AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.63
Data decisione, Autorità:
03.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00063
Lugano
3 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2001 di
__________ e __________
__________ e __________
__________ e __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 febbraio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 597) che:
a) accoglie parzialmente come ai considerandi le
impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 17
settembre 1999, rilasciata dal municipio di __________ a __________ e
__________ per la costruzione di uno stabile d'appartamenti sulle part. n.
__________ e __________ RF e
b) respinge le impugnative presentate dagli
insorgenti avverso la licenza edilizia 20 settembre 2000, rilasciata dal
municipio di __________ agli stessi resistenti per una variante della strada
d'accesso e dell'area di svago riferite allo stabile in questione;
viste le risposte:
-
9 marzo 2001 di
__________ e __________;
-
13 marzo 2001 del
Consiglio di Stato;
-
21 marzo 2001 del
municipio di __________;
-
27 marzo 2001 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
esperito un sopralluogo,
ritenuto, in
fatto
A. Il 17
luglio 1999 __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti in località
"__________" (zona R3), su un terreno (part. n. __________ e
__________ RF) in leggero pendio, di proprietà di __________ e __________.
L'edificio è lungo 26 m, largo 14.20 ed alto m 8.11 verso monte,
rispettivamente m 10.00 verso valle. Esso si articola su cinque livelli,
quattro dei quali abitabili, ed è dotato di un tetto a sezione arcuata
asimmetrica. L'accesso era previsto da monte, attraverso una strada che scende
lungo il confine N della part. n. __________ RF.
Alla domanda si sono opposti __________ e
__________, __________ e __________, nonché __________ e __________,
comproprietari di fondi (part. n. __________, __________ e __________ RF),
situati sul lato opposto della strada comunale, larga m 4, che passa a monte
del fondo dedotto in edificazione. Gli opponenti hanno contestato l'intervento
dal profilo degli indici, dell'inserimento estetico, delle altezze,
dell'adeguatezza dell'accesso veicolare, dell'area di svago e delle distanze da
confine e di quella dal bosco che copre la vicina part. n. __________ RF.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 17 settembre 1999 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola ad alcune condizioni volte a rimuovere le opposizioni
sollevate dai vicini in relazione all'area di svago, alla distanza dal confine
verso la part. n. __________ RF ed alla distanza dal bosco, per la quale è
stata concessa in deroga una riduzione a m 8.
B. Contro
questa licenza gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, contestandola
dal profilo formale (firma dei proprietari del fondo), delle normative di zona
applicabili, dell'estetica (inserimento nel quadro del paesaggio), dell'altezza
dell'edificio (computo di un vecchio colmataggio), delle distanze dal bosco e
dal confine verso la part. n. __________, del calcolo degli indici
(trasferimento di quantità edificatorie da altri fondi), dell'area di svago e
della sufficienza dell'accesso.
C. Nelle more
del procedimento di ricorso, gli istanti in licenza hanno inoltrato al municipio
una domanda di variante, che ridefiniva l'area di svago e spostava l'accesso all'immobile
sul lato a valle del fondo.
I vicini hanno avversato anche questa
domanda per motivi che non occorre qui illustrare.
Con decisione 20 settembre 2000 il municipio
ha rilasciato la licenza in variante. Gli opponenti hanno impugnato anche
questo provvedimento davanti al Consiglio di Stato.
D. Accertata
in via peritale l'entità del colmataggio eseguito anni orsono, il 6 febbraio
2001 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi i
ricorsi inoltrati contro la licenza edilizia 17 settembre 1999, respingendo
invece i gravami interposti contro la variante 20 settembre 2000.
La prima licenza è stata in sostanza
confermata alla condizione che l'immobile rispetti la distanza di 10 m dal bosco,
che prima dell'inizio dei lavori sia iscritta a carico del fondo vicino una servitù
di maggior distanza dal confine e che l'edificazione abbia luogo sulla base
della variante.
Evase le censure formali, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che il fondo fosse incluso nella zona R3, che l'estetica
della costruzione non prestasse il fianco a critiche, che l'immobile rientrasse
nei limiti d'altezza fissati dalle NAPR, computabili a partire dall'attuale
livello del terreno, che parimenti rispettati fossero gli indici di occupazione
e di sfruttamento e che l'area di svago e la strada d'accesso, previste dalla
variante, fossero conformi al diritto.
