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Numero d'incarto:
52.2001.44
Data decisione, Autorità:
12.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00044
Lugano
12 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2001 di
entrambi rappr. da: __________
contro
la decisione 16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 193) che annulla la licenza edilizia 24 ottobre 2000 rilasciata dal municipio
di __________ agli insorgenti per insediare un allevamento di struzzi nella
zona residenziale intensiva R3 (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
20 febbraio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
21 febbraio 2001 del
municipio di __________;
-
26 febbraio 2001 di
__________;
-
26 febbraio 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20
giugno 2000 i ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di
__________ il permesso di insediare un allevamento per quattro struzzi su un terreno
cintato di m 50 x 20, situato nella zona residenziale intensiva di __________
(part. n. __________ RF). L'intervento comportava la posa di un prefabbricato
mobile di m 6 x 3 e di una tettoia di m 4 x 2.50. L'insediamento avrebbe avuto
carattere provvisorio, sinché non si fosse trovata un'altra sistemazione.
Alla domanda si sono opposti otto vicini,
fra cui i qui resistenti __________ ed __________, contestando la conformità
dell'insediamento per rapporto alla funzione della zona di utilizzazione.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 24 ottobre 2000 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei
vicini.
C. Con
giudizio 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento,
accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________ ed __________.
Evidenziata la vocazione residenziale della
zona in discussione, il Governo ha in sostanza escluso la possibilità di
insediarvi un allevamento, che a suo avviso avrebbe avuto carattere commerciale.
D. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
I ricorrenti contestano in sostanza il
carattere commerciale dell'allevamento. Lo escluderebbe già il numero limitato
di capi. Sebbene atipica si tratterebbe di un'attività svolta per puro diletto,
dalla quale non deriverebbe alcun genere d'immissioni al vicinato.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni
Ad identica conclusione pervengono i vicini
opponenti, che contestano in dettaglio le tesi degli insorgenti, sottolineando
la natura commerciale e quella molesta dell'allevamento. Gli struzzi,
osservano, produrrebbero suoni ed odori sgradevoli. L'asserita provvisorietà
dell'insediamento sarebbe irrilevante.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, beneficiari della licenza annullata, è
certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). Il servizio televisivo, prodotto in videocassetta dal
resistente __________, permette di prescindere dall'esperimento di un sopralluogo.
-
Giusta
l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato
soltanto se l'intervento è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione,
ovvero soltanto per interventi edilizi la cui destinazione si integra
convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono. Non basta che si
tratti di edifici ed impianti che non si pongono in contrasto con la funzione
attribuita alla zona, pregiudicandone l'utilizzazione conforme. Per essere
autorizzate, le costruzioni devono servire per l'utilizzazione assegnata alla
zona.
-
3.1.
L'attività edilizia nella zona residenziale intensiva R4 di __________, in cui
è compresa la part. n. __________, è disciplinata dall'art. 41 NAPR, che
permette "la costruzione di abitazioni, alberghi, ristoranti, stabili
commerciali e amministrativi".
Nella zona, soggiunge la norma, "possono
unicamente essere installate aziende artigianali non moleste". Sono
considerate tali le aziende che per loro natura s'inseriscono nell'abitato e
non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare
(art. 11 cpv. 2 NAPR).
Contrariamente a quanto deducono dal
marginale il Consiglio di Stato e gli opponenti, la funzione assegnata alla
zona in questione non è esclusivamente residenziale, ma mista. Accanto alle
abitazioni, sono in effetti ammessi anche stabilimenti commerciali e
amministrativi. Addirittura sono ammessi anche insediamenti artigianali, a
condizione che s'inseriscano nell'abitato e non abbiano ripercussioni sostanzialmente
diverse da quelle che derivano dall'abitare. Condizione, questa, che, stando al
tenore letterale della norma in esame, si riferisce soltanto agli insediamenti
artigianali e non anche agli stabilimenti commerciali e amministrativi, come
logica vorrebbe.
