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Numero d'incarto:
52.2001.66
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00066
Lugano
6 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2000 del
Consorzio __________
contro
la decisione 4 dicembre 2000 del municipio di
Bellinzona che esclude l'insorgente dal concorso per il restauro dei decori
fissi della Chiesa di S. Maria delle Grazie;
viste le risposte:
-
12 gennaio 2001 del
municipio di Bellinzona;
-
25 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
25 gennaio 2001 della
ditta __________;
-
25 gennaio 2001 del
Consorzio __________;
-
26 gennaio 2001 del
Dipartimento del territorio, Sezione beni monumentali e am-
bientali, Ufficio dei beni culturali, Bellinzona;
-
26 gennaio 2001 del
Consorzio __________;
-
30 gennaio 2001 del
Consorzio __________;
preso atto della decisione 14 febbraio 2001 del
Consiglio di Stato (no. 747);
ritenuto, in
fatto
A. Il 16
maggio 2000 il municipio di Bellinzona ha aperto "una procedura di
prequalifica inerente la messa in appalto dei lavori di restauro dei decori
fissi (dipinti murali e stucchi) della Chiesa di S. Maria della Grazie",
gravemente danneggiata da un incendio.
Il bando di concorso precisava che il
municipio, "sentiti i preavvisi dell'autorità cantonale competente, dei
consulenti ai restauri e dei progettisti e dopo le valutazioni e le verifiche
di sua competenza", avrebbe aperto "una gara d'appalto nella
forma della licitazione privata e secondo le norme previste dalla legge sugli
appalti del 12 settembre 1978". Per partecipare alla seconda fase
della licitazione era richiesta l'esperienza necessaria, un'adeguata struttura,
nonché la disponibilità di mano d'opera sufficiente e qualificata con un minimo
di cinque restauratori per ogni lotto.
B. In tempo
utile sono giunte al municipio cinque candidature tra cui quella del Consorzio
__________ (__________), qui ricorrente. Valutati i profili professionali dei
concorrenti sulla base delle condizioni poste dal bando, l'ufficio dei beni
culturali (UBC) ed i progettisti hanno proposto al municipio di ammettere alla
seconda fase tutti i candidati ad eccezione del consorzio __________, siccome
privo delle qualifiche richieste.
Con decisione 4 dicembre 2000 il municipio
ha fatto proprio il preavviso suddetto.
C. Contro la
predetta risoluzione il consorzio escluso è insorto davanti al Consiglio di
Stato, asserendo di disporre di tutti i requisiti necessari per svolgere il
lavoro messo a concorso e chiedendo di essere ammesso a partecipare alla
seconda fase.
All'accoglimento del ricorso si sono opposti
l'UBC ed il municipio, sottolineando l'insufficiente esperienza del consorzio ricorrente.
Gli altri concorrenti hanno invece
rinunciato a prendere posizione.
D. Con
giudizio 14 febbraio 2001 il Consiglio di Stato si è dichiarato incompetente a
statuire nel merito del ricorso.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che le
prestazioni lavorative messe a concorso fossero da configurare come una
commessa edilizia soggetta al concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(CIAP), siccome parte costitutiva di un insieme di commesse stimate
complessivamente a fr. 10'085'700.--; spesa, superiore al valore soglia di fr.
9'575'000.--, fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. a di tale ordinamento.
Considerato, in
diritto
- Prima di
entrare nel merito, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la
propria competenza (art. 3 PAmm).
Secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. a del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RL 7.1.4.1.3; CIAP),
soggiacciono a questo ordinamento le commesse edili, vale a dire i contratti
tra committente ed offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o di
genio civile, conformemente al numero 51 della classificazione centrale dei prodotti
(elenco CPC) di cui all'Allegato I, appendice 5 dell'Accordo GATT.
Al CIAP sono inoltre soggette le prestazioni
di servizi, vale a dire i contratti tra committente ed offerente in merito alla
fornitura di prestazioni di servizio, conformemente all'Allegato I, Appendice 4
dell'Accordo GATT (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP).