Il Governo ha unicamente ritenuto che non
fossero date le premesse per la concessione di una deroga alla distanza minima
dal bosco e che la minor distanza dal confine verso la part. n. __________ RF
dovesse essere abbinata ad una servitù gravante il fondo vicino e volta ad
assicurare la distanza tra edifici.
E. Contro il
predetto giudizio governativo i vicini opponenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che la licenza sia annullata
assieme alle decisioni che la confermano, rispettivamente, in via subordinata,
che la licenza sia assoggettata alla condizione di presentare un progetto
rielaborato in base alle NAPR.
Premesse alcune critiche di carattere
generale, i ricorrenti ripropongono anzitutto le censure estetiche sollevate
invano in prima istanza, chiedendo che l'impatto estetico sia valutato in
relazione alla situazione concreta dei luoghi.
Con riferimento all'altezza dell'immobile, i
ricorrenti insistono ad affermare che, anni orsono, il fondo è stato oggetto di
un importante riempimento abusivo che ha comportato un innalzamento di parecchi
metri del livello del terreno. Le risultanze degli accertamenti peritali
sarebbero inconcludenti ed inaffidabili.
Censurabili sarebbero pure le deduzioni
operate dal Consiglio di Stato in relazione alla distanza dal bosco. La maggior
distanza imposta a titolo di condizione della licenza esigerebbe una rielaborazione
dell'intero progetto.
Nemmeno la distanza dal confine sarebbe
conforme al diritto.
Anzitutto andrebbe determinata per rapporto
alla strada prevista sulla part. n. __________ RF. Inoltre non terrebbe conto
della licenza 21 marzo 2000 rilasciata dal municipio per edificare la part. n.
__________ RF a soli m 5.40 dall'angolo SW della controversa costruzione.
In relazione all'indice di occupazione i
ricorrenti ritengono inammissibile il modico sorpasso tollerato dal Consiglio
di Stato. I calcoli, allegano, andrebbero comunque rielaborati in funzione
della riduzione imposta dal giudizio impugnato al fine di rispettare la
distanza di 10 m dal bosco. Dalla superficie edificabile andrebbe inoltre dedotta
la superficie della strada.
Analoghe considerazioni vengono sviluppate
per quel che concerne l'indice di sfruttamento.
Lesiva del diritto sarebbe anche l'area di
svago, a diretto contatto con il bosco, invece che alla distanza prescritta
dalla legislazione forestale.
L'accesso, concludono i ricorrenti, andrebbe
infine contemplato dai piani che gli istanti in licenza dovrebbero comunque
rielaborare.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio di Tesserete, che al pari dei beneficiari della licenza contesta
dettagliatamente le tesi degli insorgenti.
G. Su
richiesta del municipio, intenzionato a realizzarvi un posteggio, l'8 maggio
2001 il Consiglio di Stato ha accertato il limite del bosco che ricopre la part.
n. __________ RF. La decisione, inviata da questo tribunale ai ricorrenti, non
è stata impugnata.
Analogamente sollecitati da questo
tribunale, i resistenti hanno prodotto un calcolo aggiornato degli indici,
delle cui risultanze si dirà nei seguenti considerandi.
In sede di sopralluogo, si è proceduto, alla
presenza delle parti, ad escavare una piccola trincea nel terreno ad una
distanza di circa 3 m verso valle dalla modina dell'angolo SW dello stabile in
oggetto. Il sondaggio ha permesso di costatare la presenza di uno strato di una
ventina di centimetri di terra da riporto, depositato in epoca imprecisata, ma
comunque relativamente remota, sull'humus originario.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi situati nelle
immediate vicinanze del fondo dedotto in edificazione e già opponenti, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, integrati dal calcolo aggiornato degli indici, prodotto dai
resistenti, dalle risultanze del sopralluogo esperito da questo tribunale e
dall'accertamento formale del limite del bosco che ricopre la part. __________
RF, operato dal Consiglio di Stato su domanda del municipio successivamente al
giudizio qui impugnato.
- Estetica
2.1. Giusta l'art. 8 NAPR di __________, "tutte
le costruzioni devono essere integrate nel paesaggio in ossequio ai principi pianificatori
prescritti dall'art. 3 LPT".
