AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.92
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00092
Lugano
5 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
contro
la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n.
1030), che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 28
novembre 2000, con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza
edilizia per la sostituzione del deposito-ripostiglio al mapp. __________ RFD
(fuori zona edificabile);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 8
agosto 2000, __________ ha inoltrato una domanda di costruzione per sostituire
il deposito-ripostiglio esistente con un nuovo manufatto in legno, al mapp.
__________ RFD di __________, sito fuori zona edificabile. L'edificio
principale risulta attribuito alla categoria 3 ("edifici già
trasformati") dell'inventario degli edifici fuori zona edificabile
(IEFZE), approvato dal Consiglio di Stato il 26 giugno 1996.
Contro
tale domanda il Dipartimento del territorio ha presentato opposizione, rilevando
un contrasto con gli art. 24 segg. LPT e 71 e 72 LALPT, dal momento che il
manufatto non corrisponderebbe agli intendimenti dell'IEFZE, non essendo di
principio ammessa l'aggiunta di accessori ai fabbricati esistenti. L'intervento
determinerebbe altresì un notevole aumento di volumetria ed una modifica della
struttura originaria, non giustificati.
Dopo aver richiesto un esperimento di
conciliazione (che non ha avuto luogo per carenza di personale nel
Dipartimento), con decisione 28 novembre 2000 il municipio, data l'opposizione
vincolante del Dipartimento, ha negato la licenza edilizia postulata.
B. Il 6 marzo
2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________,
confermando il diniego della licenza di costruzione. Rilevato che, contrariamente
a quanto erroneamente ritenuto dal Dipartimento, il nuovo accessorio è previsto
con la stessa volumetria del ripostiglio esistente, il Governo ha tuttavia ritenuto
che l'opera non possa essere autorizzata, dal momento che la demolizione e ricostruzione
del fatiscente ripostiglio contrasterebbe con l'art. 76 LALPT e con l'art. 24d
LPT, nonché con l'art. 51bis cpv. 3.3 NAPR del comune di __________, secondo
cui gli elementi architettonici deturpanti relativi agli edifici della cat. 3,
ed in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, debbono
essere soppressi in occasione di interventi sostanziali sui suddetti edifici.
Inoltre, non sarebbero neppure dati i presupposti per la concessione di
un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Delle suddette motivazioni
si dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.
C. Contro tale
pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e sollecitando il rilascio della licenza edilizia.
Sottolinea di utilizzare l'edificio quale abitazione primaria (dal 1992), e che
il ripostiglio, che riveste la funzione di locale tecnico, sarebbe
indispensabile. Per ottimizzare l'approvvigionamento di energia elettrica, il
ricorrente intende installare un gruppo elettrogeno alimentato da un motore a
scoppio nel suddetto manufatto; le norme di sicurezza non gli permetterebbero
di installarlo all'interno dello stabile abitativo, poiché già vi si trova un
impianto a gas. Di conseguenza si renderebbe necessaria la riattazione del
ripostiglio, ormai vetusto. Ritiene che dovrebbe trovare applicazione il
principio costituzionale della garanzia della proprietà, ribadito nell'art. 24c
LPT. Invoca altresì l'art. 51tris [rectius: ter] NAPR, in virtù del
quale il municipio potrebbe concedere deroghe. Lamenta una disparità di
trattamento (senza peraltro citare i casi concreti in cui detta disparità si
sarebbe manifestata), nonché il fatto che non si sia proceduto all'esperimento
di conciliazione sollecitato dal municipio.
