AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.55
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00055-56
Lugano
- giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 16 febbraio 2001
della
patr. da: avv. __________
chiedente:
In via principale
- L'istanza è accolta.
Di conseguenza le sentenze del 16 dicembre 1997 e del 15 marzo 1999,
del Tribunale cantonale amministrativo vengono modificate nel senso che
nell'ordine di demolizione del 23 ottobre 1996 del municipio di __________
deve essere annullato l'ordine di rimozione di tutti i servizi igienici e delle
relative condotte, limitatamente ai due lavandini (punto 1. c.), nonché
l'ordine di soppressione del pozzo perdente all'esterno dell'edificio
(punto 1.d.), in quanto autorizzate dalla risoluzione municipale del 29
febbraio 1988.
- Protestate tasse,
spese e ripetibili.
In via subordinata
- L'istanza è accolta.
Di conseguenza le sentenze del 16 dicembre 1997 e del 15 marzo 1999,
del Tribunale cantonale amministrativo vengono modificate nel senso che la
decisione del 22 dicembre 1998, n. 6030, e la decisione del 30 settembre 1997,
n. 4932, vengono annullate e rinviate al Consiglio di Stato, affinché abbia
nuovamente a statuire tenendo conto dei nuovi documenti prodotti.
- Protestate, spese e
ripetibili.
viste le risposte:
-
12 febbraio 2001 di
__________;
-
6 marzo 2001 del
Consiglio di Stato;
-
6 aprile 2001 del
municipio di __________;
all'istanza 16 febbraio 2001 (inc. no. 52.01.55)
-
6 marzo 2001 del Consiglio di Stato;
-
20 marzo 2001 del Dr. __________;
-
6 aprile 2001 del municipio di __________;
all'istanza 16 febbraio 2001 (inc. no. 52.01.56)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Con
risoluzioni 15 aprile ed 11 maggio 1987 l'allora Dipartimento delle pubbliche
costruzioni ed il municipio di __________ hanno rilasciato ad __________ il permesso
di costruire, fuori dalla zona edificabile, in località __________ (part. no.
__________ RFD di mq 2491), un manufatto di m 13 x 8, da adibire a magazzino/deposito
attrezzi per la coltivazione di una piccola piantagione di kiwi (120-130
piante). Il fabbricato era suddiviso in due locali di m 5 x 10 e 3 x 3,
destinati l’uno a magazzino, l’altro a deposito attrezzi. Sul lato SW disponeva
inoltre di un porticato di m 3 x 13. Data la destinazione, esso era privo di
qualsiasi servizio.
Senza interpellare l'autorità cantonale, il
21 marzo 1990 il municipio di __________ ha successivamente autorizzato
l'aggiunta di una tettoia di m 3 x 13 sul retro della costruzione.
Con decisione 26 aprile e 4 maggio 1993 il
Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ hanno infine
autorizzato la chiusura del porticato con vetrate destinate a formare un cosiddetto
"giardino d'inverno".
b. Il 26
settembre 1994 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
trasformare il magazzino in una casa di vacanza, dotandola dei necessari
servizi.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento
del territorio, ritenendo palesemente insoddisfatti i requisiti posti dall'art.
24 LPT per autorizzare un simile cambiamento di destinazione. Il 21 novembre
1994 il municipio ha quindi negato l'autorizzazione richiesta.
La decisione è stata definitivamente
confermata da questo Tribunale con sentenza 26 giugno 1996.
c.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 23 ottobre 1996 il
municipio di __________ ha ordinato alla __________, nuova proprietaria del
fondo, di rimuovere tutte le opere che erano state nel frattempo eseguite
abusivamente nel magazzino allo scopo di renderlo abitabile. L'autorità
comunale ha in particolare ingiunto alla società di allontanare il camino, la
canna fumaria, la cucina, i servizi igienici e le relative condotte, il pozzo
perdente e la parete in muratura eretta per chiudere il portico.
L'ordine di ripristino è stato confermato
dapprima dal Consiglio di Stato e poi dal Tribunale cantonale amministrativo,
che con giudizi del 30 settembre, rispettivamente del 16 dicembre 1997 hanno
respinto le impugnative contro di esso inoltrate dalla __________.
