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Numero d'incarto:
52.2001.46
Data decisione, Autorità:
04.04.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00046
Lugano
4 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato
(no. 190) che annulla la risoluzione 25 aprile 2000 con cui il municipio di
__________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'500.- per aver
disturbato il vicinato con musica ad alto volume proveniente dal bar
__________ di cui è gerente;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9
gennaio 2000 __________, abitante a __________ in via __________, ha telefonato
alla polizia comunale di __________, "lamentandosi perché presso "il
bar __________ "vi era della musica ad alto volume. Giunti sul
posto" alle 01.45, gli agenti hanno effettuato "un
appostamento nei posteggi sottostanti il bar", constatando che "si
poteva udire la musica che proveniva dall'interno" (cfr. rapporto di polizia
09.01.2000). Saliti all'interno del locale gli agenti hanno rilevato la
presenza del gerente __________ che con due camerieri stava eseguendo le
pulizie.
Fondandosi sul rapporto di polizia di cui si
è detto sopra, il 18 gennaio 2000 il municipio ha posto __________ in contravvenzione
per violazione degli art. 113, 114, 117 e 118 del regolamento comunale,
commessa arrecando "disturbo al vicinato con musica ad alto volume
udibile all'esterno dell'esercizio pubblico".
Preso atto che il prevenuto in
contravvenzione non ha inoltrato osservazioni nel termine assegnato, il 25
aprile 2000 l'autorità comunale gli ha inflitto una multa di fr. 1'500.- per
l'infrazione addebitatagli.
B. Con
giudizio 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la multa, accogliendo
il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che, in
assenza di misurazioni effettuate con strumenti atti a rilevare il livello
sonoro delle immissioni, il municipio non avesse debitamente provato l'infrazione
addebitata all'insorgente.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune di __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della multa
annullata.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente
sostiene che non vi sarebbe "alcuna ragione per scostarsi dal
circostanziato, chiaro ed inequivocabile rapporto della polizia comunale, che
"confermerebbe" l'esistenza di rumori molesti nell'esercizio
pubblico, situato in zona residenziale, provocati dalla musica a volume smodato".
Il mancato rilevamento mediante apparecchi di
misurazione non permetterebbe di ignorare quanto riferito dagli agenti. La
natura molesta delle immissioni foniche, soggiunge, sarebbe peraltro comprovata
"dalle numerose e assidue lamentele dei vicini e dalla frequenza degli
interventi della polizia".
La multa inflitta, conclude l'insorgente,
sarebbe adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione e conveniente
ragguagliata al grado di colpa del trasgressore, non nuovo a comportamenti di
questo genere.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni,
e __________, che contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente con
argomenti di cui si discuterà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 4
LOC. La legittimazione attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza procedere all'assunzione delle prove genericamente notificate
dall'insorgente (art. 18 PAmm). Non è invero compito di questo tribunale,
nell'ambito di un procedimento contravvenzionale, porre rimedio alle lacune
istruttorie poste in essere dallo stesso titolare dell'azione penale.
- Giusta
l'art. 117 del regolamento comunale (RC) di __________, "gli esercizi
pubblici non devono turbare la pubblica quiete". "Negli
esercizi pubblici", soggiunge il cpv. 2 della seguente disposizione, "il
volume delle emissioni foniche di strumenti musicali, apparecchi radiofonici ed
altri diffusori dalle 23.00 alle 07.00 deve essere ridotto onde evitare ogni
disturbo della pubblica quiete".
Il concetto di pubblica quiete è di natura
indeterminata. Il suo contenuto varia a seconda delle circostanze di tempo e di
luogo. In linea di massima, si può comunque ammettere che per pubblica quiete
notturna all'interno di un nucleo di paese a chiara vocazione abitativa come
quello di __________ si debba intendere una situazione ambientale
caratterizzata dall'assenza di rumori eccedenti quello di fondo e quelli
derivanti dal normale comportamento dei residenti. Costituisce pertanto
disturbo della quiete pubblica, vietato dalle norme in esame, qualsiasi immissione
fonica che travalica i limiti del rumore derivante da un comportamento degli abitanti
conforme alle regole della civile convivenza.
L'accertamento della turbativa deve essere
effettuato secondo criteri oggettivi, raccogliendo un quantitativo di
informazioni sufficiente a permettere una valutazione attendibile della
molestia. Rilevamenti fonometrici sono auspicabili, ma costituiscono
un'esigenza imprescindibile soltanto nel caso di immissioni non occasionali per
le quali l'OIF ha fissato valori limite.
- Nell'evenienza
concreta, il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr.
1'500.- "per aver arrecato disturbo al vicinato con musica ad alto volume
udibile all'esterno" del __________, di cui è gerente. L'infrazione
addebitata al resistente si fonda esclusivamente sul rapporto allestito dalla
polizia comunale di __________, intervenuta in seguito ad una telefonata di
__________, che si lamentava della musica ad alto volume proveniente dal
locale.
Il Consiglio di Stato ha prosciolto il
prevenuto in contravvenzione per insufficienza di prove, in particolare perché l'entità
della turbativa non era stata oggettivata mediante misurazioni.
Il proscioglimento merita di essere
confermato, ma per motivi diversi da quelli indicati dal Consiglio di Stato.
Contrariamente a quanto assume il Governo, l'asserita turbativa, di natura occasionale,
non doveva necessariamente essere oggetto di rilevamenti fonometrici. È fuori
luogo pretendere che qualsiasi infrazione alle norme poste a tutela della
quiete pubblica debba essere accertata mediante misurazioni effettuate con
apparecchi atti a rilevare il livello sonoro delle immissioni foniche. Una
simile esigenza renderebbe impossibile il perseguimento della maggior parte
delle infrazioni, spesso occasionali e di durata limitata. L'autorità, alla
quale incombe l'onere probatorio, deve poter dimostrare il perfezionamento
dell'infrazione anche attraverso semplici deposizioni testimoniali che
forniscano precisi e dettagliati ragguagli sull'intensità, sulla durata e sulle
altre caratteristiche della turbativa, nonché sulle circostanze di tempo e di
luogo in cui si è verificata.
In concreto, gli agenti intervenuti sul
posto in seguito alla segnalazione di __________ si sono limitati a rilevare
che "nei posteggi sottostanti il bar si poteva udire la musica che
proveniva dall'interno". Orbene, una simile constatazione non è atta a
sostanziare l'infrazione addebitata al resistente, che è quella di aver "arrecato
disturbo al vicinato". A chiunque appare evidente che per provare
l'esistenza di immissioni foniche moleste per il vicinato, occorreva stabilire
se la musica era effettivamente percepibile dall'abitazione della vicina
reclamante o da un'altra delle abitazioni circostanti. Era questo, in
definitiva, l'unico accertamento che si imponeva per suffragare l'esistenza di
una violazione del precetto sancito dall'art. 117 RC. Accertando soltanto che
la musica proveniente dal bar era udibile dal posteggio sottostante, il
rapporto di polizia sul quale il municipio ha fondato la multa, non basta ovviamente
a comprovare l'esistenza di un disturbo per il vicinato, ossia una turbativa della
quiete pubblica. Né tale turbativa può essere provata dal fatto che il
resistente è stato ripetutamente multato in precedenza per infrazioni analoghe.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 145 LOC; 117, 118 RC di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al resistente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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