AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.72
Data decisione, Autorità:
25.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00072
Lugano
25 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 marzo 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 716), che accoglie parzialmente il ricorso interposto dagli insorgenti
avverso la risoluzione 8 giugno 2000 con cui il municipio di __________ ha ordinato
di cessare immediatamente l'esercizio della prostituzione nello stabile
d'appartamenti che sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
assunte le prove,
preso atto delle conclusioni:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28
novembre 1988, il municipio di __________ ha autorizzato la costruzione di uno
stabile ad uso abitativo e commerciale a __________ (part. no. __________ RF).
A pianterreno era previsto un bar ed un ufficio, al primo piano altri uffici,
mentre i piani superiori (III°-V°), suddivisi in appartamenti mono- e bilocali,
erano destinati all'abitazione. Il 13 giugno 1990 l'autorità comunale ha
autorizzato la trasformazione degli uffici del primo piano in appartamenti.
Nel corso degli anni, gli appartamenti
dell'immobile, denominato residenza __________, sono stati occupati da giovani
donne, provenienti soprattutto da paesi sudamericani o dell'est europeo, che,
entrate in Svizzera come turiste, vi soggiornavano per qualche mese, all'unico
scopo di prostituirsi ai clienti acquisiti nel sottostante bar __________.
Quest'attività ha suscitato vivaci proteste fra gli abitanti del quartiere,
molestati dalle immissioni che ne derivavano e preoccupati per il progressivo
degrado ambientale.
Nella primavera del 1999, l'autorità ha effettuato
una vasta operazione di polizia, risoltasi con l'espulsione delle turiste/
prostitute che soggiornavano abusivamente nell'edificio. In breve tempo, sono
tuttavia giunte altre operatrici del sesso e l'attività dello stabilimento è
ripresa come prima.
B. In seguito
ad un grave fatto di sangue, verificatosi nella vicina residenza __________,
pure adibita a bordello, il 20 aprile 2000 il municipio ha vietato agli estranei,
in particolare ai clienti delle prostitute, di accedere agli appartamenti della
residenza __________. Benché annullato da questo Tribunale con sentenza 18 agosto
2000 per insussistenza dei presupposti che avrebbero dovuto giustificarlo, il
provvedimento ha indotto le prostitute ad abbandonare l'immobile, che da allora
è rimasto disabitato.
C. Con
decisione 8 giugno 2000 il municipio di __________ ha ordinato alla __________
per il tramite del suo amministratore unico, __________, di cessare
immediatamente l'utilizzazione dell'immobile allo scopo di esercitarvi la
prostituzione e di ripristinare l'uso abitativo autorizzato a suo tempo. A
sostegno del provvedimento, l'autorità comunale ha rilevato che la
prostituzione era un'attività lavorativa inconciliabile con la destinazione residenziale,
autorizzata dal permesso di costruzione rilasciato a suo tempo.
Contro quest'ordine la __________ ed il suo
amministratore sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Con
decisione 14 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in
quanto rivolto contro l'ordine di cessare l'uso dell'immobile come postribolo.
L'ha invece accolto nella misura in cui aveva per oggetto l'ordine di
ripristinare la destinazione autorizzata.
Dopo aver ravvisato nell'attività insediata
nello stabile un cambiamento di destinazione non autorizzato, il Governo ha in
sostanza ritenuto giustificata l'emanazione di un divieto d'uso. L'adozione di
un provvedimento di ripristino della destinazione autorizzata è invece stata
subordinata al preventivo esperimento di una procedura di rilascio del permesso
in sanatoria.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato nella misura in cui conferma
il divieto d'uso impartito dal municipio di __________.
Gli insorgenti rilevano anzitutto che nella
sentenza 18 agosto 2000 in re __________, riguardante il medesimo immobile, il
Tribunale cantonale amministrativo aveva constatato che il fondo in oggetto non
era fonte di immissioni moleste. L'immobile, osservano poi i ricorrenti,
sarebbe comunque da tempo disabitato. Sarebbe quindi inammissibile "emettere
un divieto d'uso per un'attività da tempo non in atto al momento dell'emissione
dell'ordine soltanto perché non è possibile escludere a priori che lo stabile
venga nuovamente utilizzato per il genere d'attività vietata".
I ricorrenti rimproverano poi al Consiglio
di Stato di non aver assunto le prove richieste per dimostrare che l'attività
vietata era da tempo tollerata dall'autorità; circostanza, questa, che in base
al principio della buona fede impedirebbe al municipio di esigerne la cessazione.
