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Numero d'incarto:
52.2001.53
Data decisione, Autorità:
15.02.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00053
Lugano
15 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2001 di
contro
la risoluzione 23 gennaio 2001, no. 401, con cui il
Consiglio di Stato, agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, ha
approvato il messaggio del municipio di __________ n. 24/98 del 6 ottobre
1998 chiedente lo stanziamento di un credito di fr. 272'000.- per l'elaborazione
di un piano di indirizzo per la revisione del piano regolatore comunale e per
l'adozione di un piano particolareggiato dei nuclei;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, a seguito di un referendum promosso dal
qui insorgente, mediante votazione popolare del 16 aprile 2000 i cittadini di
__________ hanno respinto il messaggio municipale n. 24/98 del 6 ottobre 1998,
chiedente lo stanziamento di un credito di fr. 272'000.-- per l'elaborazione di
un piano di indirizzo per la revisione del piano regolatore comunale e per
l'adozione di un piano particolareggiato dei nuclei, che il consiglio comunale
aveva accolto con deliberazione 6 maggio 1999;
che nondimeno il 23 gennaio 2001 il Governo,
agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, ha approvato il suddetto
messaggio;
che con ricorso 12 febbraio 2001 __________
si è aggravato contro la menzionata risoluzione governativa davanti a questo
Tribunale, chiedendo il suo annullamento;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm il
Tribunale non ha intimato il gravame alle autorità interessate;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una
istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza
(art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un
dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1
PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale
amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e
non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese
dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono
definitive (cpv. 1), riservato a chi è leso nei suoi legittimi interessi,
escluso il comune, il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(cpv. 2);
che il ricorso del privato cittadino al
Tribunale amministrativo è pertanto ricevibile solo nel caso in cui l'autorità
di vigilanza ha modificato, a scapito di costui, la situazione preesistente
(cfr. per tutte DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti): in altre parole la
legittimazione ad impugnare decisioni dell'autorità di vigilanza al Tribunale
amministrativo - la quale fonda nel contempo la competenza a decidere di
quest'ultimo - è data unicamente a chi subisce direttamente un pregiudizio in
conseguenza della decisione della predetta autorità (RDAT 1981 n. 19; cfr.
inoltre, in generale, sul concetto di interesse legittimo RDAT I-1999 n. 11 consid.
2 e 3);
che, nel concreto caso, l'approvazione da
parte del Consiglio di Stato del messaggio municipale respinto in votazione
popolare dai cittadini di __________ non modifica la situazione preesistente a
specifico discapito del ricorrente, causandogli - segnatamente, com'è
necessario - un pregiudizio diretto: l'insorgente, che agisce a tutela di
interessi generali, non è difatti toccato dall'atto impugnato diversamente che
qualsiasi altro cittadino;
che la circostanza secondo cui egli sia
stato promotore del referendum che ha condotto al rifiuto popolare del
messaggio approvato attraverso l'atto impugnato non permette di mutare questa
conclusione, ma in particolare di ritenere che egli sia leso in maniera più
grave della generalità dei cittadini;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile;
che il Tribunale prescinde dal prelievo di una
tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano tasse di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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