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Numero d'incarto:
52.2001.64
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00064
Lugano
- giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 febbraio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 613) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 26 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ le ha negato
il permesso per trasformare in locale notturno il bar __________ (part. no.
__________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 luglio
2000 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
trasformare in locale notturno (pianobar) il "__________",
situato nella zona residenziale R4, lungo il fiume __________ (part. n.
__________ RF). Il locale, che occupa una parte del capannone in cui ha sede il
calzaturificio __________ avrebbe una capienza di 60 avventori, sarebbe aperto
dal martedì al sabato dalle 19.00 alle 05.00 e disporrebbe di 30 posteggi.
Contro la domanda, completata da uno studio
fonico, non sono state inoltrate opposizioni.
Il 19 settembre 2000 il Dipartimento del
territorio ha espresso preavviso favorevole all'intervento, ponendo alcune
condizioni, volte a limitare le immissioni foniche. Con decisione 26 ottobre
2000 il municipio ha invece respinto la domanda, ritenendo l'attività del
locale notturno molesta e quindi contraria alla destinazione residenziale assegnata
dall'art. 32 NAPR alla zona R4.
B. Con
giudizio 6 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Condividendo le tesi del municipio, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che
il piano bar fosse da configurare come un'azienda molesta, inconciliabile con
la destinazione residenziale attribuita alla zona, nella quale sarebbero
ammesse soltanto attività non moleste.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando il
rilascio della licenza richiesta.
L'insorgente rimprovera anzitutto al
Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentita,
rifiutandosi di esperire un sopralluogo. Ritiene inoltre arbitrario considerare
moleste le attività notturne. L'art. 32 NAPR non conterrebbe alcuna limitazione
delle attività commerciali riferita alla molestia. Da questo profilo, l'unica
limitazione posta dalla norma avrebbe per oggetto le attività artigianali. Lo
studio fonico annesso alla domanda proverebbe d'altro canto che le immissioni
foniche prodotte dallo stabilimento rientrano nei limiti fissati dall'OIF. Il
municipio disporrebbe peraltro di mezzi adeguati per intervenire in caso di
disturbo del vicinato.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata
dalla decisione di dieniego della licenza. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed
è sufficientemente nota a questo tribunale. Il sopralluogo chiesto
dall'insorgente non appare pertanto idoneo a procurare la conoscenza di
ulteriori elementi di fatto, rilevanti per il giudizio.
Va quindi respinta l'eccezione di violazione
del diritto di essere sentiti, sollevata dall'insorgente in relazione al
rifiuto del Consiglio di Stato di esperire una visita in luogo. La valutazione
anticipata negativa, operata dall'istanza inferiore con riferimento alla
concludenza di questa prova, resiste alla critica dell'insorgente.
- 2.1. Giusta
l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata
solo per edifici o impianti conformi alla funzione prevista per la zona di
utilizzazione. Il principio della conformità di zona, sancito dalla
disposizione in esame, esige che la destinazione degli insediamenti si integri
convenientemente nelle finalità perseguite dalla funzione assegnata alla zona
di utilizzazione in cui sono previsti. Non basta che non le contraddicano,
ossia che non ostacolino l'utilizzazione della zona conforme alla funzione
attribuitale: per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire
collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona di situazione (RDAT
1994 II n. 56; Scolari, Commentario, VI ed., n. 472).
2.2. Come correttamente rileva il Consiglio
di Stato, riprendendo la giurisprudenza di questo tribunale, la funzione
assegnata dai piani di utilizzazione alle singole zone è di regola definita da
normative di attuazione, che illustrano e precisano concretamente le
caratteristiche degli insediamenti ammissibili. Considerato che la destinazione
delle singole zone deve essere stabilita anche in funzione dell'esigenza di assicurare
una protezione generale e preventiva contro le immissioni, spesso queste normative
definiscono le caratteristiche degli insediamenti ammissibili, assumendo quale
criterio discriminante il tipo di molestia derivante al vicinato dalle attività
che vi sono esercitate.
Laddove la destinazione delle costruzioni
ammissibili è precisata mediante disposizioni riferite al grado di molestia
delle attività esercitate, l'esame del requisito della conformità di zona
implica necessariamente anche una valutazione delle ripercussioni che il genere
di insediamento previsto determina sull'ambiente circostante. Questa
valutazione, pur toccando aspetti di natura ambientale, deve rimanere rigorosamente
circoscritta all'ambito pianificatorio, evitando di interferire con la verifica
della compatibilità ambientale prescritta dalla LPAmb. Essa deve in pratica
limitarsi a stabilire, in modo astratto e secondo criteri oggettivi, se le ripercussioni
ambientali ingenerate da un certo tipo di insediamento rientrano nel quadro
della funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Insediamenti che per le
loro caratteristiche intrinseche ingenerano sull'ambiente ripercussioni marcate
non possono quindi essere autorizzati in una zona dalla quale sono bandite
attività moleste nemmeno se, concretamente, rientrano nei limiti posti dalla
legislazione ambientale, grazie all'adozione di particolari accorgimenti
costruttivi o d'esercizio. In una zona dalla quale sono escluse le attività
moleste, potrebbero essere altrimenti autorizzati stabilimenti che per loro
natura producono immissioni foniche particolarmente rilevanti, a condizione che
siano adeguatamente insonorizzati.
