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Numero d'incarto:
52.2001.9
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00009
Lugano
12 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 2000, no. 5652, del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la
risoluzione 28 settembre 2000, no. DIM 262, con la quale la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione le ha negato l'adattamento del permesso di dimora
a seguito di un cambiamento dello stato civile, revocandole il permesso di
dimora già accordato;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina italiana __________ è entrata per la prima in Svizzera nel novembre
1976, ottenendo un permesso di lavoro per confinanti, per lavorare quale
principiante cucitrice, poi rinnovato a più riprese. A seguito del matrimonio
con il cittadino svizzero __________, celebrato il __________, alla straniera è
stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato. Dal 1.
ottobre 1993 essa è restata senza lavoro fino all'8 settembre 1995, data alla
quale ha ripreso l'attività lavorativa in qualità di donna di pulizia. Il 17
maggio 1996 la ricorrente ha notificato la propria partenza per l'Italia,
continuando tuttavia a beneficiare di un permesso di lavoro per confinanti. Il
- febbraio 1999 __________ ha fatto ritorno in Ticino, ottenendo un permesso
di dimora annuale con scadenza al 31 gennaio 2001. Dal 1. luglio 1999 essa è
restata disoccupata fino al 1. settembre 2000, quando è stata assunta quale
operaia per un periodo di quattro mesi. Il __________ il marito è deceduto. Il
16 agosto 2000 l'interessata ha notificato all'autorità competente
l'intervenuta modifica del suo stato civile e di voler riprendere l'attività
lavorativa a partire dal 1. settembre 2000.
B. Con
decisione 28 settembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
respinto l'istanza in quanto, a causa del decesso del marito, era venuto meno
il motivo per il quale era stato rilasciato a __________ il permesso di dimora.
Alla straniera è stato fissato un termine per lasciare il territorio del nostro
cantone entro il 30 novembre 2000. A titolo abbondanziale l'autorità
dipartimentale l'ha informata che era sua facoltà presentare una domanda per il
rilascio di un permesso di frontaliere.
C. Il 13
dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla
ricorrente contro la summenzionata decisione. L'Esecutivo cantonale ha posto in
evidenza che la straniera non poteva richiamarsi all'art. 7 LDDS, non avendo
risieduto nel nostro paese per almeno 5 anni in modo duraturo e regolare e
neppure all'art. 8 CEDU, essendo venuto a mancare il legame coniugale. La
decisione dell'autorità dipartimentale è pertanto stata ritenuta legittima e
rispettosa del principio di proporzionalità.
D. Contro tale
pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rilascio del permesso di
dimora. Sostiene che non sarebbero dati gli estremi per revocarle il permesso
di dimora. Essa ha infatti ottenuto il rilascio del permesso di dimora in
costanza di matrimonio e dunque godrebbe di un diritto acquisito, che può
essere revocato o negato soltanto qualora siano dati gli estremi per
l'applicazione degli art. 7 o 9 LDDS. Ciò che non è il caso nella fattispecie.
L'interessata vanterebbe inoltre un diritto al rinnovo del permesso di dimora
dopo il 31 gennaio 2001, in quanto in applicazione degli art. 4 e 16 LDDS, 8
CEDU e del principio di proporzionalità s'imporrebbe il rilascio dell'autorizzazione
richiesta. Essa è infatti integrata nel nostro tessuto sociale, sono ancora in
corso le pratiche ereditarie concernenti la successione del marito ed inoltre
ha stipulato un contratto di locazione vincolante fino al marzo 2004. Rileva
infine che il 3 gennaio 2001 ha inoltrato la domanda per ottenere la
cittadinanza svizzera.
E. Il
Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si oppongono
all'accoglimento dell'impugnativa con delle argomentazioni di cui si dirà
all'occorrenza.
F. Con scritto
- febbraio 2001 l'insorgente ha sostanzialmente ribadito quanto espresso nel
proprio gravame.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati contro le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In linea di principio il ricorso di
diritto amministrativo è ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con
l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Nella fattispecie l'impugnativa è
stata inoltrata dall'insorgente il 5 gennaio 2001, quando l'autorizzazione di
soggiorno di cui essa beneficiava era ancora valida. Il permesso è tuttavia scaduto
il 31 gennaio 2001. Ci si potrebbe pertanto chiedere se __________ può ancora
vantare un interesse pratico ed attuale a ricorrere (cfr. DTF 118 Ib 356
consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2, sentenza 31 marzo 1998 in re B. K. della seconda
Corte di diritto pubblico del Tribunale federale). Comunque sia, la questione
può restare aperta. Infatti per i motivi che verranno illustrati in seguito
(cfr. consid. 3), il gravame va in ogni caso respinto nel merito.