3.2. Accertata la natura mista della zona in
esame, la decisione del municipio di ritenere l'insediamento di un piccolo
allevamento di struzzi compatibile con la funzione attribuitale dal PR appare
comunque lesiva del principio della conformità di zona sancito dall'art. 22
cpv. 2 lett. b LPT.
Contrariamente a quanto assume il municipio,
non si può ragionevolmente sostenere che un allevamento di struzzi rientri nei
limiti della funzione abitativa. La destinazione di un simile insediamento non
è assimilabile a quella di un piccolo allevamento di animali domestici
(galline, conigli, ecc.), compatibile con la funzione residenziale, in quanto
volto a soddisfare i bisogni degli abitanti. L'allevamento in contestazione non
è nemmeno riconducibile ad un ricovero destinato ad animali, come cani e gatti,
che per le loro caratteristiche e per tradizione sono considerati compatibili
con la funzione delle zone riservate all'abitazione.
Il fatto che i ricorrenti sostengano di
allevare struzzi soltanto per hobby non porta a diversa conclusione. Non
tutti gli hobby sono compatibili con la funzione delle zone
residenziali. Nessuno, d'altro canto, alleva struzzi soltanto per il piacere di
dedicare tempo e denaro a questi animali. Lo struzzo non è certamente un
animale da compagnia o decorativo. Quantomeno alle nostre latitudini, lo
struzzo non è nemmeno un animale che viene allevato per altri scopi non
economici, ad esempio per praticare attività sportive o per essere liberato e
cacciato. Considerati i costi e l'impegno che richiede, un allevamento di
struzzi non può che perseguire, in ultima analisi, finalità economiche. Poco
importa che queste consistano nella vendita di uova, di carne, di piume o di
pelli, oppure nell'esposizione degli animali a pagamento (zoo). Né occorre
stabilire se queste si siano già concretizzate o costituiscono un progetto non
ancora ben definito. Qualunque sia lo scopo perseguito dai ricorrenti,
l'allevamento non si concilia con la funzione residenziale assegnata alla zona
assieme a quella commerciale.
Anche se, contrariamente alle tesi dei
ricorrenti, perseguisse finalità economiche, il controverso allevamento non
potrebbe comunque nemmeno essere considerato alla stregua di un insediamento
commerciale. La possibile commercializzazione dei prodotti non permette in
particolare di ravvisarvi gli estremi di un intervento conforme alla funzione
attribuita alla zona R4 di __________ assieme a quella abitativa. L'eventuale
attività mercantile dello stabilimento sarebbe infatti subalterna rispetto a
quella produttiva.
L'allevamento non può infine nemmeno essere
assimilato ad un'attività artigianale, ossia ad un'attività destinata alla
produzione di beni su scala ridotta, con l'impiego di limitate risorse personali
ed infrastrutturali (RDAT 1994 II n. 56). Ed anche se si volesse considerarlo
tale, non potrebbe comunque essere autorizzato, perché l'attività, generando
ripercussioni diverse e più marcate di quelle derivanti dall'abitare, è almeno
poco molesta (art. 11 cpv. 2 NAPR). Basti al riguardo considerare la polvere e
gli odori che il terreno, trasformato dagli animali in un sedime privo di
qualsiasi forma di vegetazione ed intriso di escrementi ed urina, diffonde nell'ambiente
circostante.
Ai fini del presente giudizio non occorre
stabilire se la destinazione dell'allevamento sia agricola o d'altro genere: è
sufficiente rilevare che non è conforme né alla vocazione residenziale, né a
quella commerciale, né a quella artigianale non molesta assegnate alla zona in
esame.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
nelle sue conclusioni la decisione governativa impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT, 66 LALPT; 41 NAPR 1979, 51 NAPR
2000 di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti __________ e __________, in
solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 1'000.- a ciascuno dei
resistenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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