AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.78
Data decisione, Autorità:
09.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00078
Lugano
9 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 marzo 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato
(no. 871) che annulla la licenza edilizia 16 maggio 2000 rilasciata dal
municipio all'insorgente per insediare un centro ricreativo giovanile nell'ex
mensa aziendale del __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
28 marzo 2001 di
__________, __________, __________, __________ e __________;
-
28 marzo 2001 del
Consiglio di Stato;
-
9 aprile 2001 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 marzo
2000 il comune di __________ ha chiesto al suo municipio il permesso di
insediare un centro ricreativo giovanile nei locali (200 mq), che fungevano da
mensa aziendale del __________, situato nella zona del nucleo di __________
(part. n. __________ RF).
Il centro occuperebbe il primo piano del
vecchio stabilimento, attualmente in disuso, e sarebbe destinato ad attività
giovanili quali la lettura, le discussioni, la musica, i lavori manuali e l'informatica.
D'estate verrebbe organizzata una colonia diurna.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui
resistenti, contestando la conformità di zona e paventando l'insorgere di
immissioni moleste.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 16 maggio 2000 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con
giudizio 20 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.
Configurato l'intervento alla stregua di un
cambiamento di destinazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che la
trasformazione non potesse essere autorizzata sintanto che non fosse stato allestito
il piano di quartiere espressamente prescritto dall'art. 27 delle norme di
attuazione del piano particolareggiato dei nuclei di __________ e __________
(NAPP) a titolo di condizione per qualsiasi intervento.
C. Contro il
predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza
annullata.
L'insorgente pone in dubbio che l'intervento
sia da configurare alla stregua di un cambiamento di destinazione. Ritiene
inoltre ingiustificata l'esigenza di allestire un piano di quartiere per attuare
una trasformazione di durata limitata (6 mesi), che implica soltanto modici
interventi di manutenzione dei locali esistenti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione approdano gli
opponenti, contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che
saranno discussi qui appresso.
La __________ si limita invece a condividere
l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è
certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm).
- 2.1. Per
cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione si intende un
cambiamento delle modalità di utilizzazione di un'opera edilizia che assume rilevanza
dal profilo pianificatorio, ambientale e della polizia delle costruzioni. È considerata
tale, in particolare, una trasformazione che determina un'apprezzabile intensificazione
delle opere di urbanizzazione o che ingenera ripercussioni nuove, sostanzialmente
diverse sull'ambiente circostante (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 1 LE,
no. 677 e rimandi).
2.2. In concreto, appare evidente che
l'insediamento di un centro ricreativo giovanile destinato a 200 potenziali
utenti nei locali precedentemente occupati dalla mensa aziendale del
__________ integri gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a
permesso di costruzione. Le ripercussioni ambientali ingenerate da un centro
giovanile, peraltro valutate in modo insufficiente dalla SPAA, sono invero ben
diverse da quelle derivanti dalla preesistente mensa aziendale.
Il fatto che il cambiamento di destinazione
interessi soltanto una parte dello stabilimento nulla muta alla configurazione
giuridica del tipo d'intervento. Né permette di giungere a diversa conclusione
la prospettiva di limitare a sei mesi la durata dell'esperimento.
- 3.1. Il vecchio
stabilimento del __________ è situato all'interno del perimetro del piano
particolareggiato (PP) dei nuclei di __________ e __________, approvato dal
Consiglio di Stato il 30 agosto 2000. Il fondo (part. n. __________ RF) è
incluso nella zona di nuova edificazione interna (NEI), definita dal piano
delle zone del PP, nella quale possono essere realizzati edifici destinati
all'abitazione, ai servizi complementari ed a piccole attività artigianali o
commerciali compatibili con l'abitazione (art. 22 NAPP).
3.2. Il piano degli interventi, parte
integrante del PP, assegna l'immobile destinato ad ospitare il centro giovanile
alla categoria degli edifici da ristrutturare (RI). L'art. 8 NAPP definisce
questi edifici come immobili costitutivi del tessuto edilizio, ma privi di un
valore architettonico intrinseco. Per questi edifici, dispone la norma, sono consentite
due modalità d'intervento: la demolizione e la ricostruzione con caratteri tipologici
e volumi analoghi a quelli dell'edificio demolito, oppure la conservazione dell'involucro
e la ristrutturazione completa degli spazi interni. Modalità che devono conformarsi
ai criteri generali d'intervento sanciti dall'art. 5 NAPP.