In linea di massima, una costruzione si
integra nel paesaggio se la sua ubicazione, le sue dimensioni e le sue
caratteristiche architettoniche non ne pregiudicano gli equilibri.
La norma riserva all'autorità decidente un
margine d'apprezzamento relativamente ampio, il cui esercizio può essere
censurato da parte delle autorità di ricorso unicamente nella misura in cui vi
siano ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo
dell'abuso di potere.
2.2. In concreto, la valutazione aperta dal
municipio in ordine all'armonioso inserimento della controversa costruzione nel
quadro paesaggistico che le fa da cornice resiste ampiamente alle generiche
censure sollevate dai ricorrenti.
Considerata la situazione dei luoghi e del
fondo, facente parte di un compartimento territoriale relativamente chiuso e
sottratto alla vista da lontano, nonché la configurazione architettonica della
costruzione avversata, caratterizzata da forme del tutto tradizionali, non
sussistono valide ragioni per tacciare di inadeguatezza la valutazione estetica
operata dal municipio. Essa procede invero da un ragionevole esercizio del
potere d'apprezzamento conferito dall'art. 8 NAPR all'autorità comunale, si
fonda su considerazioni pertinenti, pondera in modo corretto i fattori di
giudizio determinanti e perviene ad un risultato del tutto sostenibile. L'insolita
forma del tetto, a sezione arcuata asimmetrica, non visibile lateralmente, non
permette di giungere a diversa conclusione. Né la volumetria dell'immobile è
tale da suffragare le tesi dei ricorrenti. Sebbene superiore a quella delle
anodine casette che lo circondano, essa non altera in misura intollerabile gli
equilibri del paesaggio. Sfugge quindi alle generiche censure riproposte dai ricorrenti
in questa sede.
- Altezza
3.1. L'art. 51 cifra 3 NAPR di __________,
disciplinante l'edificazione nella zona R3, fissa a m 10.00 l'altezza massima
degli edifici (lett. b) e a m 12.00 quella dei colmi (lett. d).
Per il fondo __________, dal quale è stata
scorporata la part. __________, la norma in questione stabilisce tuttavia che "l'altezza
dei fabbricati verso il fronte a monte (parallelo con le strade di servizio)
non potrà superare quanto previsto per la zona R2". Essa, soggiunge la
norma, "sarà misurata dal campo stradale esistente".
Per le facciate rivolte verso monte degli
edifici costruiti su questo fondo fa quindi stato l'altezza massima di m 7.50,
fissata dall'art. 52 cpv. 3 lett. c per la zona R2.
3.2. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza
di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda. Il terreno può essere sistemato mediante formazione
di terrapieni la cui altezza viene aggiunta a quella dell'edificio sovrastante
soltanto nella misura in cui supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3 m
dal filo della facciata (art. 41 LE).
Per terreno naturale si intende in genere il
terreno che non è mai stato oggetto di interventi edilizi volti a modificarne
l'assetto originario mediante colmataggi ed escavazioni. Ripiene e sbancamenti
possono comunque perdere con il trascorrere del tempo il carattere di
sistemazione artificiale. In questi casi, benché modificato, l'assetto del
suolo torna ad assumere le connotazioni del terreno naturale. Determinante ai
fini della distinzione tra terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo
scopo della modifica attuata, quanto piuttosto il suo grado d'integrazione nel
contesto del terreno circostante: sistemazioni che si scostano in modo abnorme
dall'andamento del terreno circostante sono da considerare come tali anche dopo
molti anni, mentre alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo
armonioso nel quadro topologico circostante possono essere assimilate al
terreno naturale anche in un lasso di tempo relativamente breve (RDAT 1996 I n.
38).
3.3. Nell'evenienza concreta, l'altezza
della facciata rivolta verso monte del controverso edificio rientra nei limiti
d'altezza prescritti dall'art. 51 e 52 cifra 3 lett. c NAPR. Misurata a partire
dalla strada retrostante essa è infatti di m 7.50.
Ai fini della determinazione dell'altezza
del colmo del tetto e di quella della facciata a valle (W) fa invece stato il
livello del terreno che il progetto prevede di sistemare mediante formazione di
un terrapieno alto m 1.50 ad una distanza di 3 m dal filo della facciata.
