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Numero d'incarto:
52.2001.71
Data decisione, Autorità:
23.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00071
Lugano
23 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 marzo 2001 di
__________ e __________
patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato
(no. 728) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 5 giugno 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro
l'autorizzazione a vendere come residenza secondaria un appartamento in
condominio (PPP n. __________; part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
1994 i ricorrenti __________ e __________ hanno acquistato un appartamento (PPP
n. __________) del condominio che sorge sulla part. n. __________ RF di
__________, dove hanno stabilito il loro domicilio;
che nel mese di marzo del 2000 i ricorrenti
hanno acquistato una proprietà ad __________, nella quale si sono trasferiti;
che il 19 aprile 2000 __________ e
__________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di vendere il
loro appartamento quale residenza secondaria, asserendo di non riuscire a venderlo
come residenza primaria;
che, sentito il parere della commissione
della gestione, il 5 giugno 2000 il municipio ha respinto l'istanza, asserendo
di non ravvisare nella situazione dei ricorrenti le premesse per la concessione
di una deroga ai vincoli di residenza primaria sanciti dalle norme di zona
(art. 37bis NAPR);
che con decisione 14 febbraio 2001 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________ ed __________;
che il Governo ha in sostanza condiviso la
ponderazione degli interessi contrapposti operata dal municipio per
giustificare il diniego della deroga;
che contro il predetto giudizio governativo
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione
eccezionale rifiutata dal municipio;
che a sostegno dell'impugnativa i ricorrenti
rilevano fra l'altro che la SUL degli appartamenti del condominio non è
proporzionale alle quote di comproprietà;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE e non
dall'art. 208 LOC, erroneamente richiamato dal Consiglio di Stato per fondare
la sua competenza;
che la vertenza è in effetti di natura
edilizia: oggetto del contendere è il rilascio di un'autorizzazione in deroga
ai vincoli di natura pianificatoria, che limitano ad __________ l'utilizzazione
delle costruzioni residenziali;
che controverso è in sostanza il rilascio di
una licenza edilizia volta a cambiare l'attuale destinazione residenziale
primaria dell'appartamento;
che, data per certa la legittimazione attiva
dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa, il ricorso va parzialmente
accolto già perché il giudizio governativo omette di rilevare che la decisione
municipale censurata è stata adottata disattendendo crassamente la procedura
prescritta dalla LE per il rilascio dei permessi di costruzione (art. 1 LE; 4
RLE; cfr. STA 7.12.1998 in re comune di __________);
che la procedura, viziata da difetti
insanabili, va ripresa ab initio, invitando i ricorrenti a presentare una
domanda di costruzione volta ad ottenere una licenza in deroga per cambiare la
destinazione del loro appartamento;
che la decisione municipale impugnata va
quindi annullata assieme a quella governativa che la conferma siccome lesive
del diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono invece poste a carico
del comune resistente secondo soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 1, 21 LE; 4 RLE; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 14 febbraio 2001 del Consiglio
di Stato (no. 728).
1.2. la decisione 5 giugno 2000 del municipio di
__________.
-
Il comune
di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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