3.3. Oltre che alle normative sin qui
illustrate, il vecchio stabilimento della __________ risulta assoggettato a
vincoli di piano di quartiere. Per i mappali __________ e __________ RF,
dispone l'art. 27 NAPP, è obbligatoria la presentazione di un piano di
quartiere allestito secondo le disposizioni dell'art. 56 LALPT. In attesa della
realizzazione (rectius: dell'approvazione) di tale piano, conclude la norma
in questione, negli stabili esistenti sono concessi unicamente semplici lavori
di manutenzione.
L'art. 27 NAPP subordina qualsiasi
iniziativa edilizia concernente i fondi della __________ alla preventiva
approvazione di un progetto planovolumetrico, che definisca il quadro degli
interventi previsti, stabilendone a grandi linee i contenuti e gli ingombri. In
attesa di tale piano ed a salvaguardia della sua indisturbata adozione la norma
istituisce inoltre una sorta di blocco edilizio, nel quale sono ammessi unicamente
gli interventi volti alla conservazione della sostanza edilizia esistente, ad esclusione
di qualsiasi altra modifica degli aspetti funzionali o materiali degli immobili.
Lo scopo del vincolo di piano di quartiere
sancito dall'art 27 NAPP è essenzialmente quello di affinare ulteriormente la
pianificazione particolareggiata del nucleo, obbligando i proprietari dei fondi
gravati ad elaborare un progetto unitario, dal quale risulti in modo chiaro e
preciso l'assetto urbanistico che intendono conferire al comparto territoriale.
Per assicurare il conseguimento di quest'obbiettivo, l'ultimo capoverso della
norma vieta qualsiasi intervento edilizio eccedente la semplice manutenzione.
Contrariamente a quanto assume il
ricorrente, la limitazione degli interventi ammissibili prima dell'approvazione
di un piano di quartiere non esclude soltanto i lavori che modificano l'aspetto
fisico delle costruzioni, ma si estende anche alle modalità di utilizzazione,
inibendo qualsiasi cambiamento di destinazione. Anche gli interventi che
incidono unicamente sugli aspetti funzionali delle costruzioni, modificandone
le condizioni di utilizzazione, possono in effetti pregiudicare l'elaborazione
di un piano di quartiere, strutturato in modo coerente ed organico.
3.4. Ai fini del presente giudizio non
occorre verificare se l'art. 8 NAPP, oltre alle modalità d'intervento indicate,
ammetta anche il cambiamento di destinazione degli stabili classificati come
edifici da ristrutturare (RI). Né occorre stabilire se l'insediamento di un
centro giovanile sia compatibile con la funzione eminentemente residenziale assegnata
al nucleo, in particolare alla zona NEI.
In questa sede è sufficiente rilevare che il
controverso cambiamento di destinazione travalica palesemente i limiti degli
interventi che l'art. 27 NAPP ammette sugli stabili del vecchio prima
dell'approvazione del piano di quartiere che la stessa norma impone di
elaborare. Benché interessi soltanto un piano dell'immobile e non comporti
opere edilizie degne di rilievo, la modifica delle preesistenti condizioni
d'utilizzazione dei locali in oggetto non può invero essere ricondotta ad un
semplice lavoro di manutenzione.
Il carattere sperimentale che l'autorità
comunale intende, almeno inizialmente, attribuire all'iniziativa non permette
di giungere a conclusioni più favorevoli al ricorrente. L'accertamento della
conformità dell'intervento con la disciplina edilizia applicabile, promosso
attraverso l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione,
non ha peraltro valenza limitata nel tempo.
Né le finalità sociali dell'iniziativa
promossa dal municipio d'intesa con la __________ permettono di prescindere
dall'applicazione del diritto edilizio.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata,
immune da violazioni del diritto, va quindi confermata.
Dato l'esito, si soprassiede al prelievo di
una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 5, 8, 22, 27 NAPP di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster