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52.2001.477 ΓÇó Exclusion from public procurement set aside
52.2001.477Altro tribunale18 gen 2002Granted
The Municipality of Giubiasco excluded a bidder from two school-project tenders for allegedly missing proof of sickness-loss insurance contributions. On appeal, the bidder argued that the declaration had in fact been filed. The municipality conceded in its response that the exclusion was not justified. The Administrative Court therefore allowed the appeals, annulled the exclusion decision insofar as it applied to the bidder's offers, and ordered no court costs.
Art. 36 LCPubb; exclusion from a procurement procedure for alleged non-production of a required document is unlawful where the document was in fact filed. If the contracting authority admits the factual premise of the exclusion to be incorrect, the appeal must be upheld and the exclusion annulled to the extent challenged. Where the appeal succeeds and no further adjudicatory costs are warranted, court fees may be waived (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.477
Data decisione, Autorità: 18.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00477-478
Lugano 18 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 20 dicembre 2001 della
contro
la decisione 13 dicembre 2001 (n. __________) del municipio di Giubiasco, che esclude l'insorgente dai concorsi indetti per le opere per impianto sanitario (CCC25) e per la distribuzione di calore (CCC243) relative all'ampliamento della sede scolastica __________;
viste le risposte 11 gennaio 2002 del municipio di Giubiasco;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 23 ottobre 2001 il municipio di Giubiasco ha indetto due pubblici concorsi per l'aggiudicazione delle opere per impianto sanitario e per la distribuzione di calore relative all'ampliamento della sede delle scuole __________;
che la ricorrente __________ ha partecipato ad entrambi i concorsi con due distinte offerte;
che con risoluzione 13 dicembre 2001 il municipio ha escluso le offerte della ricorrente, ritenendole prive della dichiarazione attestante il pagamento dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
che contro questa risoluzione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo con due distinti ricorsi, postulando la riammissione al concorso;
che l'insorgente rileva di aver prodotto una dichiarazione della Cassa di compensazione __________, che attesta sia il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, sia il pagamento dei premi cassa malati per perdita di guadagno in caso di malattia;
che il municipio osserva di aver comunque preso in considerazione le offerte della ricorrente ai fini della delibera, effettuate lo stesso giorno a favore delle ditte __________ (impianti sanitari) e __________ (distribuzione calore), migliori offerenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, esclusa dai concorsi ai quali ha partecipato;
che i ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il municipio ha ammesso, in sede di risposta, che l'esclusione della ricorrente non è giustificata: con le offerte la __________ ha in effetti prodotto la dichiarazione ritenuta a torto mancante dall'autorità comunale;
che, pur avendola esclusa, il municipio ha valutato le offerte inoltrate dalla ricorrente;
che, nella misura in cui non sono diventati privi d'oggetto a seguito della valutazione - comunque esperita - delle offerte inoltrate dalla __________ i ricorsi vanno accolti, annullando il provvedimento di esclusione;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 13 dicembre 2001 del municipio di Giubiasco n. __________ è annullata nella misura in cui esclude le offerte inoltrate dalla ricorrente.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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