I ricorrenti contestano che l'attuale
livello del terreno possa essere considerato alla stregua del terreno naturale.
A loro avviso occorrerebbe tener conto di un consistente innalzamento che sarebbe
stato effettuato all'inizio degli anni '80. La tesi va respinta.
I sondaggi effettuati in corrispondenza
della facciata W dal perito incaricato dal Consiglio di Stato dimostrano invero
che il terreno naturale originario è stato modificato in misura minima, con un
riempimento alto appena una ventina di centimetri, che ne rimodella
impercettibilmente la morfologia. La verifica, operata da questo tribunale in
sede di sopralluogo, ad una distanza di circa 3 m dall'angolo SW dell'edificio
ha confermato l'attendibilità dei rilievi peritali. È vero che la sistemazione
diventa più importante nella parte SW del fondo, non toccata dalla controversa
edificazione, ma questa circostanza non impedisce di considerare come naturale
il terreno su cui viene direttamente ad insistere lo stabile. L'impercettibile
innalzamento, effettuato parecchi anni orsono, costituisce una modifica
trascurabile ai fini della misurazione delle altezze.
Ne discende che l'altezza del colmo (m 12) e
quella della facciata W (m 10), misurate a partire dal terreno sistemato, sono
conformi al diritto.
- Distanza
dal bosco
4.1. Giusta l'art. 6 LCFo gli edifici e gli
impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco. Con il
consenso dell'autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe sino a 6
m.
La distanza va misurata dal limite del bosco
formalmente accertato in sede pianificatoria o da parte del Consiglio di Stato
su istanza di chi ne è interessato (part. 10 LFo; 4 LCFo). Le disposizioni di diritto
comunale che fanno riferimento alla linea ideale che contorna i tronchi degli
alberi più esterni sono diventate inapplicabili in quanto superate dal diritto
federale che regola esaustivamente la materia.
4.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha omesso
di provocare un accertamento formale del limite del bosco che ricopre la part.
__________ RF, confinante con il fondo dedotto in edificazione.
A questa grave lacuna istruttoria ha
tuttavia posto rimedio l'accertamento, operato dallo stesso Governo dopo il
giudizio qui in esame, che su richiesta del municipio ha stabilito il limite
del bosco sul confine tra la part. __________ e la part. __________ (ris. gov.
n. 2213 dell'8 maggio 2001). Non essendo stato contestato, tale accertamento
vincola anche le parti del presente procedimento.
Orbene, dalle planimetrie agli atti, emerge
che la costruzione in esame verrebbe a sorgere ad una distanza dal bosco leggermente
inferiore alla distanza minima di 10 m fissata dall'art. 6 cpv. 2 LCFo. Tale
distanza è dedotta mediante misurazione della rappresentazione grafica. La
differenza potrebbe quindi anche rientrare nel margine d'imprecisione del
disegno.
4.3. Con il giudizio censurato, il Consiglio
di Stato ha ritenuto che non fossero date le premesse per la concessione di una
deroga.
I resistenti non hanno contestato questa
deduzione impugnando la clausola che impone di ridurre le dimensioni
dell'immobile in modo da rispettare la distanza minima prescritta.
Non potendo questo tribunale riformare il
giudizio impugnato a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm), non mette
nemmeno conto di esaminare se effettivamente non siano date le premesse per la
concessione di una deroga.
4.4. In applicazione del principio di
proporzionalità, che vieta di annullare permessi difformi allorché il difetto
può essere facilmente emendato mediante l'imposizione di clausole accessorie,
il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'insufficiente distanza dell'edificio
dal bosco potesse essere corretta imponendo di ridurre la lunghezza dell'immobile.
La deduzione merita di essere condivisa. La
riduzione di non più di un metro della lunghezza dell'immobile è invero
attuabile senza particolari difficoltà. Potendo essere ripartita sulle singole
componenti dello stabile in sede di elaborazione dei piani esecutivi, non si
giustifica esigere una rielaborazione dei piani allegati alla domanda.
Spetterà all'autorità comunale procedere ad
un'accurata verifica dei tracciamenti prima dell'inizio dei lavori (art. 49
cpv. 1 LE).
- Distanza
dal confine
5.1. La distanza dal confine serve
essenzialmente ad assicurare il rispetto della distanza tra edifici,
suddividendola fra i fondi contermini. A differenza della distanza tra edifici,
che è inderogabile, quella dal confine non è sottratta dalla disposizione delle
parti. Di principio, i proprietari di fondi contermini possono in effetti
accordarsi per ripartire la distanza tra edifici in modo diverso di quello
stabilito dalla legge, senza dover procedere a modifiche dei confini. Essendo
la distanza tra edifici pari alla somma delle rispettive distanze da confine,
l'accordo può essere considerato perfetto già al momento in cui il proprietario
di un fondo dichiara di assumere a carico del suo fondo la distanza dal confine
mancante al fondo contermine.
5.2. L'art. 51 cpv. 3 lett. e NAPR fissa per
la zona R3 una distanza minima di 4 m dal confine (cfr. anche art. 17). L'art.
18 NAPR impone inoltre un supplemento di m 0.50 per ogni metro di lunghezza
delle facciate che supera il limite di m 18.
La distanza va misurata nel punto in cui
l'edificio più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti,
escluse le gronde ed i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano
più di un terzo della facciata (art. 41 RLE).
5.3. Il progetto in esame fissa a m 26 la
lunghezza della facciata W dell'immobile. Per rispettare la distanza dal bosco,
non è escluso che questa misura debba essere ridotta a circa 25 m.
Verso il fondo sottostante (part.
__________), tuttora inedificato, la costruzione deve quindi rispettare una
distanza pari a m 7.50 (m 4 + 7 x 0.50).
Essendo munito di tre balconi, che sporgono
per un metro dal filo della facciata, ma complessivamente sono più lunghi di un
terzo della lunghezza della facciata, la distanza dal confine va misurata dal
filo esterno dei balconi (art. 41 RLE).
Stando ai piani, i balconi si
avvicinerebbero sino ad una distanza di m 5.50 dal confine con la part.
__________ RF.
Ne discende che la licenza può essere
accordata solo se la part. __________ si fa carico della distanza dal confine
mancante (m 2.00). Condizione, questa, che in concreto appare soddisfatta,
stante che i proprietari della part. n. __________ hanno dato il loro consenso
ad assumere a carico del loro fondo la distanza dal confine mancante alla part.
__________.
Non mette conto di esaminare la legittimità
della condizione di iscrivere a RF una servitù di inedificazione, stipulata
mediante atto pubblico, imposta dal Consiglio di Stato a titolo di condizione
della licenza 17 settembre 1999, poiché i resistenti non hanno sollevato
obiezioni al riguardo.
- Indice
di occupazione e di sfruttamento
6.1. L'indice di occupazione è dato del
rapporto percentuale fra la superficie edificata e la superficie edificabile
del fondo (art. 37 cpv. 2 LE). Quello di sfruttamento è invece costituito dal
rapporto fra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile.
La superficie edificabile è la superficie
non ancora sfruttata di fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto
dell'istanza di costruzione. Non vengono considerate le superfici viarie aperte
al pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal PR, le
zone edificabili destinate a scopi pubblici e previste come tali dal PR, come
pure le superfici forestali e i corsi d'acqua (art. 38 cpv. 2 LE).
La superficie edificabile computabile ai
fini di un determinato intervento edilizio non deve necessariamente appartenere
allo stesso fondo. L'art. 38a LE permette infatti di trasferire quantità
edificatorie da un fondo all'altro a condizione che i fondi appartengano alla
stessa zona di PR, che siano connessi funzionalmente, che non risulti
intralciata la pianificazione e che non siano compromessi l'uso razionale del
territorio ed un'edificazione armoniosa (art. 38a LE).
La superficie edificata è la proiezione
orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici
principali ed accessori.
Dal computo della superficie edificata sono
esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline d'ingresso, in quanto non siano
chiuse su uno o più lati, le autorimesse interrate sporgenti dal terreno naturale
al massimo su un lato e aventi una copertura praticabile ricoperta di
vegetazione (art. 38 cpv. 3 LE).
Quale superficie utile lorda (SUL) si
considera invece la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra,
incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale.
Non vengono computate tutte le superfici utilizzate o non utilizzabili per
l'abitazione o il lavoro, quali le cantine, i solai, gli essicatori e le
lavanderie delle abitazioni (art. 38 cpv. 1 LE).