In quest'ultimo giudizio, il Tribunale
cantonale amministrativo ha fra l'altro rilevato che:
" 3.2. In
concreto, il municipio ha ordinato alla __________ di rimuovere dalla
costruzione in esame tutte le opere che servono a renderla abitabile e che non
possono essere giustificate dalla destinazione agricola per la quale è stata a
suo tempo autorizzata. La ricorrente vi si oppone asserendo che queste opere
esistevano già prima dell'acquisto del fondo.
La tesi
difensiva è manifestamente infondata.
La preesistenza
di queste opere non basta in effetti a legittimarle. Il permesso di costruzione
rilasciato nel 1987 ad __________ aveva d’altra parte per oggetto unicamente un
magazzino-deposito agricolo, privo di qualsiasi contenuto abitativo. I piani
approvati non prevedevano alcuna installazione volta a permettere una sua
utilizzazione a fini residenziali. Non prevedevano nè un camino, nè una cucina,
nè un pozzo perdente, nè impianti sanitari (doccia, WC). Tutte queste opere
sono quindi state realizzate abusivamente. Quando siano state realizzate e chi
le abbia realizzate non è di decisivo momento. Determinante ai fini del
giudizio sulla legittimità del provvedimento ablativo è unicamente il fatto che
non sono mai state autorizzate e che non sono nemmeno suscettibili di conseguire
un’autorizzazione a posteriori.
Il contrasto con
il diritto materialmente applicabile, in particolare con l’ordinamento edilizio
applicabile fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT), è in effetti stridente.
Nemmeno la ricorrente pretende del resto che i lavori eseguiti abusivamente
possano essere posti al beneficio di un permesso in sanatoria.
Invano allega di
essersi limitata ad interventi di normale manutenzione. Siffatta tesi difensiva
appare palesemente priva di fondamento ove appena si pongano a confronto le opere
realizzate con quelle effettivamente autorizzate dal municipio di __________ a
partire dal 1987.
Sono quindi
chiaramente date le premesse per l'adozione di misure di ripristino.
Ciò vale anche
per la parete in muratura eretta per chiudere il porticato. E' in effetti evidente
che questa parete serve ad aumentare la superficie abitabile del fabbricato e
non risponde ad effettive necessità agricole.
I provvedimenti
di ripristino ordinati dal municipio di __________ sono d'altro canto più che
rispettosi del principio di proporzionalità. Rinunciando ad esigere la
rimozione dell'impianto di riscaldamento, delle pareti interne e di altre
infrastrutture realizzate abusivamente in aperto contrasto con la destinazione
agricola del manufatto, l'autorità ha già dato prova di una non comune
benevolenza nei confronti dell'insorgente."
B. a. Il 17
marzo 1998 il municipio ha diffidato la __________ a dar seguito all'ordine di
ripristino. Il giorno seguente la ricorrente ha inoltrato al municipio una
domanda di costruzione volta ad ottenere il permesso per ristrutturare lo
stabile, mantenendo il caminetto, la cucina ed i servizi igienici, con
l’aggiunta sulle facciate SW e SE di un pergolato largo 3 m. Scopo
dell'intervento, stando alla relazione tecnica allegata alla domanda, sarebbe
quello di offrire ai collaboratori della società ricorrente, "che
svolgono attività nel settore terziario in ambito di progettazione di programmi
per elaboratori elettronici di dati e di soluzioni informatiche, la possibilità
di svolgere un'attività diversa e contrastante a compensazione del lavoro
sedentario e soprattutto mentale che l'attività della __________
richiede", attraverso la coltivazione di kiwi e di erbe officinali.
Alla domanda, pubblicata in modo irrito dal
10 al 24 aprile e ripubblicata correttamente dal 20 di quel mese al 4 maggio
1998, si è tempestivamente opposto il vicino dr. __________, contestando
soprattutto l’aggiunta del pergolato.
La domanda è stata inoltre avversata dal
Dipartimento del territorio, che sulla scorta del preavviso espresso dai suoi
servizi, ha fra l'altro negato la natura agricola dell'insediamento.
Esperito un sopralluogo alla presenza degli
interessati, il 14 luglio 1998 il municipio di __________ ha respinto la
domanda di costruzione.
b. Contro questa decisione la __________ è
insorta davanti al Consiglio di Stato, sollecitando il rilascio della licenza
rifiutata.