- 3.1. La
zona residenziale estensiva R4 di __________ è disciplinata dall'art. 32 NAPR.
In questa zona è permessa la costruzione di abitazioni, alberghi, ristoranti,
stabili commerciali e amministrativi. Possono essere istallate, soggiunge la
norma, unicamente aziende artigianali non moleste.
Il grado di molestia è definito dall'art.
8.5 NAPR, che suddivide le aziende in tre categorie: non moleste, poco moleste
e moleste. Per aziende non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni
diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco moleste sono invece
le aziende le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si
svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno frequenza discontinua e
limitata nel tempo (lett. b). Moleste sono infine le aziende con ripercussioni
più marcate (lett. c).
3.2. Diversamente da quanto indica il
marginale dell'art. 32 NAPR, la zona in cui è ubicato il bar da trasformare in
locale notturno non è esclusivamente residenziale, ma mista. Essa non è infatti
destinata ad accogliere soltanto edifici ad uso abitativo, ma ammette anche
insediamenti destinati ad attività mercantili (commerciali), di servizio
(amministrative) ed artigianali.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, la limitazione posta dalla succitata disposizione pianificatoria con
riferimento al grado di molestia, non si estende inoltre a tutti gli insediamenti,
ma interessa soltanto le aziende artigianali. L'art. 32 NAPR stabilisce infatti
che "possono essere istallate unicamente aziende artigianali non
moleste". Non stabilisce che "possono essere istallate
unicamente aziende non moleste". Stando al tenore letterale della
norma, escluse dalla zona sono quindi soltanto le aziende artigianali che ingenerano
ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare. Le aziende
commerciali e gli insediamenti amministrativi non soggiacciono invece a
particolari limiti riferiti al grado di molestia. Il chiaro testo della norma
non permette quindi di vietare l'insediamento di edifici commerciali destinati
ad attività poco moleste od addirittura moleste.
Ai fini del presente giudizio non occorre
stabilire se il diverso trattamento che la norma riserva agli insediamenti
commerciali ed alle aziende artigianali sia voluto o sia invece da attribuire
ad un'insufficiente padronanza della tecnica legislativa. La questione può
rimanere indecisa, perché l'inequivocabile tenore letterale della norma non
permette comunque di assoggettare anche gli stabilimenti commerciali alla
restrizione riferita al grado di molestia che colpisce gli insediamenti
artigianali.
- La
ricorrente non contesta, in concreto, che la trasformazione del bar __________
in un locale notturno del tipo "piano-bar" sia da configurare
alla stregua di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di
costruzione. A ragione, perché non v'è dubbio che la prevista modifica delle
condizioni di utilizzazione dell'esercizio pubblico sia rilevante e richiami
pertanto un esame della sua ammissibilità dal profilo edilizio, pianificatorio
ed ambientale.
Oggetto di contestazione è essenzialmente la
questione a sapere se l'attività esercitata dal locale notturno sia conforme
alla funzione assegnata alla zona residenziale R4, in cui è ubicato. Orbene, da
questo profilo, occorre anzitutto rilevare che un locale notturno non può
essere configurato alla stregua di uno stabilimento commerciale non molesto ai
sensi dell'art. 8.5 NAPR. Le ripercussioni ambientali ingenerate da questo
genere d'insediamenti sono in effetti diverse da quelle che derivano dall'abitare.
Svolgendo la loro attività essenzialmente di notte, questi esercizi pubblici
sono da considerare come aziende "poco moleste" o "moleste".
Accertata la natura commerciale "molesta"
o "poco molesta" del controverso locale notturno, si deve
negare che l'insediamento si ponga in contrasto con la funzione assegnata alla
zona di situazione. Questa conclusione reggerebbe se si il locale fosse assimilabile
ad un'azienda artigianale. L'esercizio pubblico è tuttavia uno stabilimento
commerciale e l'art. 32 NAPR non vieta l'insediamento di aziende commerciali
moleste o poco moleste. Esclude soltanto le aziende artigianali che ingenerano
ripercussioni ambientali diverse da quelle che derivano dall'abitare.
Il ricorso va quindi accolto annullando la
decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma, siccome
lesive del diritto. Gli atti vanno rinviati al municipio affinché rilasci all'insorgente
la licenza richiesta.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
sono invece a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT, 67 LALPT; 8, 32 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 6 febbraio 2001 del Consiglio
di Stato (n. 613);
1.2. la decisione 26 ottobre 2000 del municipio
di __________.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà
alla ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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