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52.2001.434 ΓÇó Building extension refused in protected nucleus zone
52.2001.434Altro tribunale11 mar 2002Dismissed
Two co-owners challenged the State Council's annulment of a municipal building permit for a vertical extension of their house in a protected nucleus zone. The Administrative Court held that the building was not among the categories for which alterations were allowed under the zoning rules and therefore remained subject to the prohibition on modifying the physical state of the land. The appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs jointly.
Art. 17 NAPRIVO; protected nucleus zones; admissibility of building alterations and completion of existing buildings. Interventions are permissible only for the buildings expressly listed in the zoning provisions. Where a structure is not classified as protected, subject to binding renovation, reconstructible ruin, or minor building maintainable only by repair, it remains subject to the general prohibition on altering the physical state of the land and cannot be enlarged. The mere character of a project as a completion or vertical extension does not suffice to override that prohibition (consid. 2-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.434
Data decisione, Autorità: 11.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00434
Lugano 11 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2001 di
__________ e __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 novembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5428) che annulla la licenza edilizia 9 agosto 2001 rilasciata agli insorgenti dal municipio di __________ per l'ampliamento (sopraelevazione) della loro casa d'abitazione (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
13 dicembre 2001 del municipio di __________;
14 dicembre 2001 di __________;
18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una piccola casa d'abitazione monofamiliare (part. n. __________ RF), situata a __________ nella zona dei fabbricati e dei nuclei meritevoli di protezione. Dalla facciata rivolta verso valle (S) dell'edificio sporge un corpo avanzato a pianta poligonale, coperto da un tetto piano più basso della costruzione retrostante, che confina con il fondo di __________ (part. n. __________ RF).
Il 2 maggio 2001 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un nuovo locale abitabile sul tetto del corpo avanzato, sopraelevandone i muri perimetrali di m 1.15 e coprendolo con un tetto a falde.
Alla domanda si è opposto il vicino qui resistente, ritenendo che l'intervento disattendesse le norme sulle distanze da confine.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 9 agosto 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta a condizione che fossero soppresse le aperture previste verso il fondo dell'opponente.
B. Con decisione 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ampliamento in verticale si ponesse in contrasto con l'art. 15 delle norme di attuazione del PR intercomunale della __________, che non ammette modifiche dello stato fisico dei fondi.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Poste in evidenza le esigenze di spazio della loro famiglia, i ricorrenti ritengono che l'intervento rientri nei limiti di una completazione ammissibile della costruzione esistente. Rimproverano al Consiglio di Stato di aver violato l'autonomia comunale.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che contesta succintamente le tesi degli insorgenti.
Ad identica conclusione perviene l'opponente con argomenti che saranno semmai discussi qui appresso. Il municipio di __________ appoggia invece l'impugnativa.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica annessa. Un sopralluogo appare quindi superfluo.
a) i fabbricati sottoposti a riattamento conservativo secondo l'articolo 13;
b) i fabbricati sottoposti a riattamento vincolato i cui proprietari devono provvedere alla conservazione degli elementi architettonici esterni;
c) i diroccati ricostruibili, gli ingombri dei nuovi edifici e la completazione dei fabbricati esistenti da realizzare rispettando le caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali;
d) i fabbricati minori che possono essere riparati e mantenuti, ma per i quali sono esclusi lavori di trasformazione o il cambiamento di destinazione;
e) i manufatti ed i muri esterni che devono essere mantenuti.
Da questa disposizione emerge chiaramente che gli interventi edilizi sono ammessi soltanto se hanno per oggetto gli edifici menzionati al cpv. 2 lett a - d. Per il resto della zona fa stato il divieto di modificare lo stato fisico dei fondi sancito dal cpv. 1.
Il piano dei fabbricati e dei nuclei meritevoli di protezione classi-
fica le costruzioni esistenti nel comparto in esame nelle categorie
dei fabbricati protetti d'interesse cantonale, dei fabbricati protetti
d'interesse comunale, dei fabbricati sottoposti a riattamento vin-
colato, dei diroccati ricostruibili e dei fabbricati minori che posso-
no essere solo riparati e mantenuti.
La casa dei ricorrenti può quindi essere considerata unicamente un fabbricato privo di qualità specifiche, soggetto al divieto di modifica dello stato fisico dei fondi sancito dall'art. 13 cpv. 1 NAPRI__________. Di conseguenza, non può essere ampliata.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 15 NAPRI__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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