Il rigetto di questa ulteriore domanda di
costruzione è stato definitivamente confermato da questo tribunale con sentenza
15 marzo 1999, nella quale si rilevava, fra l'altro, che:
Nell'evenienza
concreta, l'edificio in contestazione sorge fuori della zona edificabile, nella
zona agricola definita dal piano del paesaggio di __________. Esso è stato
autorizzato nel 1987 come costruzione destinata al deposito degli attrezzi e
dei materiali indispensabili per la coltivazione di poco più di un centinaio di
piante di kiwi. Se l'opera fosse effettivamente giustificata da esigenze legate
allo sfruttamento agricolo del suolo è questione che non viene e non può
nemmeno essere messa in discussione. Non si può tuttavia fare a meno di
constatare che essa risulta generosamente dimensionata: al punto che il
precedente proprietario ha potuto destinarla in gran parte all'uso abitativo
senza apparentemente pregiudicare la gestione agricola del podere.
Con la domanda di
costruzione in esame, volta in sostanza a sventare l'ordine di ripristino di
cui si è detto in narrativa, la __________ intende conseguire una licenza
edilizia destinata in primo luogo a permettere che il manufatto venga utilizzato
per il soggiorno di chi coltiva il podere, sanando in tal modo le infrastrutture
e le trasformazioni che vi sono state realizzate abusivamente. La domanda
postula inoltre il rilascio di un permesso per costruire un pergolato lungo le
facciate SE e SW. Si tratta quindi di stabilire se l'utilizzazione agricola del
fondo esiga la presenza di un fabbricato utilizzabile per il soggiorno degli addetti
alla coltivazione dei kiwi in quanto dotato di servizi igienici (doccia-WC), di
una cucina completa di fornelli e frigorifero, di un caminetto e di un
pergolato lungo una trentina di metri.
Orbene, le
trasformazioni che l'insorgente chiede di autorizzare a posteriori non sono per
nulla giustificate da esigenze legate alla gestione agricola della piccola
piantagione. Queste infrastrutture sono essenzialmente volte ad agevolare la
presenza sul luogo degli addetti alla cura del podere. La coltivazione di un
frutteto con poco più di un centinaio di piante di kiwi situato a due passi
dall’abitato non richiede tuttavia affatto una presenza di personale talmente
assidua ed intensa da rendere necessaria la costruzione di un manufatto dotato
di servizi igienici, di una cucina ed addirittura di un caminetto. La
piantagione può benissimo continuare ad essere coltivata come sinora. La stessa
ricorrente giustifica peraltro queste opere con il pretesto di offrire ai suoi
collaboratori, "la
possibilità di svolgere un'attività diversa e contrastante a compensazione del
lavoro sedentario e soprattutto mentale che l'attività della __________
richiede". L’edificio e le opere in contestazione
sono quindi dettate da esigenze di svago e di ristoro dei suoi collaboratori e
non da reali necessità di carattere agricolo. Lo stesso pergolato serve ad
abbellire ed ombreggiare il manufatto esistente e non a rendere possibile o a
migliorare lo sfruttamento agricolo del podere.
La coltivazione di
erbe officinali che l'insorgente intenderebbe promuovere, sempreché possa
ancora essere considerata alla stregua di un'attività agricola, non costituisce
uno sfruttamento tale da esigere un'accresciuta presenza di personale. Nemmeno
questa novità permette di considerare indispensabile un manufatto dotato di
servizi igienici e di ristorazione. Irrilevante è il fatto che l’edificio non
verrebbe utilizzato per il pernottamento. Già nel fatto che verrebbe utilizzato
per il soggiorno del personale addetto alla coltivazione del podere invece che
per il deposito di attrezzi e materiali è ravvisabile un'inammissibile trasformazione
della destinazione originariamente autorizzata. Nemmeno l'uso del magazzino a
scopo di soggiorno è invero conforme alla funzione della zona in quanto dettato
da effettive necessità legate allo sfruttamento agricolo del suolo.
Alla fin fine non
si deve peraltro dimenticare che la piantagione di kiwi ha potuto sinora essere
coltivata senza alcuna difficoltà dovuta alla mancanza di servizi igienici e di
refezione.
Non trattandosi di
infrastrutture e di trasformazioni indispensabili per la gestione agricola del
fondo, dal profilo dell'art. 16 LPT il diniego dell'autorizzazione può essere
confermato senza nemmeno esaminare se l'intervento si ponga anche in contrasto
con le esigenze di tutela della falda freatica o con quelle di prevenzione dai
pericoli derivanti dalla collocazione del fondo all'interno della zona di protezione
della falda freatica e della zona esposta al rischio di inondazione".