D. Il
Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giunge il municipio,
con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata
a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il 1°
settembre 2000 sono entrate in vigore la modifica della legge sulla pianificazione
del territorio del 20 marzo 1998 (LPT) e la nuova ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT). Giusta l'art. 52 OPT,
le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova
legislazione sono giudicate secondo il nuovo diritto (cpv. 1); le procedure
ricorsuali pendenti sono tuttavia portate a termine secondo il diritto previgente,
se il nuovo diritto non è più favorevole al richiedente (cpv. 2). La domanda
edilizia è stata inoltrata dal ricorrente l'8 agosto 2000 ed era pendente al 1°
settembre 2000, mentre la procedura ricorsuale è posteriore a tale data. Di
conseguenza, nel presente caso va applicato il cpv. 1 dell'art. 52 OPT, e la
domanda edilizia del ricorrente va giudicata in base al nuovo diritto (BVR 2002
Heft 3, pagg. 102 ss., cons. 6a).
-
3.1. Nel
caso di specie, è pacifico che entri in linea di conto unicamente un'autorizzazione
eccezionale, in deroga al principio della conformità funzionale sancito dall'art.
22 cpv. 2 lett. a LPT.
Infatti __________ postula la licenza
edilizia per sostituire un manufatto (deposito-ripostiglio) annesso ad un
rustico già trasformato in abitazione e che sorge fuori zona edificabile.
3.2. Con la novella legislativa, la
regolazione normativa della rinnovazione, trasformazione parziale o
ricostruzione di edifici ed impianti fuori delle zone edificabili non è più
demandata al diritto cantonale. Tali situazioni sono ormai disciplinate dagli
artt. 24a segg. LPT (USTE, Commenti all'OPT del 29 novembre 2000, n. 2.4.4,
pag. 45).
3.3. L'art. 24c LPT dispone che, fuori delle
zone edificabili, gli edifici non conformi alla destinazione di zona sono per
principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1); con l'autorizzazione
dell'autorità competente, tali edifici possono essere rinnovati, trasformati
parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti
o modificati legalmente; in ogni caso è fatta salva la compatibilità con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2).
Secondo l'art. 41 OPT, l'art. 24c LPT è
applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati a suo tempo in
conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di
atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona.
In virtù dell'art. 42 OPT, trasformazioni a edifici o impianti, ai quali è applicabile
l'art. 24c LPT, sono ammesse, nella misura in cui l'identità dell'edificio o
dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali;
sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato
di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui
si trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei
piani (cpv. 2). Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti
sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze
(DTF 14 maggio 2001 N. 1A.269/2000 in re S., pubblicata in: RDAT II -
2001, N. 33).
Un edificio o un impianto può essere
ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era
ancora utilizzabile secondo la destinazione ed era dato un interesse ininterrotto
alla sua utilizzazione (art. 42 cpv. 4 OPT).
3.4. Nel caso concreto, __________ ha
acquistato per scopi abitativi il rustico in questione, comprensivo di
ripostiglio, nel 1970, ossia precedentemente all'introduzione di una
separazione rigorosa tra zona edificabile e non edificabile (avvenuta a livello
federale con la prima legge contro l'inquinamento delle acque, entrata in vigore
il 1° luglio 1972). La precedente proprietaria utilizzava il ripostiglio a fini
agricoli (deposito per lo strame).
L'edificio, che risale al 1800, era quindi
già esistente al momento in cui il fondo è stato assegnato alla zona agricola,
ed era utilizzato dal ricorrente quale abitazione di vacanza. L'immobile si è
quindi trovato a non essere conforme alla destinazione di zona.
Il ripostiglio è attualmente utilizzato in
conformità alla sua funzione e vi è un interesse ininterrotto alla sua
utilizzazione (art. 42 cpv. 4 OPT). La fattispecie in rassegna rientra quindi
nell'ambito di applicazione dell'art. 24c LPT (USTE, Raccomandazione relativa
all'art. 24c LPT del 21 febbraio 2001, n. 2 segg.).
3.5. Nell'autorizzare questi interventi,
l'art. 24c cpv. 2 LPT riserva espressamente la compatibilità con importanti
interessi della pianificazione territoriale (per un'esemplificazione si veda:
Kappeler, Die baurechtliche Regelung bestehender Gebäude, Schulthess, 2001, n.
