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Numero d'incarto:
52.2001.84
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00084
Lugano
21 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Efrem Beretta in sostituzione del giudice Raffaello
Balerna, astenuto
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 marzo 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 8 marzo 2001 della Commissione di
vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di
impresario costruttore (CV-LEPIC), in materia di riconoscimento del titolo di
architetto a diritto acquisito quale requisito per dirigere un'impresa di
costruzione;
vista la risposta 26 aprile
2001 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il qui
ricorrente , dopo aver conseguito il diploma di disegnatore edile
alla STS di Lugano-Trevano nel __________ ed aver frequentato per tre anni la
Scuola politecnica federale di Losanna (a quel tempo denominata EPUL), dal
__________ è titolare di uno studio d'architettura a __________ e di un'impresa
di costruzioni () a __________, rilevata dal padre, attualmente in
liquidazione a seguito di fallimento.
B. Con istanza del 19 luglio 2000, l'insorgente ha richiesto alla
CV-LEPIC di riconoscere che la propria qualifica professionale lo abilita alla
direzione di un'impresa di costruzione iscritta al relativo albo cantonale.
Egli ha addotto che, in quanto architetto a beneficio del regime di diritto
acquisito, subirebbe una discriminazione per rapporto ai professionisti in
possesso dei titoli di studio indicati all'art. 5 cpv. 1 LEPIC.
C. Con pronuncia dell'8 marzo 2001, la CV-LEPIC ha statuito di non
dar seguito alla suddetta istanza, informando il ricorrente che la problematica
sollevata avrebbe potuto venir esaminata, a titolo pregiudiziale, unicamente
nel quadro di una domanda di iscrizione di un'impresa all'albo. Ha comunque
rilevato che, nell'ambito della LEPIC, l'architetto a diritto acquisito non può
essere equiparato al titolare di un diploma universitario o di una scuola tecnica
superiore.
D. Contro la predetta risoluzione commissionale, il ricorrente si aggrava
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
ribadendo la domanda di accertamento, già formulata in prima istanza. In via
preliminare, egli eccepisce la violazione del diritto di essere sentito, per il
fatto che la CV-LEPIC non ha esaminato nel merito la questione sottopostale.
Sostiene inoltre di vantare un legittimo interesse ad ottenere il postulato
riconoscimento, poiché in futuro potrebbe richiedere di dirigere un'impresa,
rispettivamente proporsi in qualità di impresario costruttore a ditte già in
attività. Nel merito, ritiene che l'impossibilità di assumere funzioni
dirigenti in un'impresa, differentemente da quanto previsto per gli architetti
diplomati, sia dettata da motivi di mera politica economica, in violazione dunque
dell'art. 27 Cost.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la CV-LEPIC, rilevando
che la domanda di accertamento è inammissibile poiché non sorretta da un
interesse attuale. Ad ogni modo, l'autorità di prime cure non ravvisa alcuna
violazione né del diritto alla parità di trattamento, né di quello alla libertà
economica, per le ragioni che, se del caso, verranno esposte nel seguito.
Considerato, in
diritto
- Atteso
che, prima di entrare nel merito di un ricorso, l'autorità adita è tenuta ad esaminare
d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm), ai fini del
giudizio occorre in primo luogo verificare se lo scritto 8 marzo 2001 della
CV-LEPIC configuri gli estremi di una decisione impugnabile.
1.1. Di principio, rientrano sotto il
concetto di decisione anche i provvedimenti adottati dall'autorità iure
imperii, in casi concreti ed individuali, non per costituire, modificare o
sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico
ma, semplicemente, per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione
(cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, N. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, N. 4 ad art. 1; Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, n. 200). La parte che sollecita una simile
decisione deve però essere titolare di un interesse legittimo all'accertamento
immediato, ossia un interesse personale, concreto e attuale; inoltre, all'adozione
di un simile provvedimento non devono opporsi preminenti interessi pubblici o
privati (cfr. art. 41 PAmm; RDAT I-1997, N. 64; Borghi/Corti, op. cit., N. 2 ad
art. 41; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 36 B I
s.). La decisione accertativa può in particolare giustificarsi in presenza di
questioni di fondo, preliminari, chiarite le quali può essere evitato il
ricorso a procedure lunghe e costose (cfr. RDAT II-1996, N. 23; Borghi/Corti,
op. cit., N. 3 ad art. 41; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., N. 208). Qualora i presupposti
sopra enunciati non risultino adempiuti, l'istanza è irricevibile ed
un'eventuale determinazione dell'autorità adita rappresenta una semplice
informazione e non una decisione impugnabile (cfr. RDAT I-1994, N. 76; Bovay,
Procédure administrative, p. 259).
1.2. Nelle concrete evenienze, il ricorrente
motiva il proprio interesse all'accertamento richiesto con l'esigenza di sapere
se possa operare quale impresario costruttore, prima di ricostituire personalmente
un'impresa o di venir assunto presso ditte già attive nel settore, in un futuro
non necessariamente prossimo (cfr. ricorso, p.6).
