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Numero d'incarto:
52.2001.93
Data decisione, Autorità:
15.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00093
Lugano
15 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
contro
la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n.
1027), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
31 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza
in sanatoria per insediare un deposito di inerti fuori della zona edificabile
(part. n. __________ e __________ RF) ed ha ordinato lo smantellamento delle
infrastrutture realizzate senza autorizzazione;
viste le risposte:
-
10 aprile 2001 del
Consiglio di Stato;
-
26 aprile 2001 di
__________ e __________;
-
14 maggio 2001 del
municipio di __________;
-
28 maggio 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
1986 __________ ha insediato senza autorizzazione un deposito di inerti sulle
part. n. __________ e __________ RF, situate fuori della zona edificabile, di
proprietà della comunione ereditaria fu __________ e di __________ in ragione
di metà ciascuno;
che sui fondi sono stati costruiti diversi
manufatti, uno solo dei quali autorizzato a titolo precario dall'autorità
cantonale per la durata di tre anni a far tempo dal 1987;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, il 24 marzo 2000 i proprietari dei fondi in questione hanno
inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria
per l'insediamento realizzato (tettoia, depositi di inerti, di materiali e di
macchinari);
che alla domanda si sono opposti il
Dipartimento del territorio ed alcuni vicini, ritenendo insoddisfatti i
presupposti dell'art. 24 LPT;
che il 31 ottobre 2000 il municipio ha
negato la licenza richiesta ed ordinato ai proprietari dei fondi, nonché
all'attuale locatario, qui ricorrente, di smantellare tutte le infrastrutture
realizzate abusivamente sui fondi, cessando qualsiasi attività entro il 28 febbraio
2001;
che con giudizio 6 marzo 2001 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata dai proprietari e dal locatario dei fondi;
che, respinte le censure d'ordine sollevate
dai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha a sua volta ritenuto insoddisfatti i
requisiti posti dall'art. 24 LPT per la costruzione di edifici ed impianti
fuori della zona edificabile; con lo stesso giudizio il Governo ha di conseguenza
confermato l'ordine di ripristino siccome del tutto immune da violazioni del diritto;
che contro il predetto giudizio governativo
__________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
il rilascio della licenza rifiutata e l'annullamento dell'ordine di ripristino;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di
Stato di non aver assunto le prove richieste per dimostrare la natura
discriminatoria del provvedimento censurato, che non sarebbe sorretto da un
sufficiente interesse pubblico e lo colpirebbe in modo iniquo, lesivo del
principio della buona fede;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i vicini che
hanno inoltrato osservazioni, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che al ricorrente va riconosciuta la
legittimazione attiva almeno nella misura in cui contesta il giudizio che
conferma l'ordine di cessare l'attività insediata sui fondi in questione e di
sgomberare le infrastrutture istallatevi abusivamente; considerato che i proprietari
dei fondi hanno rinunciato ad insistere per conseguire la licenza in sanatoria,
l'insorgente non appare invece legittimato ad impugnare la relativa decisione
di diniego; l'interesse del ricorrente è infatti subordinato a quello dei
proprietari;
che entro questi limiti, il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), essendo la situazione dei luoghi
perfettamente nota a questo tribunale, che ha già avuto modo di occuparsi della
fattispecie in esame (STA 10.8.99 in re comunione ereditaria fu
/);
che le censure sollevate dall'insorgente in
relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di assumere le prove richieste sono
prive di fondamento; la valutazione anticipata delle prove operata dal Governo
regge alla critica dell'insorgente; poiché il permesso in sanatoria non
potrebbe essere rilasciato per motivi di parità di trattamento nell'illegalità
nemmeno se il ricorrente dimostrasse l'esistenza di altre situazioni, analoghe
alla sua nella zona circostante; l'interesse pubblico all'affermazione del
principio di legalità prevarrebbe comunque sull'interesse del ricorrente alla
perpetuazione della situazione abusiva;
che, nel merito, l'insorgente nemmeno tenta
di sostenere che siano date le premesse per il rilascio di un'autorizzazione
eccezionale fondata sull'art. 24 LPT; su questo punto è sufficiente un rinvio
alle pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato
nel giudizio impugnato;
che, palesemente a torto, il ricorrente contesta
poi l'ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto impartitogli
dal municipio, previo avviso dell'autorità cantonale: l'ordine è perfettamente
conforme al diritto, in particolare al principio di adeguatezza;
che tale provvedimento si fonda invero su
una chiara base legale (art. 43 LE), è sorretto da un sufficiente interesse
pubblico e rispetta il principio della buona fede al quale il ricorrente pretestuosamente
si richiama all'unico scopo di guadagnare tempo e differirne l'esecutività;
che il ricorrente non poteva ignorare la
natura precaria del discutibile permesso accordato dall'autorità cantonale nel
1987 al precedente locatario dei fondi; né può dedurre alcunché a suo favore
dalla censurabile tolleranza dimostrata dall'autorità comunale di fronte all'insediamento
abusivo;
che stando così le cose, il ricorso,
manifestamente dilatorio, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente la
tassa di giustizia e le ripetibili;
visti gli art. 22, 24 LPT; 21, 43 LE; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 400.- ai resistenti
__________ e __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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