Oltre che dalla natura, l'applicabilità del CIAP
dipende dal valore della commessa. Per le commesse edili il valore soglia è
fissato in fr. 9'575'000.--, mentre per le prestazioni di servizio la commessa
deve essere stimata ad almeno fr. 383'000.-- (art. 7 cpv. 1 lett. a e b CIAP).
Al fine di impedire che l'applicazione del
CIAP venga elusa mediante frazionamento delle commesse, l'art. 7 cpv. 2 CIAP dispone
che se per la realizzazione dell'opera edile il committente aggiudica diverse
commesse, fa fede il valore globale delle medesime. L'obbligo di cumulare i
valori delle singole commesse, sancito da tale norma, sussiste di principio
soltanto all'interno della categoria delle commesse edili (art. 6 cpv. 1 lett.
a CIAP). Il valore delle commesse per prestazioni di servizio connesse alla
realizzazione di un'opera edile (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP) non è di principio
cumulabile con quello delle commesse edili. Resta riservato il caso in cui la
commessa venga deliberata ad un'impresa generale che fornisce anche le relative
prestazioni di servizio (Galli Lehmann Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, N. 135; Evelyne Clerc, L'ouverture des
marchés publics: Effectivité et protection juridique, pag. 422).
- I lavori
di riparazione e di restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie sono stati
suddivisi in sei diversi capitoli per un costo complessivo stimato in fr.
10’085’700.-- e suddiviso in fr. 7'411'700.-- per i lavori veri e propri, fr.
2'386'500.-- per onorari e fr. 287'500.-- a titolo di costi secondari.
I lavori di restauro oggetto della commessa
in esame costituiscono il sesto capitolo e sono preventivati in fr.
1'905'500.-.
Dal profilo tipologico, l'insieme dei lavori
di riparazione e di restauro configura un complesso di prestazioni edili ai
sensi dell'allegato I al CIAP. Si tratta in effetti di lavori edilizi (cifra 2;
n. 512 CPC), di lavori del genio civile (cifra 3; n. 513 CPC) e di lavori di
ristrutturazione e finitura (cifra 7; n. 517 CPC). Da questo profilo, il CIAP è
senz'altro applicabile. Dal profilo della natura della commessa, il CIAP si
applica anche ai mandati di progettazione, di consulenza tecnica e di direzione
dei lavori di restauro. Si tratta in effetti di prestazioni di servizio secondo
l'allegato 2 cifra 11 e 12 CIAP.
Dal profilo dei valori in gioco, l'applicabilità
del CIAP è tuttavia esclusa perché il valore totale dei singoli capitoli,
sommati fra loro secondo l'art. 7 cpv. 2 CIAP, non raggiunge il limite di fr.
9'575'000.-- fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. a CIAP. L'importo globale di
queste prestazioni ammonta infatti a fr. 7'411'700.--.
A torto, ha ritenuto il Consiglio di Stato
che questo valore fosse da cumulare con quello preventivato per onorari e costi
secondari (fr. 2'674'000.--) e che pertanto l'intero complesso delle commesse
soggiacesse al CIAP, poiché supera il valore soglia di fr. 9'575'000.-- fissato
dall'art. 7 cpv. 1 lett. a CIAP. L'obbligo di cumulare i valori delle commesse
sancito dall'art. 7 cpv. 2 CIAP sussiste di principio soltanto all'interno
della categoria delle commesse edili (art. 6 cpv. 1 lett. a CIAP). Non trattandosi
di lavori deliberati ad un’impresa generale, il valore delle commesse per prestazioni
di servizio (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP) necessarie al ripristino del monumento
non è cumulabile con quello delle commesse edili.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la delibera 14 dicembre 2000 del
municipio di Bellinzona non è pertanto impugnabile davanti al Tribunale
cantonale amministrativo. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
Dato l'esito non si preleva tassa di
giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 15 CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né spese, né tasse di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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