Il municipio, proseguono, non potrebbe
comunque vietare un uso non autorizzato soltanto perché paventa l'insorgere di
abusi. La funzione indeterminata della zona di utilizzazione non vieterebbe
peraltro l'insediamento dell'attività in contestazione. In ogni caso,
argomentano ancora i ricorrenti, non vi sarebbe stato alcun cambiamento di
destinazione rispetto alla licenza edilizia del 29 novembre 1998. Questa
permetteva infatti di utilizzare metà dell'immobile anche per scopi
commerciali. L'eventuale cambiamento di destinazione, ribadiscono, dovrebbe ad
ogni modo essere ulteriormente tollerato, poiché l'attività era da tempo nota
al municipio. Nessun interesse pubblico vi si opporrebbe, concludono, poiché la
funzione della zona non è residenziale e l'attività esercitata nello
stabilimento non produce immissioni moleste.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti di
cui semmai si dirà qui appresso.
G. Dalle
notifiche regolarmente inoltrate dall'amministrazione dell'immobile all'Ufficio
comunale del controllo abitanti (UCA) di __________, richiamate da questo
tribunale, risulta che a partire dal 1992 gli appartamenti della residenza
__________ erano esclusivamente occupati da sedicenti turiste, provenienti da
paesi sudamericani e dell'Europa dell'Est, che vi soggiornavano per periodi
varianti tra dieci giorni ed un mese.
H. In sede di
conclusioni, i ricorrenti hanno ribadito che la passività dimostrata dal municipio
in passato imporrebbe di continuare a tollerare l'attività esercitata nell'immobile.
Il municipio si è limitato a prendere atto
delle risultanze degli accertamenti esperiti rinunciando a presentare
conclusioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE,
in relazione agli art. 21 cpv. 4 e 47 PAmm.
La legittimazione attiva della __________,
direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata in quanto
proprietaria dello stabile, è certa. __________, amministratore unico della
società ricorrente, non dispone invece della qualità per agire in giudizio,
poiché il suo interesse è soltanto indiretto e mediato da quello della società
che amministra.
Nei limiti suindicati, il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza assumere altre prove all'infuori del richiamo delle notifiche degli
inquilini inoltrate dall'amministrazione dell'immobile all'UCA di __________ e
della sentenza 18 agosto 2000 di questo tribunale, che i ricorrenti dimostrano
peraltro di ben conoscere (art. 18 PAmm).
L'audizione testimoniale del gerente del bar
__________ appare superflua, poiché le notifiche in questione sono più che
sufficienti per dimostrare che il municipio non poteva ragionevolmente ignorare
che gli appartamenti erano occupati da donne dedite al meretricio. La
circostanza era peraltro nota al di là dei confini nazionali.
- Controversa,
in questa sede, è in sostanza soltanto la decisione 8 giugno 2000 con cui il
municipio di __________ ha ordinato alla __________ di cessare immediatamente
l'esercizio della prostituzione nello stabile di sua proprietà.
Il dispositivo di rinvio degli atti al
municipio, "affinché dia avvio alla procedura in sanatoria",
è del tutto irrilevante ai fini del giudizio, poiché la ricorrente ha recentemente
inoltrato al municipio una domanda di costruzione volta a conseguire il permesso
di trasformare lo stabile in un postribolo.
- L’ordine
di cessare un’utilizzazione non autorizzata di un edificio o di un impianto
costituisce, di regola, un provvedimento cautelare, analogo all’ordine di
sospensione di lavori abusivi (art. 42 LE). Anziché imporre la temporanea
cessazione di un'attività edilizia sprovvista della necessaria autorizzazione,
l'ordine di cessare un'utilizzazione abusiva è volto ad inibire cambiamenti di
destinazione, messi in atto senza la necessaria licenza edilizia, nell'attesa
che la modifica delle condizioni d'utilizzazione sia eventualmente autorizzata
in sanatoria (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 42 LE, n. 1262; Mäder, Das
Baubewilligungsverfahren, Diss. Zurigo, n. 639).
Oltre che come misura cautelare, il divieto
d'uso può essere concepito come un provvedimento di ripristino, ossia come un
atto fondato sull'art. 43 LE; norma, questa, che impone al municipio di ordinare
la demolizione o la rettifica delle opere eseguite od utilizzate senza permesso
od in contrasto con il permesso ricevuto, quando la difformità viola in modo
insanabile le disposizioni della legge, dei regolamenti edilizi o dei piani
regolatori materialmente applicabili (Mäder, op. cit., n. 677). Anziché ordinare
la demolizione o la rettifica dell'opera abusiva, il provvedimento si limita in
questi casi a vietarne l'utilizzazione.
Tanto nel caso in cui sia concepito come
provvedimento cautelare, quanto nel caso in cui sia configurato come misura di
ripristino, il divieto d'uso presuppone l'esistenza di un'utilizzazione dell'opera
edilizia non conforme alla destinazione autorizzata.