Come rettamente osservato dalla CV-LEPIC,
l'insorgente non sostanzia in alcun modo le sue asserzioni, dimostrando di aver
intrapreso passi concreti per ulteriormente svolgere l'attività di impresario
costruttore. Al contrario, egli ventila tale ipotesi in termini alquanto
generici, sia per le modalità che per i tempi. Neppure la procedura
fallimentare in corso nei confronti della __________ accresce la
verosimiglianza che simile eventualità si realizzi, dal momento che il
ricorrente svolge comunque un'attività professionale, essendo titolare di uno
studio d'architettura. Da quanto precede emerge che le generiche asserzioni
dell'insorgente non permettono di adempiere i presupposti di attualità e di concretezza,
indispensabili ai fini dell'ammissibilità della domanda proposta. Ne consegue
pertanto che egli non può vantare un interesse pratico ed attuale a far
accertare l'adempimento dei requisiti per esercitare quale impresario
costruttore. Già per questo motivo, il ricorso si rivela dunque irricevibile.
- A
prescindere dalle considerazioni testé esposte, va osservato che il ricorso
risulterebbe verosimilmente irricevibile anche per l'incompetenza del Tribunale
cantonale amministrativo.
2.1. Notoriamente,
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola
generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo, ossia soltanto nei casi
previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., N. 2 s. ad art.
60).
Nell'ambito della LEPIC, la facoltà di
ricorso a questa Corte non è data contro tutti i provvedimenti adottati dalla
CV, bensì unicamente contro le decisioni concernenti l'iscrizione o la cancellazione
di imprese dall'albo nonché contro le sanzioni inflitte per violazione della
legge stessa (cfr. i combinati disposti degli art. 9 e 15 cpv. 1, rispettivamente
16 e 17 cpv. 3 LEPIC).
2.2. Nel caso di specie, l'atto impugnato
non concerne una domanda di iscrizione di un'impresa, bensì l'accertamento
della sussistenza di un suo requisito, ossia le qualifiche professionali del
personale dirigente. L'autorità inferiore sembra essersi espressa, piuttosto,
in virtù della competenza generale assegnatale in punto all'applicazione della
legge (art. 8 LEPIC), come, del resto, sembra ritenere anche il ricorrente
(cfr. ricorso, p. 6). Pertanto la deducibilità del gravame dinanzi a questo
Tribunale appare quantomeno dubbia. La questione può tuttavia rimanere
indecisa, non essendo determinante ai fini del giudizio, per i motivi esposti
al considerando 1.2..
- Alla luce
di quanto sin qui esposto, non occorre evidentemente esaminare nel merito le
censure addotte dall'insorgente. Ciononostante appare opportuno precisare quanto
segue.
A
sostegno della propria tesi il ricorrente invoca, in particolare, la decisione
resa dal Tribunale federale il 12 marzo 1997, su ricorso dell'associazione
architetti ticinesi a diritto acquisito (AATI-DA). Con tale giudicato, l'alta
Corte federale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 33 della Legge sulla
protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei
tecnici progettisti (LPEPIA) che imponeva agli enti pubblici di conferire
mandati solo a membri dell'OTIA, ad esclusione dei soci dell'AATIDA. Tale
distinzione, fondata sulla persona del committente, è stata ritenuta lesiva
della parità di trattamento tra concorrenti diretti (art. 27 Cost.), poiché non
giustificata dalla protezione del pubblico né sorretta da motivi oggettivi e
ragionevoli.
Da tale sentenza non è tuttavia possibile dedurre un'assimilazione
pura e semplice degli architetti a diritto acquisito ai professionisti
diplomati, in ogni settore d'attività, tantomeno laddove le prestazioni
professionali non rientrano nella sfera tipica di competenza dell'architetto,
come è il caso per la conduzione di un'impresa di costruzioni. In altri
termini, il fatto che determinate persone autodidatte siano abilitate a redigere
e sottoscrivere progetti di edifici non permette ancora di concludere che le
stesse debbano venir ammesse, contrariamente al chiaro tenore letterale della
LEPIC, anche a dirigere imprese di costruzione.
Pertanto la questione a sapere se la
limitazione del riconoscimento quale impresario costruttore ai soli architetti
diplomati violi la libertà economica non può essere risolta semplicemente appellandosi
alla giurisprudenza invocata dal ricorrente. Essa dovrà semmai essere oggetto
di un più approfondito esame, al momento e nelle sedi opportune.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere dichiarato
irricevibile, stante l'insussistenza dei presupposti giustificanti una domanda
di accertamento.
Tassa di giustizia e spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 Cost.; 3, 5, 8, 9, 15 LEPIC; 3, 18,
28, 41, 43, 60 e 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono
a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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