli enti turistici locali (art. 5
cpv. 2 lett. f LTur).
2.1. Sono
soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano
in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile, come
ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, residenze di vacanza,
ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e
case di vacanza privati, “motorhomes” ed altri stabilimenti o veicoli analoghi
(art. 15 cpv. 2 LTur).
L'importo della tassa di soggiorno va da un
minimo di fr. 0.25 ad un massimo di fr. 2.50 per pernottamento, a seconda delle
categorie di alloggio (art. 15 cpv. 4 LTur).
I proprietari di appartamenti o di case di
vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno
nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso fra fr.
15.-- e fr. 100.-- per letto, a secondo dell’offerta turistica esistente nel
comprensorio dell’ente turistico locale dove è ubicata la residenza (art. 17
LTur).
2.2. In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LTur, sono
esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:
a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni;
b) le persone che pernottano gratuitamente presso familiari non
assoggettati alla tassa di soggiorno;
c) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici
privati riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e
professionale e della Legge sull’Università della Svizzera italiana e sulla
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, durante il periodo
scolastico;
d) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali
riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
e) le persone che beneficiano di un permesso di soggiorno in un
comune che non è quello di domicilio;
f) i membri dell’esercito, della protezione civile o di altri organismi
simili quando sono in servizio comandato;
g) i lavoratori stagionali nella località dove pernottano esclusivamente
per ragioni di lavoro;
h) il personale addetto ai lavori pubblici o privati quando pernotta
in dormitori di cantiere.
Inoltre, l'Ente ticinese per il turismo
(ETT), sentito il preavviso degli ETL interessati, può accordare l’esenzione in
casi particolari, quando risulta evidente che il motivo del soggiorno
dell’ospite non è preminentemente turistico (art. 16 cpv. 2 LTur).
- La questione
sollevata dall'ente ricorrente verte intorno all'applicabilità, alle ipotesi
che ricadono nell'art. 17 LTur (importo annuale fisso), delle esenzioni dal
pagamento della tassa di soggiorno previste all'art. 16 LTur, ed in particolare
dell'esenzione per gli ospiti di età inferiore ai 14 anni (art. 16 cpv. 1 lett.
a LTur).
Dalla lettera delle norme e dalla
sistematica della legge occorre concludere per l'inapplicabilità delle
esenzioni previste dall'art. 16 LTur alle ipotesi ricadenti sotto l'art. 17 LTur.
Pure in tal senso va la ratio legis scaturente dai materiali
legislativi.
3.1. La lettera della norma dell'art. 17
LTur, infatti, non lascia spazio a dubbi laddove vincola l'assoggettabilità al
numero dei posti letto, indipendentemente dalla loro occupazione: "un importo
annuale fisso", calcolato "per letto".
Il legislatore ha optato per un doppio
regime: il regime generale (art. 15 LTur) prevede che "tutte le persone
che pernottano in un comune che non è quello del domicilio" (cpv. 2)
sono tenute a pagare la tassa di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla
base dei pernottamenti effettuati (cpv. 4); il regime particolare
prevede invece un importo fisso, cioè indipendente dai pernottamenti, e
calcolato sulla base del numero dei letti (art. 17 LTur). Il regime
particolare dell'art. 17 LTur si applica agli appartamenti e case di vacanza, e
sottrae al regime generale "i proprietari di appartamenti o di case di
vacanza, così come i membri delle loro famiglie" (cpv. 1), come pure "gli
ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza
per un periodo superiore a 3 mesi" (cpv. 2). Dato che, ai fini
dell'assoggettamento alla tassa, non è rilevante il fatto che il posto letto
sia occupato, a maggior ragione è indifferente la circostanza che il posto
letto sia occupato da un minore o da un maggiore di 14 anni.
3.2. La ratio che sottende a questo
doppio regime è rintracciabile nei lavori preparatori, ed in particolare nel
Messaggio 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato (n. 4625/6) sulla nuova legge
sul turismo, e nel relativo Rapporto 10 novembre 1998 della Commissione
speciale turismo.
Da un lato, il regime del forfait
sgrava gli enti turistici locali dal compito di verifica delle effettive
presenze (e alleggerisce pure il compito di "contabilità" delle
presenze per il proprietario, che sotto la precedente LTur 1970 aveva la
facoltà di optare per l'importo fisso); d'altro lato privilegia (o dovrebbe
privilegiare) dal punto di vista economico il turista-proprietario e il turista
di lungo periodo (affitto superiore a 3 mesi) rispetto al turista
"comune", che paga per i pernottamenti effettivi. Questo favor
per il turista di lungo periodo si manifesta nell'importo della tassa di soggiorno,
che - secondo gli intendimenti del Consiglio di Stato - nel caso del forfait
"non può comunque superare l'equivalente di quello pagato per 60
pernottamenti" (Messaggio 21 marzo 1997, n. 4625/6, sulla nuova legge
sul turismo, capitolo III pto 3.5).
Orbene, tale intenzione del legislatore è
espressa nel cpv. 2 dell'art. 17, laddove assoggetta al forfait anche
gli ospiti che "hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case
di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi".
Data questa sostanziale differenziazione tra
i due regimi, appare evidente che le esenzioni elencate nell'art. 16 LTur si
riferiscono esclusivamente al regime generale dell'art. 15 LTur.
3.3. Anche la sistematica porta a questa
conclusione: le esenzioni sono elencate nell'art. 16 LTur, che precede il
regime forfettario dell'art. 17 LTur. Se il legislatore avesse voluto che le
esenzioni si applicassero anche al regime forfettario, le avrebbe perlomeno
collocate in un articolo successivo rispetto a quest'ultimo. Invece, lo schema
utilizzato dal legislatore appare essere: regime generale (art. 15 LTur) - esenzioni
al regime generale (art. 16 LTur) - regime speciale (art. 17 LTur).
3.4. Nel caso concreto __________, in quanto
proprietario di una casa di vacanza, è soggetto al pagamento della tassa di soggiorno
sottoforma di un importo annuale fisso, calcolato in base ai posti letto (art.
17 LTur), e ciò indipendentemente dall'età degli eventuali occupanti. A torto
il Consiglio di Stato, nella censurata decisione, ha ritenuto applicabile
l'esenzione di cui all'art. 16 cpv. 1 lett. a LTur.
Vi è piuttosto da chiedersi se l'importo
stabilito dall'ETL quale forfait sia effettivamente contenuto nei limiti
indicati dal Consiglio di Stato nel proprio Messaggio (importo equivalente a
quello pagato per 60 pernottamenti), e se non si debba tenere conto del fatto
che, per ragioni diverse, un'abitazione di vacanza non sia oggettivamente
utilizzabile durante un periodo dell'anno.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
la decisione censurata siccome inficiata da gravi ed insanabili violazioni del
diritto.
Non si
preleva tassa di giustizia. Dal momento che __________ si è rimesso interamente
al giudizio di questo Tribunale, lo Stato del Cantone Ticino risulta unico
soccombente; di conseguenza rifonderà all'Ente Turistico Locale
"__________" congrue ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1ss. LTur; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
-
è annullata la decisione 6 marzo 2001 (n. 1009)
del Consiglio di Stato;
-
è confermata la decisione 10 gennaio 2001 di
__________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia né spese.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino verserà fr. 1'200.-- al ricorrente quali ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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