Nel primo caso, l'esistenza di un'effettiva
difformità deve ancora essere accertata. Il divieto d'uso si fonda sulla
semplice parvenza di un'utilizzazione non autorizzata o contraria
all'autorizzazione accordata ed è accompagnato dall'invito ad inoltrare una domanda
di costruzione a posteriori, volta ad accertare la conformità dell'utilizzazione
temporaneamente vietata.
Nell'altro caso, la discrepanza tra la
destinazione autorizzata e l'uso instaurato risulta invece da un preventivo e
definitivo accertamento dell'illegittimità sostanziale del cambiamento di destinazione
attuato abusivamente.
- Nell'evenienza
concreta, lo stabile della ricorrente __________ è stato inizialmente
autorizzato per uso abitativo (appartamenti), commerciale (esercizio pubblico)
ed amministrativo (uffici). In un secondo tempo, gli uffici sono stati
trasformati in appartamenti ad uso residenziale primario. La destinazione
commerciale è rimasta circoscritta al bar __________, aperto a pianterreno.
Le notifiche degli inquilini inoltrate
dall'amministrazione della residenza __________ all'UCA e richiamate da questo
tribunale hanno permesso di stabilire che già a partire dal 1992, gli appartamenti
sono stati occupati da donne straniere, che vi soggiornavano, asseritamente
come turiste, per periodi di tempo limitati. Che lo scopo del soggiorno fosse in
realtà quello di esercitarvi la prostituzione a titolo professionale, ossia al
fine di trarne il proprio sostentamento e non soltanto saltuariamente, quale
fonte di reddito accessoria, è circostanza, peraltro notoria, che può essere
dedotta dalla comune esperienza e non deve quindi essere ulteriormente
dimostrata.
Destituite di qualsiasi fondamento sono le
ambigue contestazioni sollevate al riguardo dalla ricorrente.
L'uso degli appartamenti per l'esercizio
della prostituzione a titolo professionale non è mai stato autorizzato. Nemmeno
la società ricorrente lo pretende.
Orbene, è innegabile che l'esercizio non
occasionale della prostituzione in uno stabile d'appartamenti autorizzato per
uso abitativo perfezioni gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto
ad autorizzazione. La modifica delle condizioni di utilizzazione è in effetti
rilevante dal profilo pianificatorio, ambientale e della polizia delle
costruzioni. Sostanzialmente diverse da quelle derivanti dalla funzione residenziale
sono le ripercussioni, materiali ed ideali, derivanti all'ambiente circostante
dall'attività lavorativa che veniva esercitata, soprattutto nottetempo, negli
appartamenti della residenza __________.
Trattandosi inoltre di un'attività
lucrativa, svolta su vasta scala e finalizzata ad assicurare il sostentamento
delle inquiline, ben si può ritenere che l'utilizzazione degli appartamenti a
scopo abitativo fosse del tutto secondaria per rapporto alla destinazione
commerciale instaurata con l'interessato consenso della proprietaria dell'immobile.
L'esigenza di un permesso di costruzione che
autorizzi l'esercizio di quest'attività all'interno dello stabile della
ricorrente non può quindi essere negata. Prova ne è, del resto, che la
__________ ha appena formalmente chiesto al municipio il permesso di
trasformare l'edificio in un postribolo.
- Ferme
queste premesse, sostanzialmente giustificato appare l'ordine, impartito dal
municipio alla ricorrente __________, di cessare immediatamente l'esercizio
della prostituzione negli appartamenti dello stabile in oggetto. Il
provvedimento, di natura cautelare, si fonda su un'incontestabile discrepanza
tra la destinazione residenziale dell'immobile autorizzata a suo tempo e
l'attività lavorativa insediatavi senza il necessario permesso dalle inquiline
della ricorrente. Esso è inoltre sorretto da un eminente interesse pubblico a
porre finalmente un freno al dilagare della prostituzione nel quartiere.
Vero è che l'autorità comunale ben doveva da
tempo sapere che lo stabile della ricorrente era abusivamente utilizzato per
queste attività. La lunga e per certi aspetti deprecabile tolleranza dimostrata
dal municipio non basta tuttavia a rendere illegittimo, in quanto lesivo del
principio della buona fede, il provvedimento censurato. La tolleranza di un
abuso edilizio preclude all'autorità la facoltà di esigere il ripristino di una
situazione conforme al diritto soltanto quando si protrae sull'arco di decenni
e non pregiudica in misura rilevante beni di polizia in senso stretto (ZBl 1979,
263; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 76 B
I seg; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd.,
ibidem). Presupposti, questi, che nelle circostanze concrete manifestamente non
si verificano.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
il provvedimento censurato siccome immune da violazioni del diritto.
Resta ovviamente impregiudicato il diritto
della ricorrente di chiedere ed eventualmente conseguire il permesso di
trasformare l'immobile in un postribolo.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 43 LE; 3, 18, 21, 47, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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