6.2. La zona R3 di __________ stabilisce un
i.o. del 30 % per edifici principali e del 5 % per le costruzioni accessorie
(art. 51 cpv. 3 lett. b NAPR). L'indice di sfruttamento è invece di 0.6 (art.
51 cpv. 3 lett. a NAPR).
6.3. La costruzione avversata, stando ai
dati aggiornati forniti dai resistenti, occupa una superficie di 382.4 mq.
La superficie edificabile del fondo su cui
sorge, esclusi i 51 mq di cui è prevista l'espropriazione, è di 880 mq. Può
quindi essere edificata soltanto nella misura di 264 mq. Mediante trasferimenti
di quantità edificatorie dai fondi circostanti (part. __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________), rettificati sulla
base delle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato,
la superficie disponibile è stata tuttavia aumentata in modo da permettere
un'occupazione di mq 422.90; misura, questa, che supera di oltre 40 mq quella
effettivamente occupata.
Il trasferimento di quantità edificatorie,
corretto dai resistenti in questa sede, resiste alle critiche dei ricorrenti.
Appartenendo i fondi coinvolti alla stessa
zona di utilizzazione (R3) esso risponde infatti al primo dei requisiti posti
dall'art. 38a LE. Soddisfatto è pure il requisito della connessione funzionale.
I fondi che hanno messo a disposizione la
superficie edificabile mancante sono invero connessi a quello dedotto in
edificazione sia dal profilo topografico, in quanto scaturiti da una parcellazione,
sia dal profilo funzionale, in quanto serviti da un'unica strada d'accesso.
Il municipio ha altresì ritenuto che il
trasferimento non intralci la pianificazione, compromettendo, in particolare,
l'uso razionale del territorio ed un'edificazione armoniosa. La valutazione dell'autorità
comunale, ancorché opinabile, non viola il diritto, poiché non procede da un
esercizio abusivo del potere d'apprezzamento riservatole dall'art. 38a LE. Dal
profilo di un uso razionale del territorio e di un'edificazione armoniosa
sarebbe forse preferibile distribuire in modo uniforme su tutti i fondi del
comparto le quantità edificatorie permesse dai parametri della zona R3, evitando
di concentrarle nell'angolo N. Il fatto che questa soluzione possa apparire più
corretta non permette tuttavia di considerare insostenibile, ossia lesiva del
diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, la valutazione operata dal
municipio.
6.4. Analoghe considerazioni valgono per
quel che concerne l'indice di sfruttamento. La SUL disponibile grazie ai
trasferimenti di cui si è appena detto è infatti di mq 1'158.09. Copre quindi abbondantemente
quella dell'edificio, che secondo i calcoli aggiornati allestiti dai resistenti,
ammonta a mq 1'087.5.
La prospettiva di una trasformazione abusiva
del solaio in locali abitabili, paventata dai ricorrenti, non costituisce
un'ipotesi remota, che può essere esclusa a priori. Il tetto, a sezione arcuata
asimmetrica, potrebbe invero essere realizzato soltanto per metà, permettendo
di ricavare nel sottotetto un attico con terrazza, computabile come SUL.
L'edificazione deve tuttavia essere
esaminata così come emerge dai piani. Incombe all'autorità comunale il compito
di vigilare per prevenire eventuali abusi.
6.5. Giusta l'art. 38 cpv. 2 LE, nella superficie
non vengono fra l'altro considerate “le superfici viarie aperte al pubblico
transito”.
Il concetto di superficie viaria aperta al
pubblico transito e quindi esclusa dal computo della superficie edificabile è
più restrittivo di quello di “strada aperta al pubblico” posto a
fondamento dell'art. 1 LCStr (DTF 1.10.86 e STA 29.11.85 in re L.; Scolari, Commentario
della LE, II ed., n. 1024). Determinante non è la situazione dell'opera viaria
dal profilo del diritto privato, ma la sua funzione dal profilo del diritto
pianificatorio (F. Huber, Die Ausnützungsziffer, Zürcher Schriften zum
öffentlichen Recht, pag. 76). Non conteggiabili come superfici edificabili
sono, in linea di massima, soltanto le superfici delle strade private, che per
la loro situazione concreta esplicano una funzione sostanzialmente analoga a
quella che verrebbe assolta da un'opera pubblica di urbanizzazione primaria.