C. Con istanza
16 febbraio 2001 la __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo
di rivedere le sentenze 16 dicembre 1997 e 15 marzo 1999, escludendo i due
lavandini ed il pozzo pendente dall'ordine di rimozione 23 ottobre 1996 impartitole
dal municipio. A sostegno della domanda di revisione la __________ produce
alcuni documenti, venuti alla luce nell'ambito di un procedimento civile pendente
davanti al Pretore di Locarno Campagna, che proverebbero l'esistenza di una
licenza 29 febbraio 1988 rilasciata dal municipio ad __________, secondo la procedura
di semplice notifica, per la realizzazione di queste opere. Determinanti sarebbero
in particolare lo scritto del 29 febbraio 1988, inviato dal precedente proprietario
del fondo al municipio per segnalare l'avvenuta posa di due lavandini, e la risoluzione
di ugual data, adottata dallo stesso municipio per prendere atto dell'istallazione
di questi lavandini, le cui acque erano evacuate in un pozzo perdente raffigurato
dalla planimetria annessa alla notifica.
D. All'accoglimento
dell'istanza si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio di __________, che nega di aver implicitamente autorizzato la posa
dei lavandini e la realizzazione del pozzo perdente, facendo presente di aver
nel frattempo rinunciato al esigere la rimozione del pozzo perdente.
__________ condivide invece le tesi
dell'istante.
Considerato, in
diritto
- Giusta
l'art. 35 lett. d PAmm, contro le decisioni è dato il rimedio della revisione
se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi,
rilevanti o ha scoperto prove decisive, che non aveva potuto fornire, senza sua
colpa, nella procedura precedente.
Nuovi ai sensi della norma succitata sono
soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano
ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non erano stati addotti
perché la parte interessata, facendo uso della necessaria diligenza, non ne era
a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm, n. 2 e rimandi).
Nel caso di scoperta di nuovi fatti o di
nuove prove, l'istanza deve essere proposta entro 15 giorni dalla scoperta del
motivo su cui si fonda.
- Nel caso
concreto, la __________ chiede che l'ordine di ripristino 23 ottobre 1996 venga
annullato nella misura in cui interessa i lavandini ed il pozzo perdente,
perché queste opere sarebbero state autorizzate dal municipio con decisione 29
febbraio 1988, adottata secondo la procedura di semplice notifica.
La domanda va respinta già perché al
municipio faceva difetto qualsiasi competenza ad autorizzare interventi edilizi
concernenti fondi situati fuori della zona edificabile. Competente, secondo
l'art. 25 cpv. 2 LPT, ad autorizzare siffatti interventi era soltanto
l'autorità cantonale, che doveva pronunciarsi esplicitamente sulla loro conformità
dal profilo dell'art. 24 LPT (DFGP; Commento alla LPT, ad art. 25 n. 5 seg.;
Ruch, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, ad art. 25 n. 25 seg.).
In nessun caso, l'atto invocato dalla __________ a sostegno dell'istanza di
revisione potrebbe pertanto legittimare le opere in oggetto.
Di nessun giovamento alla causa dell'istante
è il fatto che l'art. 36 cpv. 1 lett. a) - d) RLE 1974 abilitasse il municipio
ad autorizzare secondo la procedura di semplice notifica interventi edilizi di
secondaria importanza. La posa di canalizzazioni ed impianti per le acque
chiare, nere o miscelate soggiaceva alla procedura ordinaria di rilascio del
permesso (art. 35 cpv. 1 lett. b RLE 1974), mentre le notifiche per interventi
edilizi concernenti fondi situati fuori della zona edificabile dovevano
comunque essere sottoposte immediatamente all'autorità cantonale (art. 36 cpv.
3 lett. a RLE). Permessi di costruzione accordati dal municipio senza il
consenso dell'autorità cantonale sono in ogni caso nulli (DTF 111 Ib 219 seg.
consid. 5).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, non potendo il motivo di revisione
invocato dalla __________ portare ad un giudizio ad essa più favorevole,
l'istanza va quindi respinta.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dell'istante secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 25 LPT; 3, 18, 28, 35, 36 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dell'istante, che rifonderà fr. 1'000.--
al comune di __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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