1.3. Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha
diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini
dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza
di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
2.2. Secondo il diritto civile, la morte di
uno dei due coniugi mette fine al matrimonio, pur non sopprimendone la totalità
degli effetti giuridici (per esempio la vedova conserva il cognome del marito
deceduto). In materia di diritto degli stranieri, il decesso del coniuge
svizzero provoca l'estinzione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno
per il coniuge straniero sopravvissuto, salvo che quest'ultimo possa prevalersi
di un diritto al rilascio del permesso di domicilio, qualora la dimora sia
stata regolare ed ininterrotta per cinque anni (art. 7 cpv. 1 seconda
frase LDDS; cfr. pure DTF 120 Ib 16 consid. 2 con rif.). Determinante per il calcolo
del termine di cinque anni è unicamente la durata del soggiorno in Svizzera
dello straniero in qualità di coniuge di un cittadino svizzero (DTF 122 II 145
consid. 3b e rif.).
- 3.1. In
concreto a __________ è stato rilasciato il permesso di dimora annuale al fine
di vivere insieme al marito, cittadino svizzero, con cui si era sposata nel
maggio 1992. Quest'ultimo è deceduto il 28 gennaio 2000. In applicazione
dell'art. 7 cpv. 1 primo periodo LDDS essa non ha dunque più diritto al
permesso di dimora, essendo venuto meno lo scopo del suo soggiorno in Svizzera
e con esso la ragione (ricongiungimento familiare) che a suo tempo aveva
giustificato il rilascio del permesso di dimora. Neppure l'art. 7 cpv. 1
seconda frase LDDS è applicabile nella fattispecie. Dalla celebrazione del
matrimonio l'insorgente ha vissuto in Svizzera dal 16 maggio 1992 al 17 maggio
1996 (4 anni) e dal 1. febbraio 1999 al 28 gennaio 2000 (1 anno). Essa non può
dunque vantare una dimora regolare ed ininterrotta di cinque anni in Svizzera
quale coniuge di un cittadino elvetico. Ne discende che l'interessata non può
invocare con successo alcun diritto al rilascio dell'autorizzazione in parola.
Non giova alla ricorrente asserire di essere
integrata nel nostro sistema di vita e di dover risiedere nel nostro cantone
per seguire la successione del defunto. La misura adottata non le impedisce
infatti - se ne è dimostrata la necessità - di rientrare in Svizzera secondo le
usuali normative in materia di polizia degli stranieri, permettendole in tal
modo di mantenere le relazioni instaurate, nonché di seguire le pratiche
relative all'eredità del marito. Del resto, non vi è motivo di dubitare che gli
incombenti connessi alla divisione dell'eredità e gli interessi della
ricorrente possano essere espletati, rispettivamente tutelati, da un legale.
Inoltre __________ non ha nemmeno dimostrato che un suo rientro al paese
d'origine, dove è nata e cresciuta, sia inesigibile. Va poi aggiunto che ai
sensi dell'art. 8 ODDS la libera decisione delle autorità non può essere
pregiudicata da alcun atto dello straniero, in concreto la sottoscrizione di un
contratto di locazione della durata di cinque anni oppure il fatto di aver
depositato la domanda per acquistare la cittadinanza elvetica. A ragione quindi
l'autorità dipartimentale ha revocato il permesso alla straniera, senza con ciò
violare il principio di proporzionalità da essa invocato.
3.2. Va poi rilevato che la ricorrente non
può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una
convenzione internazionale (in particolare CEDU) da cui potrebbe derivare un
diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora, dal momento che la
sua vita coniugale effettiva è terminata al momento del decesso del marito.
Neppure l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori
italiani nel nostro paese giova all'insorgente. L'art. 11 dell'Accordo prevede
infatti il diritto al permesso di dimora soltanto per i lavoratori italiani che
hanno risieduto in Svizzera in modo regolare ed ininterrotto per almeno cinque
anni. Presupposto questo, che difetta all'interessata (cfr. consid. 3.1.).
-
In virtù
delle considerazioni summenzionate, la domanda di rinnovo del permesso di
dimora formulata dalla straniera va invece senz'altro dichiarata irricevibile
in applicazione dei combinati art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e 10 lett. a
LALPS.
-
Sulla
scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va
respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata. La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1 segg. CEDU; 11 Accordo tra la
Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani nel nostro
paese; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 7 LDDS; 8 ODDS; 10 lett. a
LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ è tenuta a lasciare
il territorio cantonale entro il 30 aprile 2001 notificando la
partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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