Sono quindi escluse dal computo della superficie edificabile le superfici delle
strade che servono un numero importante di fondi, sono accessibili senza alcuna
restrizione ad una cerchia vasta ed indeterminata di persone e sono prese in
considerazione dal piano delle zone o dal piano viario analogamente alle strade
di servizio (Scolari, op. cit., ad art. 38 LE, n. 1134).
In concreto, la strada di accesso al
controverso edificio non può in nessun caso essere assimilata ad un'opera di
urbanizzazione primaria. Pur essendo accessibile senza limitazioni di sorta ad
una cerchia indeterminata di persone, essa serve un numero limitato di fondi e
di unità abitative. Può quindi essere considerata una strada interna ai fondi,
computabile come superficie edificabile.
- Area di
svago
7.1. Secondo l'art. 32 NAPR, nelle zone
riservate alla residenza con quattro e più appartamenti deve essere prevista
una superficie di terreno, convenientemente sistemata, da riservare al gioco
dei bambini od area di svago pari ad almeno il 20% della SUL del fondo. Resta
riservata al municipio la facoltà di concedere una deroga, contro prelievo di
un contributo sostitutivo pari al 25% del costo dell'opera, incluso il valore
del terreno, nel caso in cui la formazione di queste aree fosse oggettivamente
impossibile.
7.2. Nel caso concreto, la domanda di
variante, approvata dal municipio con licenza 20 settembre 2000, prevede di
riservare, lungo il confine delle part. __________ e __________ verso il bosco,
una fascia di terreno di 217 mq, larga circa 5 m da destinare allo svago ed al
gioco dei bambini.
Il municipio ha ritenuto che questa fascia
di terreno rispondesse alle condizioni poste dall'art. 32 NAPR. La valutazione
non presta il fianco a critiche di rilievo. La posizione a confine con il bosco,
che costituisce il naturale prolungamento dell'area di svago, permette di
superare le perplessità che la forma e la morfologia di questo sedime suscitano
dal profilo della sua idoneità.
Né la norma in questione, né il progetto
prevedono che quest'area sia attrezzata con infrastrutture fisse. L'art. 32
NAPR si limita ad esigere che sia sistemata, ossia che il terreno sia reso
praticabile. Condizione questa che per quanto può essere dedotto dai piani
appare soddisfatta.
Cadono quindi nel vuoto le contestazioni
sollevate dai ricorrenti in relazione alla posa di impianti fissi ad una
distanza dal bosco inferiore a quella prescritta.
- Accesso
Con la variante approvata il 20 settembre
2000 i resistenti hanno spostato l'accesso sul lato a valle dell'immobile,
rinunciando implicitamente alla costruzione dell'accesso inizialmente previsto
da monte. I ricorrenti non contestano più l'adeguatezza di quest'opera
d'urbanizzazione. Chiedono tuttavia che il tribunale ordini l'elaborazione di
una nuova domanda di costruzione comprensiva dell'accesso da sud.
La richiesta è ingiustificata, poiché il
progetto allegato alla domanda di variante già risponde alle esigenze poste
dalla legge a tal proposito.
- Tasse
di giustizia e ripetibili
Il Consiglio di Stato ha posto a carico dei
ricorrenti 7/10 della tassa di giustizia (fr. 1'000.-), un'indennità di fr.
300.- a titolo di ripetibili e la totalità delle spese di perizia (fr.
5'326.60).
Considerato che i ricorrenti avevano chiesto
l'annullamento della licenza e che hanno ottenuto lo spostamento della strada
d'accesso, la suddivisione della tassa di giustizia operata dal Consiglio di
Stato è sostanzialmente conforme al rispettivo grado di soccombenza.
Conforme al diritto è pure l'addebito delle
spese della perizia allestita per stabilire il livello del terreno. Le
risultanze di tale accertamento non hanno infatti giovato alle loro tesi.
La modica indennità per ripetibili è semmai
stata commisurata per difetto.
- In esito alle
considerazioni che precedono, il giudizio impugnato, immune - nelle sue
conclusioni - da violazioni del diritto, va quindi confermato.
La tassa di giustizia del presente giudizio
è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LPT; 21, 37, 38, 38a, 40, 41 LE; 8,
18, 32, 51, 52 NAPR; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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