3944). Appare tuttavia ovvio che un'interpretazione estensiva o allargata di
tale concetto avrebbe l'effetto di paralizzare l'applicazione degli art. 24c
LPT e 42 OPT per quanto attiene alle ricostruzioni, dato che esse si
scontrerebbero sempre, ad esempio, con il principio della separazione tra zone
edificabili e non edificabili, o con il fatto che qualsiasi costruzione in zona
agricola sottrarrebbe fondi all'agricoltura. A fronte della chiara lettera
della legge, e a meno di rendere questi disposti inapplicabili, tale non può
essere la soluzione: anche in considerazione del fatto che i diritti
specificati dall'art. 42 cpv. 4 OPT non hanno formalmente carattere di
eccezionalità, si pone dunque il problema di stabilire come interpretare la
nozione di "compatibilità" con gli interessi della pianificazione
territoriale in quest'ambito. Secondo Kappeler (op. cit., n. 3949 segg.),
l'art. 42 OPT fornirebbe precise indicazioni su quando un intervento di ricostruzione
è da considerare compatibile con le importanti esigenze della pianificazione.
Tra tali esigenze imprescindibili andrebbero intese le immissioni materiali
moleste, un'urbanizzazione insufficiente e gli effetti deturpanti sul
paesaggio: quando questi tre aspetti non pongono invece problemi, al di là di
valutazioni di carattere meramente quantitativo (ad esempio l'accertamento
della misura di un ampliamento), non vi è nessun interesse pubblico a vietare
l'intervento edilizio (in questo senso Kappeler, op. cit., n. 3972).
3.6. Stante quanto sopra, nel caso concreto
bisogna concludere che alla fattispecie torna applicabile l'art. 42 cpv. 4 OPT
e che il progetto è da considerare compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione, a condizione che conservi l'identità essenziale dell'edificio.
Infatti l'urbanizzazione può essere considerata sufficiente, la ricostruzione
del deposito-ripostiglio non causa nuove immissioni rispetto alla situazione
attuale e non vi è un deturpamento del paesaggio; si tratta in pratica di ricostruire
il deposito-ripostiglio con materiale analogo all'attuale: l'aspetto
dell'edificio (rustico + ripostiglio) rimarrebbe sostanzialmente immutato.
3.7. L'art. 51bis NAPR, che impone la
soppressione degli elementi architettonici deturpanti in occasione di
interventi sostanziali sugli edifici già trasformati (cat. 3), anche qualora si
attagliasse al caso concreto (il che è perlomeno dubbio), non sarebbe tuttavia
applicabile, dato che, con la novella legislativa, la materia è ora disciplinata
esaustivamente dal diritto federale (vedi supra pto. 3.2.).
D'altra parte è da ritenere che il
legislatore comunale, auspicando la soppressione degli elementi architettonici
deturpanti, avesse a mente ben altro genere di interventi sui rustici, tali da
stravolgere le caratteristiche dell'architettura rurale (quali balconi, vetrate,
ecc.). Difficilmente si può supporre che un ripostiglio come quello in oggetto
risulti estraneo all'architettura rurale, soprattutto se si pensa che in
origine ospitava il deposito di letame. Data anche la posizione discosta, le
dimensioni ed il materiale impiegato, è giocoforza concludere per la
compatibilità del ripostiglio con il paesaggio.
- Per i
motivi sopra indicati, il ricorso deve essere accolto e l'incarto rinviato al
municipio affinché conceda la licenza edilizia.
Visto l'esito non si prelevano né tasse né
spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli artt. 29 Cost.; 21 LE; 22, 24c LPT; 41, 42,
52 OPT; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza:
1.1. la
decisione 28 novembre 2000 del municipio di __________ e la decisione 6 marzo
2001 del Consiglio di Stato (n. 1030) sono annullate;
1.2. gli
atti sono rinviati al municipio di __________ affinché rilasci al ricorrente la
licenza per la ricostruzione del ripostiglio esistente sul mapp. __________ RFD
di __________, come da domanda di costruzione 8 agosto 2000.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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